INQUINAMENTO ACUSTICO
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE PRIMA

1.1 PREMESSA                                                                                                               

1.2 LA DISCIPLINA CIVILISTICA                                                                              

1.3 IL D.P.C.M. 1 MARZO 1991                                                                                  

1.4 LA LEGGE QUADRO SULL'INQUINAMENTO ACUSTICO                           

 

PARTE SECONDA

ASSETTO DELLE COMPETENZE E DELLA DISCIPLINA SOSTANZIALE       

2.1 ATTRIBUZIONI  E COMPETENZE: LO STATO                                                 

(segue) LE REGIONI                                                                                         

(segue) LE PROVINCIE                                                                                      

(segue) I COMUNI                                                                                                         

2.2 LA PIANIFICAZIONE ACUSTICA                                                                                

2.3 I PIANI DI RISANAMENTO ACUSTICO                                                                     

2.4 D.P.C.M. 14 NOVEMBRE 97: NUOVI LIMITI SORGENTI SONORE                                             

2.5 IL CRITERIO DIFFERENZIALE                                                                             

2.6 I PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI ED URGENTI                                         

2.7 LE AUTORIZZAZIONI                                                                                          

2.8 IL CLIMA ACUSTICO                                                                                         

2.9 IL NULLA-OSTA AL SUPERAMENTO TEMPORANEO DEI LIMITI              

2.10 LE OPERE SOTTOPOSTE A V.I.A.                                                                   

2.11 APPLICABILITA' DELLA LEGGE QUADRO                                                  

 

PARTE TERZA

LA DISCIPLINA DI SORGENTI SPECIFICHE                                            

3.1 GLI EDIFICI                                                                                                           

3.2 GLI AEREOPORTI                                                                                                 

3.3 LE DISCOTECHE                                                                                                  

3.4 LE TRASMISSIONI RADIOTELEVISIVE                                                             

 

PARTE  QUARTA

LA DISCIPLINA SANZIONATORIA                                                        

4.1. LA DISCIPLINA PENALISTICA (ART.659 CODICE PENALE)                                

4.2. LE SANZIONI AMMINISTRATIVE                                                                                

 

PARTE QUINTA

ALLEGATI                                                                                             

5.1 LEGGE 26 OTTOBRE 1995, N. 447

5.2 D.P.C.M. 31.03.1998                                                                                            

5.3 D.M. 16.03.1998                                                                                                   

5.4 D.P.C.M. 14.11.1997                                                                                            

5.5 D.P.CM. 5.12.1997                                                                                               

 


 

PARTE PRIMA

 

1.1  PREMESSA     Top

Fra le componenti del comfort ambientale, vi è senza dubbio il “benessere acustico”, unanimamente riconosciuto come uno dei fattori che concorrono a determinare la qualità della vita.

Per raggiungere lo scopo del benessere acustico occorre eliminare o contenere, “l’inquinamento acustico” dipendente in varia misura da numerosi fattori, fra i quali:

  • lo sviluppo della tecnologia;

  • l’aumento dei flussi di traffico;

  • la sovrappopolazione delle città.

Ne deriva, pertanto, la necessità di migliorare le “condizioni acustiche” degli ambienti, sia interni che esterni, ricorrendo alla moderna tecnologia che, sulla base di ricerche specifiche, ha messo a punto sistemi di produzione e controllo delle emissioni sonore con una vasta gamma di soluzioni progettuali, che tengono conto dei tre fattori che definiscono fisicamente il suono: l’intensità, la frequenza e la durata.

Il dato della sopportabilità soggettiva del rumore è molto difficile da valutare, ma normalmente si ritiene che livelli di 50-60 decibel conducono a fastidio e disturbi del sonno, 60-65 decibel ad un incremento consistente del disturbo e della sofferenza fisica, sopra i 65 decibel a disturbi dell’udito, anche transitori, ed oltre gli 85 decibel e per tempi prolungati, possono portare a lesioni permanenti dell’udito. In ogni caso l’esposizione al rumore può incidere sulla salute dell’uomo provocando alterazioni della respirazione e del ritmo cardiaco, modifiche dell’elettroencefalogramma, cefalea, nonchè alterazioni del ritmo del sonno, difficoltà nei rapporti interpersonali e stress.

