PRESTITI B.E.I. PER FINALITA' AMBIENTALI

 1. Legislazione

2. Provvedimenti attuativi

 

3. Ente agevolante

 

4. Beneficiari

 

5. Investimenti finanziabili

 

6. Agevolazioni

 

7. Iter procedurale

 

 

 

 

LEGISLAZIONE

Legge 9 dicembre 1977 n. 956 (art. 6)

ENTE AGEVOLANTE

B.E.I. (Banca Europea degli Investimenti)

BENEFICIARI

Imprese industriali, di servizi connessi all'industria (compresa l'attività turistico-alberghiera), imprese agricole, enti pubblici. Si prescinde dalla dimensione aziendale.

INVESTIMENTI FINANZIABILI

Tipologia
Progetti che si propongono di ridurre i danni all'ambiente, sia di origine naturale che provocati dall'attività umana.
Le iniziative dovranno:

·comportare nuovi investimenti e non spese di rinnovo e manutenzione corrente;

·incorporare una tecnologia sufficientemente sperimentata in grado di produrre i risultati attesi;

·essere realizzate a condizioni economiche soddisfacenti.

Spese ammissibili
Sono quelle sostenute per:

·installazione di raccolta, trattamento ed evacuazione di rifiuti inquinanti, solidi, liquidi o gassosi;

·fabbricazione di attrezzature ed apparecchiature di protezione e di miglioramento dell'ambiente, purchè tali impianti utilizzino una tecnologia nuova o vi sia una crescente domanda degli stessi sul mercato;

·installazione di dispositivi di controllo dello stato dell'ambiente;

·attrezzature per i laboratori di ricerca specializzati nei problemi di protezione dell'ambiente;

·opere di protezione dell'ambiente da calamità naturali;

·interventi per la razionalizzazione degli usi di acqua potabile e per la protezione delle fonti;

·laboratori ed attrezzature di ricerca specializzati nei problemi di protezione dell'ambiente;

·investimenti destinati all'installazione di impianti ed apparecchiature anti inquinamento in stabilimenti industriali, sia volti alla riduzione delle immissioni nell'ambiente esterno (aria, acqua, terreno) di sostanze inquinanti, sia destinati al miglioramento diretto dell'ambiente di lavoro e della sicurezza contro gli infortuni. Per quanto riguarda l'ambiente del lavoro e la sicurezza, sono ammissibili gli impianti, le installazioni e le apparecchiature antirumore e le cappotte fonoassorbenti; le protezioni varie delle persone contro gli infortuni elettrici e meccanici (apparecchiature di sicurezza). Non sono ammissibili gli impianti e le macchine di processo (di produzione);

·investimenti per la creazione di capacità produttive di sostanze "sicure" da impiegare nella fabbricazione di prodotti "modificati-alternativi" al posto delle sostanze inquinanti o nocive contenute nei prodotti attualmente diffusi e che vanno progressivamente eliminati;

·investimenti per la conversione di impianti produttivi dalla fabbricazione di prodotti che comportano effetti secondari nocivi o inquinanti a causa di sostanze in essi contenute a quella di prodotti "modificati-alternativi", cioè destinati agli stessi impieghi ma privi di detti effetti secondari;

·investimenti per la modifica di processi produttivi inquinanti in processi produttivi sicuri; eliminazione dell'impiego di sostanze inquinanti o nocive durante il ciclo produttivo;

·investimenti di delocalizzazione per esigenze ambientali connesse ad obiettivi pubblici di interesse collettivo. L'intervento è limitato ai costi di trasloco e reinstallazione, ivi compreso il costo del nuovo fabbricato e degli impianti generali; sono esclusi i costi di sostituzione, ammodernamento, ampliamento degli impianti produttivi ed in particolare l'acquisto di nuove macchine se non finanziabili ad altro titolo (tecnologie avanzate, PMI, ecc.).

Gli immobili, oltre che nel caso in cui siano di proprietà dell'impresa finanzianda, possono essere finanziati anche se:

a.la società finanzianda è una società di capitali e gli immobili sono di proprietà di una società immobiliare della quale la prima detenga la maggioranza assoluta;

b.la finanzianda è una società di persone e gli immobili sono di proprietà di uno o più soci illimitatamente responsabili;

c.la finanzianda è una ditta individuale e gli immobili sono in comunione legale fra il titolare e il coniuge in dipendenza del diritto di famiglia quale risulta dalla legge 19 maggio 1975 n. 151;

d.ricorrono le ipotesi di ristrutturazione concernenti immobili oggetto di contratti d'affitto o leasing, oppure insistenti, su terreni messi a disposizione della finanzianda da comuni o da consorzi e, comunque, purchè la durata del godimento non sia inferiore a quella del finanziamento.

Importo massimo
25 milioni di EURO

AGEVOLAZIONE

Tipologia di intervento
Finanziamento agevolato

Misura massima del finanziamento
50% degli investimenti

Durata
Al massimo 8 - 10 anni con un periodo max di preammortamento di 2 anni.

Tasso di interesse
Sarà fissato dalla B.E.I. per ogni erogazione (vedi Allegato 4)

Garanzia statale contro il rischio di cambio
Non prevista

Vantaggi fiscali

·Esenzione del contratto e degli atti costitutivi di garanzia del pagamento dell'imposta di bollo e di registro.

·Riduzione del 50% degli oneri notarili.

ITER PROCEDURALE

1.Presentazione della domanda di finanziamento ad un istituto di credito convenzionato con la BEI, unitamente alla documentazione necessaria.

2.Delibera di concessione del finanziamento ad opera dell'Istituto.

3.Inoltro della richiesta alla BEI, da parte dell'Istituto.

4.Delibera della BEI.

5.Erogazione del prestito da parte della BEI.

6.Stipulazione del contratto.

7.Erogazione del finanziamento da parte dell'Istituto sulla base della esibizione della documentazione di spesa dei programmi finanziati.