STATUTO

Art.1| Art.2 | Art.3 | Art.4 | Art.5 | Art.6 | Art.7 | Art.8 |Art.9 | Art.10 | Art.11 | Art.12 | Art.13

 

 Art. 1  Costituzione e Sede    torna su

E' costituita con sede a L'Aquila la Federazione Regionale degli Industriali d'Abruzzo della quale fanno parte le Associazioni Industriali di L'Aquila, Chieti, Pescara e Teramo.

La Federazione Regionale per necessità organizzative potrà istituire uffici e/o agenzie operative nelle altre Provincie.

Potranno essere altresì accolte le domande di adesione presentate da formazioni costituite territorialmente per specifiche categorie industriali.

Art. 2  Scopi       torna su   

La Federazione, in armonia con le direttive generali della Confederazione Generale dell'Industria Italiana, alla quale aderisce, si propone di:

a) rappresentare a livello regionale gli operatori industriali e trattare nell'ambito regionale le questioni interessanti le attività economiche e produttive;

b) studiare e trattare con gli organismi competenti i problemi attinenti allo sviluppo economico, sociale e tecnologico del territorio regionale e partecipare alla formulazione della programmazione economica della Regione;

c) attuare, nell'ambito della Regione, forme di interventi idonee a realizzare le condizioni per il proficuo svolgersi delle attività imprenditoriali, nei confronti delle diverse componenti dell'ambiente sociale ed economico;

d) partecipare alla formazione degli organi confederali secondo le disposizioni contenute nello statuto e nei regolamenti della Confederazione e concorrere ad assicurare, anche attraverso tali organi, il flusso delle informazioni con le Associazioni aderenti;

e) svolgere attività di studio e di ricerca e provvedere alla informazione ed alla consulenza delle Associazioni partecipanti, relativamente ai problemi economici e sociali della Regione;

f) approfondire problemi ancorché non attinenti alle sedi e alle attività regionali, quando la loro trattazione venga delegata dalle Associazioni territoriali o dalla Confederazione Generale dell'Industria Italiana;

g) istituire e gestire unitariamente eventuali servizi di comune utilità per conto delle Associazioni suddette;

h) assumere ogni iniziativa efficace al fine di.potenziare la solidarietà fra gli imprenditori e di intensificare la collaborazione costruttiva fra le Associazioni della Regione.

La Federazione nello svolgimento dei propri compiti operativi, quando si tratti di materia di specifico interesse di singole categorie, si terrà in stretto collegamento con le Associazioni Nazionali. Inoltre la Federazione demanderà alla Confederazione la trattazione di materie che investano più Associazioni di categoria o attengano problemi di carattere generale che vanno affrontati e risolti in sede centrale.

Art. 3   Obblighi delle Associazioni federate     torna su

L'adesione alla Federazione comporta l'obbligo, per le Associazioni federate, di osservare il presente statuto e le deliberazioni che, in conformità al medesimo, saranno adottate dagli Organi della Federazione e di astenersi da ogni azione od iniziativa contraria.

Art. 4   Finanziamento della Federazione    torna su

Ogni Associazione federata è tenuta a versare alla Federazione il contributo che sarà fissato annualmente dal Comitato Regionale; il contributo dovrà essere versato anticipatamente dalle Associazioni federate all' inizio di ogni anno e comunque non oltre il 31 del mese di gennaio.

Art. 5   Organi della Federazione   torna su

Sono organi della Federazione:

il Comitato Regionale;

il Presidente;

il Tesoriere.

Art. 6   Comitato Regionale    torna su

Il Comitato Regionale è composto dai Presidenti delle Associazioni Federate, dal Presidente della Commissione, per la Piccola Industria e dal Presidente della Consulta Regionale dell'Industria edilizia se aderente alla Federazione.

Del Comitato fanno inoltre parte senza voto i Presidenti delle Commissioni Consultive e l'incaricato per il Centro Studi.

Potranno, altresì partecipare alle riunioni del Comitato, con voto consultivo,  gli operatori della Regione che facciano parte della Giunta Confederale.

I Direttori delle Associazioni federate partecipano alle riunioni del Comitato Regionale in qualità di esperti.

Art. 7   Funzionamento del Comitato Regionale    torna su

Il Comitato Regionale si riunisce almeno una volta al mese e, in ogni caso, tutte le volte che il Presidente o uno dei suoi membri lo ritenga opportuno. La convocazione dovrà essere fatta con lettera da inviarsi almeno dieci giorni prima della riunione. In caso di urgenza il Comitato potrà essere convocato a mezzo telegramma o a mezzo telefono.

