20/07 
                    - 
                    
                    Con 
                    
                    decreto 18 luglio 2005
                    
                    
                    il Ministero delle Attività Produttive ha 
                    prorogato al 3 ottobre 2005 il termine finale di 
                    presentazione delle domande 
                    relative al bando per la selezione di progetti per 
                    interventi di promozione e assistenza tecnica per l’avvio di 
                    imprese innovative, indetto con il D.M. MAP del 27 gennaio 
                    2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 maggio 
                    scorso.
                    Si ricorda che con tale ultimo decreto, il Ministero delle 
                    Attività Produttive ha infatti stabilito le modalità di 
                    gestione degli interventi previsti ai fini della 
                    realizzazione di un 
                    bando di selezione di progetti, per interventi di promozione 
                    e assistenza tecnica, per l'avvio di imprese innovative, 
                    operanti in comparti di attività ad elevato impatto 
                    tecnologico. 
                    
                    Dotato di risorse per oltre 22,9 milioni di euro, con 
                    l'apertura di questo bando il MAP, infatti, procede - 
                    attraverso apposita selezione - alla "individuazione" degli 
                    specifici progetti e dei relativi soggetti attuatori. La 
                    proroga è stata concessa dal Ministero delle Attività 
                    Produttive per venire incontro alle richieste pervenute da 
                    numerose Università, al fine di tener conto della loro 
                    inoperatività conseguente all' imminente periodo della 
                    chiusura estiva. Il decreto di proroga datato 18 luglio 2005 
                    - che sarà presente a breve anche sul sito Web del MAP.
                    
                    19/07 - Luciano Ardingo è stato 
                    eletto all’unanimità Consigliere Incaricato per 
                    l’innovazione e la ricerca di Confindustria Abruzzo nel 
                    corso della Riunione della Giunta di Confindustria Abruzzo 
                    tenutasi a L’Aquila il 12 luglio scorso. 
                    Per 
                    saperne di più.
                    
                    18/07 - VENERDI' 15 
                    LUGLIO SCORSO SI E' TENUTO, CON NOTEVOLE PRESENZA DI 
                    PUBBLICO, IL CONVEGNO “LE POLITICHE COMUNITARIE DOPO IL 2006 
                    – PROSPETTIVE E PROPOSTE PER 
                    L’ABRUZZO”. IL PRESIDENTE RAINALDI HA RESO PUBBLICO UN
                    
                    DOCUMENTO DI PROPOSTE SULL'ARGOMENTO E NEL CORSO DELL'EVENTO E' STATA 
                    ANCHE PRESENTATA 
                    UNA PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE, PREDISPOSTA DA 
                    CONFINDUSTRIA ABRUZZO, SULL'INCENTIVAZIONE ALLA 
                    PARTECIPAZIONE DELLE IMPRESE AI BANDI EUROPEI.
                    
                    ALTRA DOCUMENTAZIONE
                    
                    12/07 - “LE POLITICHE 
                    COMUNITARIE DOPO IL 2006 – PROSPETTIVE E PROPOSTE PER 
                    L’ABRUZZO”  E’ IL TITOLO DEL CONVEGNO REGIONALE 
                    ORGANIZZATO DA CONFINDUSTRIA ABRUZZO PER IL GIORNO 15 LUGLIO 
                    PROSSIMO, A L’AQUILA, CON INIZIO ALLE ORE 09.30, PRESSO LA 
                    SALA CONVEGNI DI CONFINDUSTRIA ABRUZZO IN LOC. CAMPO DI PILE 
                    (NUCLEO INDUSTRIALE). 
                    
                    Per saperne di più  
        Locandina.
                    
                    
                    4/07 - E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
                    n. 152 del 2 luglio 2005 il Decreto del Ministro delle 
                    Attività Produttive del 20 giugno scorso, che - in 
                    attuazione di quanto disposto dal comma 209 dell’art. 1 
                    della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria per 
                    il 2005) - ridetermina le caratteristiche degli interventi 
                    del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese al fine 
                    di adeguarle a quanto previsto dall'Accordo di Basilea sui 
                    requisiti minimi di capitale per le banche.
                    
