LEGGE 598/1994 "INVESTIMENTI PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA TUTELA AMBIENTALE"

1. Legislazione

 

2. Provvedimenti attuativi

 

3. Ente agevolante

 

4. Beneficiari

 

5. Investimenti finanziabili

 

6. Agevolazioni

 

7. Iter procedurale

 

 

 

LEGISLAZIONE

· Legge 27 ottobre 1994 n. 598
· Legge 8 agosto 1995 n. 341 (art. 3)

PROVVEDIMENTI ATTUATIVI

Circolare MCC 1 dicembre 1994 n. 44
D.M. 11 luglio 1995
Circolare MCC 31 luglio 1995 n. 67
Circolare MCC 13 settembre 1995 n. 68
Circolare MCC 27 ottobre 1995 n. 72
Circolare MCC 29 dicembre 1995 n. 79
D.M. 18 settembre 1997
Circolare MCC 23 dicembre 1998 n. 162

ENTE AGEVOLANTE

Mediocredito Centrale

BENEFICIARI

Piccole e medie imprese industriali (vedi Allegato 5).

Cofinanziamento FESR
Piccole e medie imprese industriali (vedi Allegato 5) appartenenti ai settori C e D della classificazione Istat ’91.

Esclusioni
Sono escluse le imprese appartenenti ai settori siderurgico, costruzioni navali, pesca, trasporto, fabbricazione di zucchero, industria del tabacco.

Vincoli
Alle imprese operanti nel settore delle fibre sintetiche e industria automobilistica si applica il limite “de minimis” (vedi Allegato 6, max 100.000 EURO nell’arco di 3 anni).

INVESTIMENTI FINANZIABILI

Spese ammissibili
Programmi unitari che prevedono investimenti in:

1) progetti per l'innovazione tecnologica:

a) realizzazione o acquisizione di sistemi composti da una o più unità di lavoro gestite da apparecchiature elettroniche che governino, a mezzo di programmi, la progressione logica delle fasi del ciclo tecnologico destinate a svolgere una o più delle seguenti funzioni legate al ciclo produttivo: lavorazione, montaggio, manipolazione, controllo, misura, trasporto, magazzinaggio;

b) realizzazione o acquisizione di sistemi di integrazione di una o più unità di lavoro composti da robot industriali o mezzi robotizzati, gestiti da apparecchiature elettroniche, che governino a mezzo di programmi, la progressione logica delle fasi del ciclo tecnologico;

c) realizzazione o acquisizione di unità elettroniche o di sistemi elettronici per l'elaborazione dei dati destinati al disegno automatico, alla progettazione, alla produzione di documentazione tecnica, alla gestione delle operazioni legate al ciclo produttivo, al controllo e al collaudo dei prodotti lavorati nonchè al sistema gestionale, organizzativo e commerciale;

d) realizzazione o acquisizione di programmi per l'utilizzazione delle apparecchiature e dei sistemi di cui alle lettere a), b) e c);

e) acquisizione di brevetti e licenze funzionali all'esercizio delle attività produttive, formazione del personale necessaria per l'utilizzazione delle apparecchiature, dei sistemi e dei programmi di cui alle lettere a), b), c) e d);

f) realizzazione o acquisizione di apparecchiature scientifiche destinati a laboratori ed uffici di progettazione aziendale;

g) spese per opere murarie, per la parte strettamente necessaria al funzionamento dei beni compresi nel programma di investimento, di cui alle lettere a), b) e c).

N.B.: Gli investimenti di cui alle lettere d) ed e), se a se stanti, non potranno beneficiare di riduzioni di tasso. Se collegati invece a programmi di investimento comprendenti le fattispecie di cui alle lettere a), b) e c), la spesa ammissibile alla riduzione di tasso non potrà superare:

- per programmi il 40%
- per brevetti il 30%
- per licenze il 15%
- per formazione del personale il 20%

del costo delle macchine e delle apparecchiature di cui alle citate lettere a), b) e c).

2) progetti per la tutela ambientale:

a) installazione di raccolta, trattamento ed evacuazione dei rifiuti inquinanti solidi, liquidi o gassosi;

b) installazione di dispositivi di controllo dello stato dell'ambiente;

c) opere per la protezione dell'ambiente da calamità naturali;

d) interventi per la razionalizzazione degli usi di acqua potabile e la protezione delle fonti;

e) laboratori ed attrezzature di ricerca specializzati nei problemi di protezione dell'ambiente;

f) fabbricazione di attrezzature ed apparecchiature destinate alla protezione o al miglioramento ambientale;

g) investimenti destinati all'installazione di impianti ed apparecchiature anti inquinamento in stabilimenti industriali, volti sia alla riduzione delle immissioni nell'ambiente esterno di sostanze inquinanti, sia al miglioramento diretto dell'ambiente di lavoro e della sicurezza contro gli infortuni;

h) investimenti per la creazione di capacità produttiva di sostanze "sicure" da impiegare nel processo produttivo e sostitutiva di sostanze inquinanti o nocive attualmente utilizzate;

i) investimenti per la conversione e la modifica di impianti e/o processi produttivi inquinanti in impianti e/o processi produttivi sicuri;

j) eliminazione dell'impiego di sostanze inquinanti o nocive durante il ciclo produttivo;

k) investimenti di delocalizzazione per le esigenze ambientali connesse ad obiettivi pubblici di interesse collettivo.