1.2   LA DISCIPLINA CIVILISTICA     Top

Prima che la coscienza collettiva acquisisse la consapevolezza che il rumore avesse la potenzialità di generare un vero e proprio inquinamento, il legislatore aveva previsto una tutela civilistica (art. 844 c.c.), specificamente nei rapporti di vicinato, ed una tutela penalistica contro le molestie causate dal rumore (art. 659 c.p.); in seguito è stata emanata una disciplina specifica di settore.

L’art. 844 del codice civile stabilisce che il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni e le propagazioni del proprietario del fondo vicino, se non superano la soglia della normale tollerabilità.

Per stabilire la tollerabilità delle immissioni si deve far riferimento ai luoghi ed agli orari in cui queste si verificano, alla liceità o meno delle immissioni nei rapporti tra i singoli soggetti che deve essere sempre accertata caso per caso. Qualora si verifichi il superamento della tollerabilità, sarà necessario tuttavia contemperare le esigenze della produzione con quelle della proprietà, con il risultato che il giudice di merito può consentire l’esercizio di tali attività, causa delle immisioni, prescrivendo però l’adozione di misure idonee al fine di ridurne la portata.

La tutela della salute contro le immissioni sonore che superano la normale tollerabilità è stata affidata in molti casi proprio alla previsione di cui all’art. 844 del codice civile, anche se tale norma, concepita in epoca in cui non era ancora radicato nella coscienza comune il problema dell’inquinamento acustico e degli interessi ambientali in senso lato, era ed è destinata esclusivamente alla regolazione dei ristretti rapporti economici tra i proprietari di fondi limitrofi.

In seguito è stata varata una serie di norme attinenti specificamente all’inquinamento acustico, ma rimane comunque attuale l’applicazione dell’art. 844 del codice civile, che continua a disciplinare i rapporti interpersonali tra privati ed i conflitti tra usi incompatibili di proprietà contigue.


1.3 IL D.P.C.M. 1° MARZO 1991     Top

Il D.P.C.M. 1.03.1991 ha rappresentato il primo intervento dello Stato per disciplinare l’inquinamento ambientale e nel contempo sottoporre a controllo i livelli di esposizione acustica della popolazione e dell’ambiente.

Con detto provvedimento si è preso atto della grave situazione di inquinamento acustico nell’ambito dell’intero territorio nazionale ed in particolare nelle aree urbane, e si è proceduto alla fissazione dei limiti di accettabilità dei livelli di rumore da applicare su tutto il territorio nazionale, in attesa dell’approvazione di una legge quadro in materia di tutela dell’ambiente dall’inquinamento acustico.

Il D.P.C.M. del '91 introduce anzitutto il concetto di "rumore"inteso come:

qualunque emissione sonora che provochi sull’uomo effetti indesiderati, disturbanti o dannosi o che determini un qualsiasi deterioramento qualitativo dell’ambiente.

 

La disciplina in oggetto veniva tuttavia riservata soltanto a due categorie di destinatari:

a)    agli impianti industriali (comprese le imprese artigianali)

b)     alle attività temporanee.

 

Infine, essa regolava i limiti di esposizione e i limiti di accettabilità:

-i limiti di esposizione al rumore - espressi in valori assoluti e valori differenziali

nonché misurati secondo criteri qualitativi e temporali;

- i limiti di accettabilità - misurati in decibel - in relazione al tipo della zona interessata e degli orari.

I Comuni dovevano provvedere alla zonizzazione del territorio comunale secondo sei classi omogenee, descritta nella tabella riportata di seguito.

 

CLASSI DI DESTINAZIONI D’USO DEL TERRITORIO

LIMITI MASSIMI E TEMPI DI RIFERIMENTO

 

Diurno

(6-22)

Notturno

(22-6)

I- aree particolarmente protette (aree ospedaliere, scolastiche, destinate al riposo e allo svago, aree residenziali, rurali, di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc)

50

40

II- aree prevalentemente residenziali (aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali)

55

45

III- aree di tipo misto ( aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali, aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici)

60

50

IV- aree di intensa attività umana ( aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali ed uffici, con presenza di attività artigianali, aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie, aree portuali, aree con limitata presenza di piccole industrie)

65

55

V- aree prevalentemente industriali (aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni)

70

60

VI- aree esclusivamente industriali (aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi)

70

70

Tale classificazione per aree è destinata ad esaurire la propria efficacia, poichè, in attuazione della Legge Quadro sull’inquinamento acustico n. 447 del 1995, il D.P.C.M. 14 Novembre 1997 ha provveduto ad emanare la nuova normativa sulla determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore.

