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AGOSTO 2007
          
          Con questa circolare il Ministero per lo Sviluppo Economico ha inteso 
          aggiornare e perfezionarne alcune preesistenti circolari attuative 
          della L. 488 ( n. 980902 del 23 marzo 2006 e n. 946068 del 7 aprile 
          2006 ), con ciò venendo incontro alle istanze manifestate da 
          Confindustria, che ripetutamente ne aveva sollecitato la necessità di 
          modifiche proprio al fine di snellire i troppo numerosi e non sempre 
          agibili adempimenti posti a carico delle imprese dalla citata 
          Amministrazione.
          
          
          
          Erano state, infatti, segnalate peculiari difficoltà - se non proprio 
          effettiva impossibilità - a poter adempiere documentalmente in maniera 
          esaustiva e complessiva alle preesistenti prescrizioni ministeriali, 
          soprattutto da parte di imprese che utilizzano avanzati e specifici 
          sistemi contabili di pagamento telematico in attuazione di protocolli 
          informatici riconosciuti dal sistema bancario. 
          
          
          
          
          I perfezionamenti ed alleggerimenti procedurali ora introdotti 
          concernono, in buona sostanza: una riduzione del numero ed una diversa 
          modalità di adesione agli adempimenti richiesti in materia di 
          
          
          documentazione di spesa da allegare alle richieste di erogazione delle 
          agevolazioni, 
          nonchè,
          
          
          le 
          
          modalità di dimostrazione del possesso del requisito di "nuovo di 
          fabbrica".
          
          
          
          Quanto al primo argomento (v. punto 7.4 lettera d, delle precedenti 
          circolari 2006 sopra richiamate), al fine di rendere più celere il 
          procedimento agevolativo, viene ora aggiuntivamente previsto quanto 
          segue:
          
          
          
          "La documentazione comprovante l'avvenuto pagamento e' richiesta per i 
          titoli di spesa di importo imponibile pari almeno a Euro 50.000, fermo 
          restando l'obbligo per le imprese di produrre la medesima 
          documentazione anche per gli altri titoli di spesa su richiesta dei 
          soggetti abilitati a svolgere i controlli. Nei casi in cui i bilanci 
          dell'impresa beneficiaria siano certificati da societa' di revisione 
          e,
          
          
          contemporaneamente, l'impresa utilizzi sistemi di pagamento telematici 
          che attuano protocolli informatici standard riconosciuti dal sistema 
          bancario e adotti un sistema contabile informatico che garantisca la 
          tracciabilita' dei dati, l'impresa puo' presentare alla banca 
          concessionaria, in luogo della documentazione comprovante il 
          pagamento, una dichiarazione sostitutiva di notorieta', resa ai sensi 
          del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, sottoscritta 
          dal legale rappresentante e controfirmata dal presidente del collegio 
          sindacale, ove presente, ovvero, negli altri casi, dal revisore 
          contabile o dalla societa' di revisione che esercitano il controllo 
          contabile sulla societa' ai sensi dell'art. 2409-bis del codice 
          civile. Tale dichiarazione dovra' riportare, per ciascun titolo di 
          spesa di importo imponibile pari almeno a Euro 50.000, gli elementi 
          identificativi del titolo di spesa, l'importo pagato e la data del 
          pagamento, nonche' attestare che il sistema contabile informatico 
          utilizzato dall'impresa garantisce la tracciabilita' dei dati. Alla 
          dichiarazione dovranno essere allegate specifiche dichiarazioni delle 
          banche con le quali l'impresa attua i pagamenti per via telematica, 
          attestanti che il sistema di pagamento telematico utilizzato rispetta 
          protocolli informatici richiesti e riconosciuti dalla banca stessa.".
          
          
          
          Con attinenza al secondo punto, cioè ai perfezionamenti ora introdotti 
          relativamente alla dimostrazione del 
          
          requisito di "nuovo di fabbrica", 
          invece, la nuova circolare introduce: un'analogo alleggerimento in 
          funzione del valore economico del bene agevolato e una 
          differenziazione documentale a seconda del soggetto attestatore del 
          requisito. Inoltre, in essa si chiarisce che per talune fattispecie 
          "le (diverse) tipologie di documenti in essa indicate ai fini della 
          dimostrazione del requisito nuovo di fabbrica, sono da intendersi 
          anche alternative l'una all'altra, ivi comprese le dichiarazioni 
          sostitutive di atto di notorieta' con le quali il requisito e' 
          attestato dai produttori dei beni; le dichiarazioni rese da soggetti 
          diversi dai produttori (concessionari e/o rivenditori), possono invece 
          essere prodotte con riferimento a non piu' del 30% del valore 
          complessivo dei beni inseriti nell'elenco citato in precedenza".
          
          
          
          Per una valutazione più dettagliata di queste ultime integrazioni 
          (vedi, al punto 3.13, secondo capoverso della circolare n. 980902 del 
          23 marzo 2006 e al punto 3.5, secondo capoverso della circolare n. 
          946068 del 7 aprile 2006) si fa rinvio, tuttavia, ad una opportuna 
          lettura del testo integrale della circolare in oggetto.
 
1/08 - "La Regione ha bisogno di investimenti: i 20 milioni di euro del fondo globale vanno destinati allo sviluppo." Questo è l'appello che il Presidente di Confindustria Abruzzo, cav. Calogero Riccardo Marrollo, rivolge a tutti i Consiglieri Regionali, a tutti gli schieramenti politici e all'intera Giunta Regionale. Vedi comunicato stampa.