N.B.: Sono considerate ammissibili le spese per opere murarie nonché per l’acquisto di terreni, queste ultime se funzionalmente collegate agli investimenti di cui alla lettera k).

Nel caso di finanziamenti nella forma di locazione finanziaria, è ammissibile all'intervento il valore dei beni diminuito del prezzo convenuto per il trasferimento della proprietà al termine del contratto di locazione finanziaria.

Vincoli
Cofinanziamento FESR

Gli investimenti devono portare al miglioramento di almeno uno dei parametri ambientali indicati nella scheda descrittiva che deve essere allegata alla domanda d’intervento (rifiuti, acqua, tecnologie per l’ambiente, emissioni, materie prime, dispositivi di controllo ambientale), senza che nessuno di essi ne risulti peggiorato.
Il conseguimento del miglioramento delle performance ambientali del ciclo produttivo ovvero dell’impianto, può essere conseguito anche attraverso un’attività di manutenzione straordinaria mirata, purchè le spese connesse siano oggetto di capitalizzazione da parte dell’impresa beneficiaria.

Retroattività
L'investimento non deve essere iniziato prima dei 2 anni precedenti la data di presentazione della domanda al Mediocredito Centrale ed a tale data non ancora ultimato.
Nel caso di finanziamenti nella forma di locazione finanziaria, per data di avvio degli investimenti si intende la data di stipula del contratto di locazione finanziaria.

Ubicazione
Territorio nazionale

AGEVOLAZIONE

Tipologia di intervento
Contributo in c/interessi

E’ altresì prevista la concessione di un contributo in c/capitale aggiuntivo, a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), calcolato proporzionalmente all’importo del contributo agli interessi a carico dello Stato italiano, per le imprese ubicate nei territori di cui all’obiettivo 1 dell’Unione Europea.

Misura massima del finanziamento

70% dell'investimento.
100% dell’investimento nel caso di intervento del FESR

Importo massimo del finanziamento
3 miliardi

Intervento FESR

- Contributo in c/interessi pari all’80% del tasso di riferimento vigente alla stipula del contratto di finanziamento (erogato in un’unica soluzione e in via anticipata previa acquisizione di fidejussione bancaria);
- Contributo in c/capitale FESR, pari a 3 volte il contributo in c/interessi.

Durata
Non superiore a 7 anni di cui il periodo di preammortamento, di regola, non eccedente i 2 anni.

Tasso di interesse (vedi Allegato 4)
Variabile, con periodicità semestrale, calcolato sulla base del parametro RENDINT diminuito di un punto percentuale.
Il contributo agli interessi è pari al:

- 80% del tasso di riferimento per le PMI ubicate nei territori di cui all'obiettivo 1;

- 60% del tasso di riferimento per le PMI ubicate nelle zone 87.3c del Trattato CE (vedi Allegato 1);

- 50% del tasso di riferimento per le piccole imprese ubicate nel restante territorio nazionale;

- 23% del tasso di riferimento per le medie imprese ubicate nel restante territorio nazionale.

N.B.: Per tasso di riferimento si intende quello vigente alla data di stipula del contratto di finanziamento.

Vantaggi fiscali

a) Esenzione del contratto e degli atti costitutivi di garanzia dal pagamento dell'imposta di bollo e di registro.
b) Riduzione del 50% degli oneri notarili.

Divieto di cumulo
L’agevolazione non è cumulabile con altre agevolazioni previste da leggi nazionali, regionali o provinciali.
L'agevolazione è comunque cumulabile, entro le intensità di aiuto massime consentite dalle vigenti normative dell'Unione Europea, con altre agevolazioni concesse in forma di garanzia, ovvero con contributi aggiuntivi disposti a livello comunitario, regionale o provinciale su operazioni ai sensi della legge 598/94.

Decadenza
L'intervento accordato decadrà nel caso in cui non vi sia alcun utilizzo nei 12 mesi dalla data della delibera del Mediocredito Centrale, salvo proroga di 6 mesi accordata dal Mediocredito Centrale.

Garanzie
Sono previste garanzie reali: ipoteca, pegno, fidejussione.

ITER PROCEDURALE

1. Presentazione della domanda all'istituto di credito.

2. Inoltro della domanda da parte dell'istituto di credito al Mediocredito Centrale, accompagnata da scheda informativa con valutazioni sull'impresa e sull'iniziativa da finanziare. Le spese ed il contenuto innovativo dovranno essere attestati dall'istituto primario con dichiarazione specifica oppure con perizia giurata di un ingegnere o perito industriale (esterni alla struttura dell'impresa richiedente) iscritti nei rispettivi albi professionali.

3. Delibera di concessione del finanziamento da parte degli organi dell'istituto di credito.

4. Stipulazione del contratto.

5. Erogazione sulla base dei documenti di spesa dei programmi finanziati.