L’applicazione della nuova normativa è subordinata all’azione dei Comuni che devono provvedere alla classificazione del territorio comunale. Pertanto, fino a quando questi ultimi non provvedono, rimangono applicabili i limiti stabiliti dal D.P.C.M. 1 Marzo 1991, la cui inosservanza comporta l’applicabilità delle sanzioni amministrative comminate dalla legge quadro.

1.4  LA LEGGE QUADRO SULL'INQUINAMENTO ACUSTICO     Top

La legge quadro sull’inquinamento acustico (Legge 26 Ottobre 1995 n.447) si prefissa l'obiettivo di disciplinare unitariamente la materia dell’inquinamento acustico dettando i principi fondamentali a tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo, con esclusione di quelli destinati ad attività produttive, per i quali si applicano le norme in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori.

L'ambiente abitativo è dunque l'ambiente interno agli edifici destinati ad attività umane e dunque con permanenza di persone.

Fornire pertanto la desrizione del fenomeno dell'inquinamento acustico, inteso appunto, come “l’introduzione di rumore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell’ambiente abitativo o dell’ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi”.

Detta legge costituisce un vero e proprio apparato pianificatorio, provvedendo anzitutto a distribuire le competenze in questa materia, ed assegna allo Stato in conformità ad una visione unitaria della tutela da approntare, il compito di determinare i valori limite in tema di rumore.

La legge individua l'ambito di applicazione della disciplina, le sorgenti sonore fisse e le sorgenti sonore mobili.

Mentre le prime sono descritte analiticamente (impianti ed installazioni industriali, infrastrutture, parcheggi, depositi di mezzi di trasporto, e finanche aree adibite ad attività sportive e ricreative); le seconde sono menzionate in via residuale (ogni sorgente sonora che non è fissa).

Le sorgenti mobili sono regolamentate secondo un duplice criterio:quello della omologazione (del prototipo) e quello della modalità d’impiego.

Per entrambe le categorie di sorgenti sonore vengono determinati due tipi di valori limite:

-    limiti di emissione, intesi come i valori massimi che possono essere emessi da una qualsiasi sorgente sonora, misurati in prossimità della stessa;

-    limiti di immissione, intesi come i valori massimi emessi dal complesso delle sorgenti sonore considerate, misurati in prossimità dei ricettori. Essi si distinguono ulteriormente in:

-    valori limite assoluti, riferiti al rumore risultante dall’insieme di tutte le sorgenti sonore attive nell’ambiente;

-    valori limite differenziali, che riguardano la differenza tra il rumore ambientale (cioè il livello di pressione sonora prodotta da tutte le sorgenti acustiche esistenti) ed il rumore residuo.

Sono rilevanti anche:

-    valori di attenzione: segnalano un potenziale rischio per la salute umana o per l’ambiente;

-    valori di qualità: costituiscono obiettivi di tutela graduati nel tempo, secondo le tecnologie disponibili.

I predetti valori sono stabiliti in funzione di criteri oggettivi: tipologia della sorgente, periodo della giornata (giorno/notte), destinazione d’uso della zona da proteggere.

 

PARTE SECONDA

ASSETTO DELLE COMPETENZE E DELLA DISCIPLINA SOSTANZIALE

2.1 ATTRIBUZIONI E COMPETENZE: LO STATO     Top

La legge quadro attua una precisa ripartizione delle competenze, in particolare, ex art. 3 della L.447/95, sono di competenza dello Stato:

la fissazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, dei valori limite e dei valori di qualità delle emissioni e delle immissioni;

il coordinamento, la normativa tecnica, la determinazione delle procedure di verifica periodica dei requisiti acustici dei prodotti e dei veicoli a motore;

la determinazione delle tecniche di rilevamento e di misurazione del rumore;

la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore, degli edifici, delle discoteche e dei locali per pubblici spettacoli;

l’indicazione dei criteri di progettazione e costruzione in edilizia e nelle infrastrutture dei trasporti;

la determinazione dei requisiti acustici e dei criteri d’uso dei sistemi d’allarme antifurto e dei refrigeratori;

l’adozione dei piani pluriennali per il contenimento delle emissioni sonore dei servizi pubblici essenziali di trasporto (ferrovie, metropolitane, strade e autostrade);

la determinazione dei requisiti acustici e della disciplina delle imbarcazioni;

la determinazione dei requisiti acustici e della disciplina degli aeromobili negli aeroporti, nelle fasi di decollo e di atterraggio, nonchè la classificazione degli aeroporti;

l’informazione del consumatore e l’educazione scolastica.

