LEGGE 1329/1965 "PROVVEDIMENTI PER L'ACQUISTO E LA LOCAZIONE FINANZIARIA DI NUOVE MACCHINE UTENSILI"

1. Legislazione

 

2. Provvedimenti attuativi

 

3. Ente agevolante

 

4. Beneficiari

 

5. Investimenti finanziabili

 

6. Agevolazioni

 

7. Iter procedurale

8. NOTE E VARIE

 

 

 

LEGISLAZIONE

· Legge 28 novembre 1965 n. 1329
· D.L. 9 aprile 1984 n. 62
· Legge 3 novembre 1987 n. 452 (art. 8)
· Legge 17 gennaio 1994 n. 47 (art. 5)

PROVVEDIMENTI ATTUATIVI

· D.M. 21 febbraio 1973
· Circolare MCC 9 dicembre 1983 n. 41
· D.M. 12 novembre 1986
· Circolare MCC 31 marzo 1989 n. 25
· Circolare MCC 31 luglio 1989 n. 46
· Circolare MCC 21 dicembre 1989 n. 72
· Circolare MCC 27 dicembre 1990 n. 76
· Circolare MCC 28 dicembre 1990 n. 77
· Circolare MCC 21 gennaio 1991 n. 6
· Circolare MCC 30 luglio 1992 n. 37
· Circolare MCC 7 maggio 1993 n. 28
· Circolare MCC 10 agosto 1993 n. 39
· Circolare MCC 27 dicembre 1993 n. 56
· Circolare MCC 6 maggio 1994 n. 14
· Circolare MCC 13 luglio 1994 n. 26
· Circolare MCC 9 febbraio 1995 n. 53
· Circolare MCC 27 ottobre 1995 n. 72
· Circolare MCC 29 dicembre 1995 n. 79
· Circolare MCC 7 marzo 1996 n. 83
· Circolare MCC 13 marzo 1997 n. 110
· D.M. 18 settembre 1997
· Circolare MCC 2 marzo 1998 n. 134
· Circolare MCC 27 maggio 1998 n. 136
· Circolare MCC 15 maggio 1998 n. 141
· Circolare MCC 25 maggio 1998 n. 142

ENTE AGEVOLANTE

Mediocredito Centrale

BENEFICIARI

Imprese venditrici
Qualsiasi impresa ammissibile ai sensi dell'art. 1 della Legge 28.11.1965 n. 1329, semprechè appartenenti a Stati membri della UE.

Imprese locatrici
Società di leasing iscritte nell'elenco di cui all'art. 106 T.U. Bancario.

Imprese acquirenti
Piccole e medie imprese (vedi Allegato 5) appartenenti a stati membri della UE.

Imprese locatarie
Imprese industriali o di servizi su scala industriale, semprechè appartenenti a Stati membri della UE con le medesime limitazioni dimensionali disposte per le imprese acquirenti.
L'impresa locataria non deve essere partecipata da una o più imprese, di dimensioni superiori ai parametri UE, che singolarmente o per somma delle loro partecipazioni superino il 25% del capitale delle imprese locatarie.
Ai fini dell'ammissibilità all'agevolazione è sufficiente che almeno uno dei contraenti (impresa venditrice o locatrice, o impresa acquirente o locataria) abbia sede legale e amministrativa o stabilimento o filiali o succursali, ecc. nel territorio di competenza dell'Istituto finanziatore, fatta salva la deroga della Banca d'Italia relativa al limite della competenza territoriale.

Esclusioni
Sono escluse le imprese appartenenti ai settori siderurgia, pesca, costruzioni navali, trasporto, fabbricazione di zucchero e tabacco.

Vincoli
Alle imprese operanti nel settore fibre sintetiche e industria automobilistica si applica il limite “de minimis” (vedi Allegato 6, max 100.000 EURO nell’arco di 3 anni).

INVESTIMENTI FINANZIABILI

Tipologie
Macchine utensili o di produzione, nuove, di costo unitario o complessivo superiore a lire 1.000.000.
Alla dizione "macchine di produzione" in generale, deve essere data una portata ampia, comprendendovi fra le altre:

a. attrezzature semoventi impiegate per manipolare, trasportare o sollevare i materiali (gru, carri ponte, carrelli, nastri trasportatori, betoniere, ecc.) operanti nell'ambito dello stabilimento o cantiere, o anche autotrasportate;

b. macchine destinate alla trasformazione di prodotti agricoli, nonché tutte le macchine agricole motrici e operatrici impiegate direttamente e specificamente nell’agricoltura;

c. impianti e macchinari che limitano l’inquinamento esterno escluse le opere murarie;

d. calcolatori elettronici per la progettazione e l’organizzazione del lavoro, oltre che per la contabilità industriale;

e. macchine di “produzione di servizi”;

f. stampi;

g. impianti completi per cucina (con esclusione di mobili e arredi non direttamente pertinenti);

h. impianti di condizionamento d’aria per case di cura, alberghi, ristoranti e bar.

