9/5 - Fondo di garanzia per le PMI – Delibere collegate all’accordo “Nuove misure per il credito alle PMI”

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L’Accordo “Nuove Misure per il credito alle PMI” - firmato il 28 febbraio 2012 da Governo, Confindustria, ABI e altre associazioni imprenditoriali - riguarda, tra le altre, operazioni di sospensione e di allungamento dei mutui a medio-lungo termine (ri rinvia alla Circolare FFW del 29 febbraio 2012). In proposito, l’Accordo prevede che:

    in caso di operazioni di sospensione e di allungamento dei mutui, qualora il finanziamento originario sia assistito da garanzie, la conferma delle stesse è condizione necessaria per la realizzazione dell’operazione;
    le operazioni di allungamento dei mutui saranno realizzate al tasso di interesse previsto dal contratto originario qualora la durata residua del piano di ammortamento (compreso il periodo di allungamento) sia inferiore a 3 anni oppure, in caso di durata superiore, qualora le stesse siano assistite della copertura del Fondo di Garanzia per le PMI (Fondo).

Si informa al riguardo che, rinnovando delle decisioni adottate ai sensi dell’Avviso Comune del 2009 e dell’Accordo sul credito alle PMI del 2011, il Comitato di Gestione del Fondo, nella riunione del 4 maggio 2012, ha deliberato quanto di seguito riportato.

Conferma delle garanzie in essere su mutui sospesi o allungati

Le garanzie in essere su operazioni che beneficino della sospensione ovvero dell’allungamento ai sensi del nuovo Accordo sono automaticamente prorogate fino alla nuova scadenza delle operazioni. A tal fine basterà esclusivamente una comunicazione di variazione che i richiedenti la garanzia (banche e confidi) dovranno inviare al Gestore del Fondo (Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale) entro 6 mesi dalla data della delibera di sospensione o allungamento utilizzando un apposito modulo.

Si sottolinea inoltre che, poiché la proroga della scadenza della garanzia del Fondo non determina un aumento dell’importo garantito dal Fondo, non sarà necessario il versamento di alcuna commissione aggiuntiva da parte dei soggetti richiedenti (la commissione “una tantum” da versare al Fondo è infatti calcolata sull’importo massimo garantito): ciò comporta che nessun onere aggiuntivo potrà gravare sulle PMI come conseguenza di tale proroga.

Concessione di nuove garanzie sul periodo di ammortamento aggiuntivo dei mutui allungati

La garanzia del Fondo potrà essere concessa su operazioni non precedentemente coperte dalla garanzia del Fondo stesso e che beneficino dell’allungamento ai sensi dell’Accordo: in tal caso la garanzia, che assisterà l'operazione sin dal momento della concessione, sarà però limitata alla sola copertura della quota capitale del finanziamento in scadenza nel periodo di ammortamento aggiuntivo.

Per la concessione della garanzia verranno applicate le normali procedure utilizzate dal Fondo. In proposito si segnala che ai fini dell’ammissione delle operazioni di allungamento dei mutui ipotecari è previsto il rispetto delle disposizioni operative del Fondo relative all’acquisizione di garanzie reali da parte della banca: disposizioni che hanno l’obiettivo di limitare l’acquisizione di garanzie diverse da quella concessa dal Fondo.

 Si segnala infine che le garanzie concesse in relazione alle operazioni sopra indicate saranno oggetto di monitoraggio periodico al fine di verificare l’impatto delle misure sulle disponibilità del Fondo.

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