                    
                    In particolare, il citato decreto prevede che le 
                    
                    
                    garanzie dirette 
                    prestate dal Fondo ai soggetti finanziatori debbano essere 
                    esplicite, incondizionate, irrevocabili e rivolte a singole 
                    esposizioni; inoltre, in caso di inadempimento delle PMI, i 
                    soggetti finanziatori possono escutere a "prima richiesta" 
                    le garanzie del Fondo, rivalendosi su quest'ultimo invece 
                    che continuare a perseguire il debitore principale.
                    
                    
                    
                    Per quanto concerne le 
                    
                    controgaranzie 
                    concesse dal Fondo ai confidi e agli altri fondi di 
                    garanzia, il decreto prevede una sorta di "doppio binario":
                    1. 
                    
                    nel caso in cui le garanzie dei confidi e degli altri fondi 
                    di garanzia abbiano i requisiti sopra descritti per le 
                    garanzie dirette (requisiti necessari perchè le garanzie 
                    siano riconosciute ai fini della mitigazione del rischio di 
                    credito ai sensi di Basilea 2), la controgaranzia è 
                    escutibile, in caso di inadempimento delle PMI, a "prima 
                    richiesta" da parte dei confidi e degli altri fondi di 
                    garanzia che abbiano pagato i soggetti finanziatori. Questi 
                    ultimi, inoltre, qualora i confidi e gli altri fondi di 
                    garanzia non effettuino il pagamento in garanzia ai soggetti 
                    finanziatori, possono escutere direttamente il Fondo.
                    2. 
                    
                    Nel caso in cui le garanzie dei confidi e degli altri fondi 
                    di garanzia non abbiano i requisiti sopra indicati per le 
                    garanzie dirette, si applicano le disposizioni attualmente 
                    vigenti: in particolare, la garanzia del Fondo resta 
                    sussidiaria.
                    
                    
                    In altri termini, mentre per le garanzie dirette 
                    l'adeguamento del Fondo a Basilea 2 è obbligatorio, per le 
                    controgaranzie tale adeguamento dipenderà dalle scelte dei 
                    confidi e degli altri fondi di garanzia: qualora questi 
                    ultimi adeguino i propri interventi a Basilea 2 essi 
                    potranno beneficiare di una controgaranzia valida, a sua 
                    volta, ai fini della mitigazione del rischio di credito; 
                    viceversa, qualora non adeguino le loro garanzie, essi 
                    potranno comunque continuare a beneficiare delle 
                    controgaranzie del Fondo così come sono oggi configurate.
                    
                    
                    Le modalità operative di concessione delle garanzie del 
                    Fondo dovranno essere rideterminate, ai sensi delle 
                    disposizioni contenute nel decreto del 20 giugno, dal 
                    Comitato di Gestione del Fondo stesso ed approvate con un 
                    nuovo decreto ministeriale. 
                    
                    
                    
                    L'adeguamento delle garanzie del Fondo a Basilea 2 - già 
                    operativo per gli interventi a favore dell'innovazione 
                    tecnologica (si vedano, in proposito, le circolari 
                    Federconfidi 
                    
                    
                    n. 84 del 22 giugno 2004 
                    e 
                    
                    
                    n. 95 del 24 settembre 2004) 
                    - produrrà un effetto di mitigazione del rischio di credito 
                    in quanto comporterà l'applicazione, da parte dei soggetti 
                    finanziatori, di una ponderazione statale (pari a zero) 
                    sulla parte dei crediti concessi alle imprese coperti da 
                    garanzia. Si sottolinea, al riguardo, come i riflessi della 
                    ponderazione zero sul costo del credito non siano 
                    automatici: essi dipenderanno dalle politiche di prezzo 
                    delle banche, solo in parte dipendenti dal costo del 
                    capitale accantonato, e sulle quali i confidi potranno 
                    incidere con opportune azioni di negoziazione e di 
                    controllo.