Le macchine utensili o di produzione devono essere utilizzate nel territorio nazionale e non devono risultare fatturate anteriormente alla data di stipula del contratto di acquisto o locazione.
Per quanto concerne le macchine semoventi operanti nell'ambito dello stabilimento, quest'ultimo può essere inteso come le diverse unità produttive dell'impresa acquirente o locataria. Devono essere esclusi gli autoveicoli, i trattori ed altri veicoli semoventi o rimorchiati, che normalmente circolano su strada per i quali può essere effettuata la vendita o la locazione, con riserva della proprietà, senza il contrassegno previsto dall'art. 1 della L. 1329/65, in quanto tali veicoli sono già muniti di una targa di riconoscimento per la circolazione su strada.
Per quanto attiene le operazioni di locazione, sono ammissibili le macchine utensili o di produzione inserite in un processo a carattere continuo o semicontinuo per la esclusiva produzione di beni o per produrre servizi su scala industriale.

Spese ammissibili
Capitale dilazionato costituito dal prezzo della macchina, dalle spese di montaggio, collaudo, trasporto e imballaggio, purchè comprese nel prezzo fatturato o nel contratto di compravendita o di locazione e nella misura complessiva del 15% del costo della macchina, ma con esclusione degli ammontari relativi sia all'IVA, sia alla quota di riscatto nel caso di locazione sia a qualsiasi altro onere accessorio fiscale o finanziario, maggiorato degli interessi ad un tasso non superiore a quello di riferimento
 - determinato ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. 902/76 e del Decreto del Ministero del Tesoro del 19 marzo 1977 - vigente al momento della emissione degli effetti, per non oltre 3 miliardi di lire.

Fermo restando tale limite, sarà ammissibile anche la singola operazione relativa ad una compravendita o locazione di macchine, di importo globale superiore a 4,5 miliardi di lire (riferiti al costo del macchinario) installate o da installare in una singola unità produttiva od operativa (solo per imprese ubicate al di fuori dell’obiettivo 1).
Nel caso, invece, in cui l'impresa abbia presentato al Mediocredito Centrale più operazioni (relativamente a ciascuna unità produttiva od operativa) per le quali i contratti di compravendita siano stati trascritti presso il competente Tribunale nei 12 mesi precedenti la trascrizione del contratto della domanda in esame, sarà ammissibile l'importo fino ad un max di 4,5 miliardi di lire (riferiti al costo del macchinario).
Sono ammissibili all'intervento effetti rilasciati a fronte di un contratto di compravendita o di locazione di macchine, garantiti da privilegio o patto di riservato dominio sulle macchine contrassegnate ai sensi dell'art. 1 della L. 1329/65 aventi scadenza fino a 5 anni dalla loro emissione, purchè siano collegati ad un medesimo contratto con dilazione di pagamento o di locazione oltre 12 mesi e che lo sconto avvenga presso un Istituto di credito a medio termine.
Sono ammissibili all'intervento:

a) operazioni con sconto effetti già avvenuto;

b) operazioni ammesse allo sconto da parte dell'Istituto primario per le quali sono stati emessi effetti a copertura parziale delle forniture;

c) operazioni ammesse allo sconto da parte dell'Istituto primario per le quali, però, non sono stati ancora emessi gli effetti per il rimborso del credito dilazionato o per il pagamento dei canoni;

d) operazioni ammesse allo sconto da parte dell'Istituto primario sulla base di un contratto di massima stipulato o da stipulare tra i contraenti.

Le operazioni previste ai punti b), c) e d) sono ammesse all'intervento a condizione che entro il termine improrogabile di 6 mesi pervenga al Mediocredito Centrale la documentazione attestante il completamento delle operazioni stesse.

Ubicazione dell'investimento
Territorio nazionale

AGEVOLAZIONE

Tipologia di intervento
Contributo in c/interessi ovvero in c/canone nel caso di locazione finanziaria.
Il contributo è pari alla differenza fra il netto ricavo determinato a tasso di riferimento ed il netto ricavo determinato a tasso agevolato.
Tale contributo è riconosciuto:

a) all'acquirente, attraverso l'istituto finanziatore, se gli effetti sono emessi a tasso di mercato;

b) al venditore, tramite l'istituto finanziatore, se gli effetti sono emessi a tasso agevolato e scontati al tasso di riferimento.