Art. 8   Compiti del Comitato Regionale     torna su

-Determinare nel quadro degli indirizzi generali della Confederazione, l'azione federale per il conseguimento degli scopi statutari;

-eleggere tra i propri membri il Presidente ed il Vice Presidente della Federazione;

-nominare i rappresentanti della Federazione presso Enti, Amministrazioni, Istituzioni, Commissioni ed Organizzazioni in genere;

-nominare su proposta del Presidente i Presidenti delle Commissioni Consultive di cui al successivo art. 11;

-determinare la misura dei contributi che le Associazioni federate dovranno versare per il funzionamento della Federazione Regionale;

-esaminare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo della Federazione e assumere le relative deliberazioni;

-esaminare e deliberare in ordine alle eventuali domande di adesione;

-esercitare tutti gli altri compiti attribuitigli dal presente statuto promuovendo ogni azione utile per il raggiungimento degli scopi statutari e per favorire la solidarietà e la partecipazione degli aderenti;

-deliberare con voto favorevole dei due terzi dei suoi membri eventuali modifiche allo Statuto sociale nonché lo scioglimento della Federazione.

Art.9   Il Presidente     torna su

Il Presidente della Federazione è eletto dal Comitato Regionale tra i suoi componenti; possono altresì essere eletti a detta carica gli ex Presidenti delle Associazioni federate o Industriali loro associati. In questo secondo caso occorre la votazione unanime dei componenti il Comitato e la designazione da parte della Associazione di provenienza.

Il Presidente dura in carica due anni e non potrà essere rieletto dopo aver ricoperto tale carica per due bienni successivi. Egli ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale della Federazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Presiede le riunioni del Comitato Regionale e provvede alla amministrazione ordinaria della Federazione. Esercita in caso di urgenza i poteri del Comitato al quale però deve immediatamente riferire. Nello svolgimento delle sue funzioni il Presidente si mantiene in costante contatto con i Presidenti delle Commissioni consultive di cui all'art.11. In caso di sua assenza o di temporaneo impedimento sarà sostituito dal Vice Presidente della Federazione.

Art. 10   Il Tesoriere     torna su

Il Tesoriere segue e controlla la gestione finanziaria della Federazione; collabora con il Comitato Regionale alla redazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo.

 Art. 11   Organi Consultivi    torna su

Sono organi consultivi della Federazione:

a) Commissione consultiva di settore

Per ciascun settore di attività della Federazione, e cioè rapporti esterni (RE), rapporti interni (RI), rapporti sindacali (RS) e rapporti economici (REC), è costituita una Commissione consultiva composta dai Presidenti delle corrispondenti Commissioni operanti nell'ambito delle Associazioni territoriali o, in mancanza di tali Commissioni, da un rappresentante appositamente espresso da ogni Associazione.

Ciascuna Commissione è presieduta da un Presidente designato dalla Commissione stessa e nominato dal Presidente della Federazione sentito il Comitato Regionale. Il Presidente della Commissione è affiancato da un vice Presidente nominato dalla detta Commissione.

Le Commissioni esprimono il proprio parere in ordine ai problemi interessanti il settore di attività di rispettiva competenza. I Presidenti delle singole Commissioni riferiscono al Presidente della Federazione, per l'opportuno coordinamento, circa i problemi di settore. Alle sedute delle Commissioni possono partecipare eventuali esperti, invitati dal Presidente di ciascuna Commissione.

I Presidenti delle Commissioni consultive durano in carica due anni. Essi non sono immediatamente rieleggibili quando siano stati nominati nella carica due volte consecutivamente.

b) Commissioni consultive di categoria

Per le categorie interessate alla trattazione delle materie di cui all'art. 117 della Costituzione, nell'ambito della Federazione possono essere costituite Commissioni consultive a carattere merceologico, formate da rappresentanti delle Associazioni territoriali, nonché dai Presidenti delle Associazioni territoriali di categoria.

Il numero delle Commissioni e l'ambito di competenza di ciascuna di esse sono stabiliti dal Comitato Regionale.

Ciascuna Commissione elegge un proprio Presidente, nonché un eventuale Vice Presidente.

