DICEMBRE 2006
  
       
        21/12 - Regime aiuti de minimis. 
        Nuovo Regolamento approvato dalla Commissione U.E. (in attesa di 
        pubblicazione).
        
          
          La Commissione Europea il 12 dicembre ha adottato un 
          
          Regolamento che prevede l’esenzione degli aiuti di importanza minore 
          dall’obbligo di notifica previsto dalle norme del Trattato CE sugli 
          aiuti di Stato. 
          Secondo il nuovo di regolamento - che verrà pubblicato entro la fine 
          dell'anno in corso ed entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2007 
          - 
          
          gli aiuti di importo pari o inferiore a 200.000 euro concessi 
          nell’arco di tre esercizi finanziari non saranno considerati aiuti di 
          Stato. 
          
          Nelle intenzioni del Commissario europeo alla Concorrenza il nuovo 
          Regolamento consentirà così - agli Stati membri ed alla Commissione - 
          di risparmiare tempo e risorse in termini di procedure rispetto al 
          passato, fornendo indicazioni sul come configurare i regimi di aiuto 
          di importo limitato in modo da evitare di doverli notificare alla 
          Commissione per ottenere l’autorizzazione e, allo stesso tempo, 
          impedirà distorsioni della concorrenza.
          
          Il nuovo Regolamento tiene conto delle osservazioni formulate in una 
          serie di consultazioni avvenute nel corso del 2006, cui Confindustria 
          ha fattivamente contribuito, sia nelle sedi istituzionali nazionali 
          che comunitarie.
          
          L’innalzamento della soglia a 200.000 euro tiene conto degli sviluppi 
          economici intervenuti dopo l’ultimo aumento. Si ricorda che 
          
          in precedenza 
          (secondo il regolamento della Commissione sugli aiuti de minimis 
          tuttora in vigore), 
          
          gli aiuti di importo non superiore a 100.000 euro 
          erogati nell’arco di tre esercizi finanziari a favore di una 
          determinata impresa erano considerati privi di effetti sostanziali 
          sulla concorrenza e sugli scambi tra gli Stati membri e non 
          costituiscono quindi aiuti di Stato.
          
          
          Con il nuovo regime de minimis, pertanto, gli aiuti fino a 200.000 € 
          non saranno considerati aiuti di Stato e, inoltre, le garanzie su 
          prestiti rientreranno nel regime degli aiuti de minimis purché la 
          parte di prestito assistita dalla garanzia non sia superiore a 1,5 
          milioni di euro. 
          Per evitare abusi, peraltro, sono esclusi dal regolamento gli “aiuti 
          non trasparenti” - ossia le forme di aiuto il cui importo preciso non 
          sia calcolabile in anticipo - e gli aiuti alle imprese in difficoltà.
          
          Inoltre, a differenza del precedente, nel nuovo regime de minimis 
          viene espressamente prevista la 
          
          "non cumulabilità" - 
          
          dei predetti aiuti - 
          "con aiuti statali relativamente allo stesso progetto", 
          ad evitare che le intensità massime di aiuto previste dai vari 
          strumenti comunitari siano aggirate. 
          
          La revisione delle regole sugli aiuti de minimis è uno degli elementi 
          centrali del piano di azione sugli aiuti di Stato, destinato a 
          semplificare le regole in materia, a migliorare l'analisi economica 
          degli aiuti e a consentire alla Commissione di concentrarsi sugli 
          aiuti che hanno un maggiore effetto distorsivo.
          
          Diversamente dal regolamento in vigore, 
          il nuovo regolamento si applicherà anche al settore dei trasporti e 
          alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. 
          Tuttavia, 
          dato che molte imprese del trasporto stradale sono relativamente 
          piccole, a questo settore si applicherà una soglia di 100.000 euro. 
          Per lo stesso motivo, e data la sovraccapacità del settore, gli aiuti 
          de minimis non potranno essere utilizzati per acquistare veicoli 
          destinati al trasporto di merci su strada. 
          