E’ altresì prevista la concessione di un contributo in c/capitale aggiuntivo, a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), calcolato in relazione all’agevolazione in c/interessi, nella misura del 72,1% del contributo in c/interessi, per le imprese ubicate nei territori dell’obiettivo 1 dell’Unione Europea.

Misura massima del finanziamento
100% dell'investimento

Importo massimo del finanziamento
3 miliardi di lire per ogni singola operazione

Durata
Non oltre 5 anni con preammortamento solitamente compreso fra i 4 e i 10 mesi.

Tasso d'interesse (vedi Allegato 4)
Il tasso di interesse contrattuale viene liberamente fissato dalla volontà delle parti contraenti. Tuttavia, essendo lo sconto degli effetti da parte dell'istituto di credito a tasso di riferimento, molte volte l'operazione è regolata con il corrispondente tasso d'interesse.
L'operazione può essere effettuata anche a tasso agevolato.
Il tasso di sconto agevolato praticato dal Mediocredito Centrale è pari:

1) 100% del tasso di riferimento industria per investimenti ubicati nelle zone dell'obiettivo 1;

2) 50% del tasso di riferimento industria con abbattimento max di 5 punti per investimenti ubicati nel restante territorio nazionale, con il limite per le medie imprese di 200.000 EURO in termini di contributo;

3) 40% del tasso di riferimento industria con abbattimento max di 6 punti per investimenti ubicati nelle zone 87.3c, (vedi allegato 1) i cui contratti di compravendita siano trascritti a partire dal 1° giugno 1998.

Cumulabilità
Tale intervento non è cumulabile, per il medesimo investimento con altre agevolazioni previste da leggi nazionali, regionali o provinciali.
L'agevolazione è comunque cumulabile, entro le intensità di aiuto massime consentite dalle vigenti normative dell'Unione Europea, con altre agevolazioni concesse in forma di garanzia ovvero con contributi aggiuntivi disposti a livello comunitario, regionale o provinciale su operazioni ai sensi della legge 1329/65.

Garanzie
Patto di riserva di proprietà o privilegio; talvolta, nel caso di sconto pro-soluto, ipoteca, fidejussione e avallo.

ITER PROCEDURALE

1. Stipulazione contratto.

2. Registrazione contratto.

3. Rilascio effetti (pagherò diretti oppure tratte accettate).

4. Certificato di origine.

5. Nota di trascrizione in carta da bollo e in duplice copia.

6. Applicazione del contrassegno metallico (targhetta) sulla macchina.

7. Presentazione della documentazione alla cancelleria del tribunale.

8. Accettazione della documentazione.

9. Sigillatura del contrassegno e verbalizzazione dell'avvenuta apposizione del sigillo, da parte del cancelliere.

10. Restituzione, da parte della cancelleria, della documentazione.

11. Applicazione, a cura del venditore, della apposita dicitura e presentazione degli effetti stessi alla cancelleria per l'annotazione dell'avvenuta trascrizione.

12. Restituzione, da parte della cancelleria, degli effetti completi della annotazione.

13. Spedizione della macchina all'impresa acquirente e consegna alla stessa del certificato di origine.

14. Presentazione della domanda di sconto.

15. Delibera di concessione dello sconto da parte dell'Istituto.

16. Sottoscrizione della lettera di sconto e girata degli effetti.

17. Erogazione.

18. Inoltro della pratica al Mediocredito Centrale.

19. Concessione e erogazione del contributo in c/interessi da parte del Mediocredito Centrale all'impresa acquirente.

N.B.: Nel caso di operazione di Sabatini leasing, il contratto di compravendita è sostituito da un contratto di locazione finanziaria.

Gli adempimenti normalmente a cura del venditore, vengono accollati alla società di locazione finanziaria.

Documentazione richiesta
Le richieste dovranno pervenire al Mediocredito Centrale, entro 6 mesi dall'ammissione allo sconto da parte dell'Istituto primario, a mezzo del modulo MC/F66 - fornito, a richiesta, dal Mediocredito Centrale medesimo - completo dei necessari allegati nonchè dell'indicazione dell'ubicazione dell'unità produttiva in cui vengono costruite ed utilizzate le macchine oggetto della compravendita.
Alla richiesta di intervento l'Istituto proponente, oltre alla dichiarazione già riportata nel frontespizio del modulo MC/F66 (impegno di non aver avanzato al Mediocredito Centrale altre domande di intervento agevolativo per la stessa operazione), dovrà inoltre, allegare:

1) dichiarazione delle imprese acquirenti o locatarie di non aver ottenuto, di non aver richiesto e di rinunciare a richiedere, per la stessa operazione, altre agevolazioni pubbliche;

