2/5 - Fondo di Garanzia per le PMI – Contributi di Regioni, Province, banche, Sace e altri enti pubblici

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È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 24 aprile 2012 il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico del 26 gennaio 2012 (d'ora in poi DM) che attua le disposizioni contenute all’articolo 11, comma 5 del DL 185/2012. Queste ultime prevedono che la dotazione del Fondo di garanzia per le PMI (Fondo) possa essere incrementata “mediante versamento di contributi da parte delle banche, delle Regioni e di altri enti e organismi pubblici, ovvero con l'intervento della SACE S.p.a.”.

In dettaglio, il decreto individua le modalità di contribuzione al Fondo di:

·         Regioni e Province autonome,

·         Banche,

·         SACE,

·         altri enti e organismi pubblici (tra questi sono ricomprese le Camere di Commercio).

Si segnala, in particolare, che la contribuzione al Fondo dei suddetti soggetti avverrà in base ad accordi e convenzioni sottoscritti dagli stessi soggetti con il MISE e il MEF che prevedranno l’attivazione di apposite sezioni speciali del Fondo con contabilità separata. Gli accordi e convenzioni potranno inoltre stabilire le tipologie di operazioni garantibili, le eventuali percentuali integrative di copertura degli interventi di garanzia del Fondo (che dovranno comunque rimanere nei limiti massimi previsti dal DM 248/1999 e successive modificazioni che disciplina le modalità d’intervento del Fondo), l’ammontare minimo di contribuzione al Fondo.

Per quanto riguarda i contributi delle banche, il DM prevede la stipula di una convenzione tra MISE, MEF e ABI per istituire una sezione speciale cui potranno aderire - mediante la costituzione di riserve con contabilità separata - singole banche, gruppi bancari e raggruppamenti di banche.

Il DM fissa in 5 milioni di euro l’ammontare minimo dei contributi delle singole Regioni e banche o gruppi bancari e raggruppamenti di banche.

Si mette infine in evidenza che il DM stabilisce che nel caso in cui le disponibilità finanziarie delle singole sezioni speciali risultassero insufficienti alla liquidazione delle perdite derivanti dalle garanzie concesse attraverso le stesse sezioni speciali, la differenza sarà coperta dalle dotazione complessiva del Fondo. Tale disposizione assicura il cosiddetto effetto di “ponderazione zero” alle garanzie concesse a valere sulle sezioni speciali del Fondo.

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