          Le regole sulla soglia de minimis si applicheranno, quindi, ai soli 
          aiuti trasparenti di cui sia possibile stabilire in anticipo l’importo 
          preciso. Prendendo atto delle numerose osservazioni formulate durante 
          il sopra citato procedimento di consultazione, il testo definitivo del 
          nuovo Regolamento fornisce ampie indicazioni sulla applicabilità del 
          regime alle diverse tipologie di aiuto: prestiti, conferimenti di 
          capitale, capitali di rischio e garanzie. 
          
          In particolare, considerata la rilevanza economica delle garanzie su 
          prestiti, nel nuovo Regolamento - come sopra accennato - si assume che 
          la "soglia di sicurezza" ammissibile sia da limitarsi alle garanzie di 
          importo non superiore a 1,5 milioni di euro (gli Stati membri 
          potranno, tuttavia, offrire garanzie su prestiti per importi superiori 
          a 1,5 milioni di euro purché utilizzino una metodologia accettata 
          dalla Commissione che dimostri che l’elemento di aiuto insito nella 
          garanzia non supera i 200.000 euro). Il nuovo Regolamento consentirà 
          così agli Stati membri di prevedere regimi di garanzia a favore delle 
          PMI senza eccessivi oneri burocratici e assicurando la certezza del 
          diritto. 
          
          Il nuovo Regolamento sugli aiuti de minimis integra gli orientamenti 
          sugli aiuti di Stato a sostegno degli investimenti in capitale di 
          rischio e la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a 
          favore di ricerca, sviluppo e innovazione adottati nel corso del 2006.
          
          Più in generale esso rientra nelle misure per l’attuazione del "piano 
          di azione in materia di aiuti di Stato" adottato dalla Commissione nel 
          giugno 2005, che traccia i principi guida della riforma generale delle 
          regole sugli aiuti di Stato da attuarsi nell’arco dei prossimi cinque 
          anni e, in particolare, indica il modo in cui la Commissione intende 
          avvalersi delle norme del Trattato CE in materia di aiuti di Stato per 
          incoraggiare gli Stati membri a contribuire alla strategia per la 
          crescita e l’occupazione riducendo il livello complessivo degli aiuti 
          e concentrandoli sul miglioramento della competitività dell’industria 
          europea, sulla creazione di posti di lavoro duraturi, sulla coesione 
          sociale e regionale e sul miglioramento dei servizi pubblici.
          
          Una sua norma transitoria dovrebbe prevedere che il nuovo Regolamento 
          "si applica anche agli aiuti concessi anteriormente alla data della 
          sua entrata in vigore purchè essi soddisfino tutte le condizioni di 
          cui agli articoli 1 e 2 .... ".
  
       
        1/12 - L. 
        488/92. Comitato Tecnico MSE: risposte ai quesiti in applicazione della 
        nuova normativa.
        
          
          In corso di svolgimento dei bandi 2006 della L. 488/92 - dei quali è 
          attesa la pubblicazione delle graduatorie per fine anno - sono stati 
          posti numerosi quesiti da parte degli Istituti bancari, ma anche degli 
          operatori in generale, in ordine alla applicazione ed operatività 
          della nuova e più complessa normativa scaturita dalla riformata L. 
          488/92. 
          
          I dubbi ed i quesiti interpretativi di maggior rilievo, non 
          suscettibili di agevole o condivisa soluzione, sono così stati portati 
          alla attenzione del preesistente "Comitato tecnico consultivo", 
          costituito presso l'allora Ministero delle Attività Produttive (v. 
          M.S.E.) proprio allo scopo di consentire l'esame e di risolvere i 
          dubbi e trovare soluzione alle incertezze applicative che insorgessero 
          in attuazione della normativa della originaria L. 488/92.
          
          
          Nel corso di due riunioni tenutesi il 13 ed il 20 novembre scorso, il 
          sopra citato Comitato ha affrontato l'esame di un folto numero di 
          quesiti specifici presentati dalle banche, individuando le più 
          opportune soluzioni normativo-attuative, che hanno valore 
          interpretativo anche per il futuro.
          
          
          Ritenendo le risposte così fornite utili per gli operatori in genere e 
          di particolare interesse conoscitivo per le imprese, vedi i citati
          quesiti e le relative 
          risposte.