2) dichiarazione delle imprese acquirenti o locatarie che le macchine utensili o di produzione oggetto del contratto di compravendita o di locazione, saranno installate ed utilizzate in proprie unità produttive localizzate in territorio italiano;

3) copia del contratto di compravendita o di locazione delle macchine, o stralcio dello stesso, dal quale risultino le modalità di pagamento nonchè l'impegno dell'impresa acquirente o locataria a praticare, nei confronti del personale dipendente, un trattamento non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di lavoro della categoria applicabile alla zona territoriale di residenza. Lo stralcio attestante quest'ultima circostanza potrà essere sostituito dalla dichiarazione dell'Istituto primario che attesti la presenza del predetto impegno nel contratto di compravendita o di locazione delle macchine.

Per le operazioni di locazione, i relativi canoni dovranno essere predisposti a rate costanti di capitale ed interessi;

4) copia del certificato di origine;

5) atto aggiuntivo al contratto di compravendita o di locazione, in caso di variazioni effettuate successivamente alla trascrizione del contratto stesso;

6) eventuale dichiarazione dell'Istituto primario;

7) nota di trascrizione del patto di riservato dominio o del privilegio;

8) copia lettera raccomandata a.r. con la quale il venditore comunica al proprietario dello stabile dove viene installata la macchina (se diverso dall'impresa acquirente) e che la medesima è stata da lui venduta con riserva di proprietà/privilegio;

9) dichiarazione dell'impresa venditrice di apposizione del contrassegno metallico;

10) dichiarazione dell'impresa acquirente per l'accredito del contributo;

11) copia della comunicazione dell'intervento accordato contenente l'elencazione dei casi di cessazione dell'intervento stesso e la previsione della possibilità di revoca, firmata per accettazione dal beneficiario del contributo concesso.

L'Istituto proponente, nel caso di locazione, oltre i precedenti allegati dovrà altresì rimettere:

          12) copia della fattura di acquisto rilasciata a nome dell'impresa locatrice;

13) copia verbale di consegna sottoscritto dal legale rappresentante l'impresa locataria.

In casi particolari, il Mediocredito Centrale si riserva, d'intesa con l'Istituto richiedente, di effettuare eventuali controlli.
Le richieste di intervento, il cui esame sia stato sospeso in attesa che vengano forniti chiarimenti, ovvero altri elementi necessari al completamento dell'istruttoria, verranno ritenute decadute qualora quanto richiesto non pervenga entro il termine di 6 mesi dalla richiesta medesima.
Saranno esaminate prioritariamente le operazioni che presentino elevati effetti indotti sull'occupazione e investimenti ad elevato contenuto tecnologico.
In via generale, resta stabilito che tutta la documentazione che perverrà al Mediocredito Centrale, durante l'orario di chiusura degli uffici, verrà considerata pervenuta alla loro riapertura.

NOTE E VARIE

Sabatini non agevolata
Tramite essa è possibile ottenere una dilazione di pagamento a medio lungo termine (fino a 5 anni) pur non essendo previsto il contributo in c/interessi da parte del Mediocredito Centrale.

Interventi nel “settore primario agricoltura”
Il Ministero delle politiche agricole ha stabilito che sono ammissibili investimenti nelle attività agricole di cui alla classificazione Istat ’91 sezione A.
Il contributo pubblico erogabile va dal 15% al 22,5% della spesa ammissibile, con massimali di investimento sovvenzionabili che vanno da 90.000 EURO in un periodo di 6 anni, per azienda con almeno una ULU (unità lavorativa uomo) a 180.000 EURO in un periodo di 6 anni, per azienda con almeno due ULU (unità lavorativa uomo).

Revoca
Il Mediocredito Centrale ha stabilito, con decorrenza 1.11.1999, la revoca dell'agevolazione dalla data in cui si verifica uno dei seguenti fatti:

- alienazione, cessione o distrazione dei beni acquistati o locati (rientrano in questa fattispecie anche i beni ceduti), oggetto di agevolazione compresi in una cessione d'azienda o di ramo d'azienda, nonché la cessione di contratto;

- perdita di possesso o distruzione dei beni oggetto dell'intervento agevolativo per qualsiasi evento non dipendente dalla volontà dell'impresa beneficiaria.

E' stato inoltre stabilito, nei casi di cessazione dell'attività dell'impresa acquirente/locataria, che il contributo cessa a partire dal giorno successivo alla data dell'ultimo effetto scaduto e regolarmente pagato.
In tutti i casi sopra elencati, il contributo già percepito e relativo al periodo successivo al verificarsi dell'evento dovrà essere restituito.