I Presidenti delle Commissioni durano in carica due anni. Essi non sono immediatamente rieleggibili quando siano stati nominati nella carica due volte consecutivamente. Le Commissioni esprimono il proprio parere in ordine ai problemi interessanti il settore merceologico di rispettiva competenza e propongono al Comitato Regionale i nominativi dei rappresentanti del settore stesso ai fini di eventuali nomine in organizzazioni ed enti esterni

c) Commissione Regionale per la Piccola Industria

La Commissione regionale per la piccola industria è composta dai Presidenti delle analoghe Commissioni eventualmente esistenti presso le Associazioni territoriali o, in mancanza, dai delegati di queste ultime nel Comitato nazionale per la piccola industria.

La Commissione esprime il proprio parere in ordine ai problemi che direttamente o indirettamente interessano la piccola industria e propone al Comitato regionale i rappresentanti del settore ai fini di eventuali nomine in organizzazioni od enti esterni.

E' presieduta da un Presidente eletto dai componenti il quale fa parte di diritto del Comitato Regionale. Il Presidente dura in carica due anni e non è immediatamente rieleggibile quando sia stato nominato nella carica due volte consecutive.

La Commissione può nominare tra i propri componenti un Vice Presidente, che sostituisca il Presidente in caso di impedimento.

d) Comitato Regionale dei Giovani Imprenditori dell'Industria

Il Comitato è composto dai Presidenti dei Gruppi giovani imprenditori costituiti nell'ambito delle Associazioni territoriali. Esso, a livello regionale, coordina le attività di tali Gruppi, esamina i problemi specificatamente interessanti i giovani imprenditori dell'industria per il migliore inserimento di questi nelle attività industriali ed economiche della Regione, e sottopone agli organi federali, attraverso la Presidenza della Federazione, proposte a tale scopo. Il Comitato nomina, tra i propri componenti, un Presidente che dura in carica due anni. Egli non è immediatamente rieleggibile salvo in ogni caso i limiti di età previsti per l'appartenenza. ai Gruppi, quando sia stato nominato nella carica due volte consecutivamente.

e) Centro Studi

In relazione a quanto previsto, dall'art. 2 (relativo agli scopi statutari), lettera e), potrà essere istituito un Centro Studi regionale con il compito di svolgere, nel quadro degli obiettivi della Federazione, attività di studio e di ricerca su argomenti di carattere economico, sociologico e tecnico di interesse regionale. Il Centro Studi presta altresì consulenza tecnica agli organi della Federazione e alle Associazioni aderenti su particolari argomenti ad esso sottoposti.

Al Centro Studi è preposto un Incaricato, nominato dal Comitato Regionale su proposta del Presidente e può essere scelto anche al di fuori dei membri del Comitato predetto. L'incaricato per il Centro Studi è assistito, in quanto necessario, da un Comitato tecnico scientifico, costituito da 5 a 10 membri, nominati dal Comitato regionale su proposta dell'incaricato stesso. L'incaricato per il Centro Studi e i membri dell'eventuale Comitato durano in carica due anni. Essi non sono, immediatamente rieleggibili quando siano stati nominati nella carica due volte consecutivamente. I programmi del Centro Studi regionale, ovvero, quando questo non sia stato costituito, l'attività di studio della Federazione, saranno coordinati, per ricerche di carattere nazionale, dal Centro Studi confederale.

Art. 12  Gli  Organi   torna su

Gli organi della Federazione Regionale (Comitato Regionale, Commissioni consultive, Commissione per la Piccola Industria, Comitato Giovani Imprenditori dell'Industria) si riuniscono nella Provincia ove ha sede la stessa Federazione, ovvero  a rotazione   nelle altre Provincie, sulla base di preventive intese che interverranno tra le quattro Associazioni territoriali Abruzzesi, in relazione ai problemi posti, di volta in volta, all'ordine del giorno.

Art. 13   Il Direttore      torna su

Il Direttore della Federazione è nominato dal Comitato Regionale.

Sono compiti del Direttore:

-coadiuvare il Presidente della Federazione attuando le disposizioni emanate dal Comitato Regionale;

-sovrintendere al buon andamento dei servizi ed uffici della Federazione;

-partecipare in qualità di Direttore alle riunioni del Comitato Regionale e degli organi consultivi di cui all'articolo 11;

-promuovere frequenti incontri con i Direttori delle Associazioni federate al fine di uniformare le azioni della Federazione alle esigenze delle Associazioni territoriali.