LEGGE 388/2000 (ART. 114) "RISTRUTTURAZIONE E MODIFICA AMBIENTI DI LAVORO NELLE CAVE LOCALIZZATE IN GIACIMENTI DI CALCARE METAMORFICO CON SVILUPPO A QUOTE DI OLTRE 300 METRI" 

 

1. Legislazione

 

2. Provvedimenti attuativi

 

3. Ente agevolante

 

4. Beneficiari

 

5. Investimenti finanziabili

 

6. Agevolazioni

 

7. Iter procedurale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEGISLAZIONE

Legge 23 dicembre 2000 n. 388 (art. 114)
 

PROVVEDIMENTI ATTUATIVI

D.M. 8 giugno 2001
D.M. 15 ottobre 2001

 

ENTE AGEVOLANTE

Ministero delle Attività Produttive

BENEFICIARI

Soggetti esercenti attività estrattive in siti di cava localizzati in giacimenti di calcare metamorfico con sviluppo a quote di oltre 300 metri, che per i loro sistemi di fratturazione e per l'elevata pendenza presentino situazioni di pericolosità potenziale di particolare rilevanza ai fini della sicurezza dei lavoratori, come di seguito definiti: 

·         società di persone o di capitali, imprese individuali e società cooperative titolari di autorizzazione;

·         associazioni temporanee dei soggetti di cui al punto precedente e/o consorzi titolari di autorizzazioni. 

 

INVESTIMENTI FINANZIABILI

Tipologia 

Programmi di particolare valenza e qualità miranti prioritariamente al miglioramento delle condizioni di stabilità dell’ammasso roccioso e/o dei fronti di scavo, per l’ottimale ripristino ambientale e l’incremento dei livelli di sicurezza contro gli infortuni, approvati dal comune di competenza e in conformità al parere dell'ASL competente. 

Gli interventi agevolabili possono riguardare sia singoli siti di cava che insiemi di siti contigui senza soluzione di continuità ed interessanti lo stesso giacimento di minerale. 

Per essere ammessi al contributo, i programmi devono essere ricompresi in uno dei seguenti assi: 

·         risanamento ambientale, in cui ricadono gli interventi riferiti ai progetti esecutivi o ai lavori per la bonifica ambientale ai fini della sicurezza dei luoghi di lavoro;

·         miglioramento dell’ambiente e della sicurezza riservato alle PMI, in cui ricadono gli interventi riferiti a:

-          sviluppo di sistemi di gestione aziendale integrata per la tutela ambientale e per la sicurezza;

-          lavori e tecnologie miranti al miglioramento della sicurezza nel luogo di lavoro, anche attraverso azioni pilota dimostrative;

-          sistemi di monitoraggio per la prevenzione e/o protezione dei rischi. 

Durata dei programmi 

Di norma non superiore a 3 anni dalla data del decreto di concessione, salvo casi particolari per i quali il Ministero può disporre, per una sola volta, una proroga non superiore a 12 mesi. 

Spese ammissibili 

a.      Spese per servizi relative a studi ambientali, geotecnici e tecnologici, indagini geognostiche, geomeccaniche, geofisiche ed ambientali, progettazione di sistemi e metodi.

b.      Spese di investimento per lavori relative a progettazione esecutiva e opere, compresa la direzione dei lavori, di movimento terra e di scavo, infrastrutturali interne ai siti di cava, di presidio idraulico e di rinaturazione, strettamente connesse agli interventi.

c.      Acquisto di tecnologie, attrezzature e dispositivi elettronici, nonché software specificamente destinati all’intervento (solo per interventi di miglioramento dell'ambiente e della sicurezza). 

Le spese di cui alla lettera a., sono ammissibili solo se riferite a servizi forniti da consulenti esterni. 

Le spese di cui alla lettera b., possono essere altresì ammissibili se sostenute dal beneficiario con risorse proprie da rendicontare per mezzo di commesse interne di lavorazione. 

Dal totale delle spese ammissibili dovranno essere detratti i ricavi derivanti dalla eventuale commercializzazione del minerale abbattuto. 

Esclusioni 

·         Spese generali ed amministrative

·         Spese riconducibili al funzionamento dell'attività

·         Acquisto di macchine operatrici e di mezzi di trasporto 

Retroattività 

Sono ammissibili le spese sostenute successivamente alla data della domanda di contributo.
 

AGEVOLAZIONE

Tipologia 

Contributo in c/capitale 

Misura massima 

Risanamento ambientale

65% delle spese ammissibili con un max di 100.000 euro su un periodo di 3 anni (de minimis). 

Miglioramento dell'ambiente e della sicurezza

Riferito all’investimento in immobilizzazioni materiali ed immateriali e comunque non superiore al: 

15% per le piccole imprese;

7,5% per le medie imprese. 

Se gli investimenti vengono effettuati nelle aree depresse, la percentuale è elevabile secondo il seguente schema: 

 

Piccole imprese

Medie imprese

 

Centro Nord

fino al 18%

fino al 14%

Molise e Abruzzo

fino al 30%

Calabria

fino al 65%

Campania, Puglia, Basilicata, Sicilia, Sardegna

fino al 50%

 

Per la quota parte d'investimento ammissibile riferita a servizi forniti da consulenti esterni, il contributo in c/capitale è riconosciuto fino al 50% dei costi dei servizi stessi.

Tali servizi non devono essere continuativi o periodici, nè essere connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa. 

N.B.:  L'investimento deve essere conservato nella regione beneficiaria per un periodo di 5 anni.

          L'apporto finanziario di mezzi propri da parte del beneficiario non deve essere inferiore al 25% delle spese di investimento ammissibile. 

Cumulabilità 

Gli aiuti per il miglioramento dell’ambiente e della sicurezza non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato, né con altre misure di sostegno comunitario e, in relazione agli stessi costi ammissibili, quando tale cumulo superi l'intensità di aiuto massima prevista dall'Unione Europea.

ITER PROCEDURALE

1.      Presentazione della domanda di agevolazione, redatta secondo apposito schema, completa della documentazione prevista, al Ministero delle Attività Produttive, Direzione Generale per il Coordinamento degli incentivi alle imprese, Ufficio C2 e, contestualmente, alla regione, al comune ed all'ASL competenti per territorio.

2.      Istruttoria, da parte del comune competente in conformità al parere dell'ASL e invio, entro 60 gg. dal termine di presentazione domande, di comunicazione di approvazione o rigetto dei programmi presentati.

3.      Il Ministero, entro 60 gg. dalla conclusione dell'istruttoria, formula la graduatoria dei programmi agevolabili, secondo i seguenti criteri di priorità:

a)      iniziative in ambienti di lavoro con sospensione dell'attività per provvedimento dell'autorità di vigilanza;

b)      indice infortunistico accertato dall'Inail dell'area nella quale ricade l'iniziativa;

c)      numero delle unità lavorative complessive direttamente interessate dall'intervento.

4.      Emanazione, da parte del Ministero, entro i successivi 30 gg., del decreto di concessione.

5.      Erogazione dell'agevolazione da parte del Ministero. E' possibile richiedere un'anticipazione fino al 50% del contributo, previa presentazione di idonea fidejussione bancaria o assicurativa.