 

 (SEGUE) LE REGIONI     Top

La legge affida alle Regioni la fissazione, con apposita legge regionale, dei criteri per la classificazione comunale del territorio nelle zone acustiche, delle eventuali sanzioni in caso di inottemperanza da parte dei comuni, dei limiti più severi di livello sonoro ammesso nelle zone di interesse paesaggistico, della redazione dei piani di risanamento acustico, delle modalità per il rilascio di autorizzazioni comunali ad attività temporanee, dei criteri di priorità per le bonifiche, delle competenze da attribuire alle Province, dell’organizzazione territoriale dei servizi di controllo, ecc.

(SEGUE) LE PROVINCIE     Top

Per effetto della previsione dell’art.5 della L.447/1995 le Province hanno il compito di:

a)   svolgere le funzioni amministrative in materia di inquinamento acustico che riguardino vaste zone intercomunali o l’intero territorio provinciale;

b)   svolgere le funzioni ad esse assegnate dalle leggi regionali;

c)   esercitare il controllo e la vigilanza per l’attuazione della legge quadro, in ambiti territoriali ricadenti nel territorio di più Comuni ricompresi nella circoscrizione provinciale; a tal fine si servono delle strutture delle Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente.

(SEGUE) I COMUNI     Top

E’ infine prevista ex art. 6 della L.447/1995, una importante parte nella tutela dell’ambiente dall’inquinamento acustico a carico dei Comuni, ai quali competono:

a)    la classificazione del territorio comunale in zone acustiche omogenee;

b)   il coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con le determinazioni assunte in base a detta classificazione;

c)   l’adozione dei piani di risanamento acustico;

d)   il controllo sul rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti adibiti  alle attività produttive, sportive e ricreative, delle licenze di abitabilità, delle licenze commerciali e delle autorizzazioni alle attività produttive;

e)    il controllo sulle emissioni sonore prodotte dal traffico veicolare (fatte salve le disposizioni del cd. Codice della strada), dalle sorgenti fisse e dalle macchine rumorose;

f)    l’autorizzazione, anche in deroga ai valori limite fissati dalla legge quadro, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal Comune stesso.

I Comuni devono altresì provvedere all’adozione di modifiche ai regolamenti di igiene e sanità o di polizia municipale, per introdurre apposite norme contro l’inquinamento acustico.

Nelle aree caratterizzate da rilevante interesse paesaggistico-ambientale e turistico, i Comuni possono dettare limiti di esposizione al rumore più restrittivi di quelli fissati in via generale dallo Stato.

 

2.2 LA PIANIFICAZIONE ACUSTICA     Top

E’ previsto un complesso sistema di pianificazione che coinvolge ai diversi livelli di competenza Stato, regioni ed enti locali:

-         piani nazionali pluriennali per il contenimento delle emissioni sonore delle linee ferroviarie, delle metropolitane, delle autostrade e strade statali, con limiti stabiliti per ogni tipo di trasporto;

-         piani di contenimento ed abattimento del rumore prodotto da servizi pubblici di trasporto, incluse le autostrade, predisposti dalle società ed enti gestori, secondo le direttive del Ministero dell’Ambiente, nei casi di superamento dei limiti di emissione ed immissione;

-         piani regionali triennali di intervento per la bonifica dall’inquinamento acustico;

-         piani comunali di risanamento acustico, da adottare nel caso di superamento dei valori di attenzione, nonchè nel caso di contatto diretto di aree con superamento del differenziale acustico ammesso;

-         piani urbanistici locali, con previsione delle zone acustiche;

-         piani urbani del traffico.

 

2.3 I PIANI DI RISANAMENTO ACUSTICO     Top

Come si è detto, compete ai Comuni, con la specifica approvazione da parte del Consiglio comunale, l'adozione dei piani di risanamento acustico, nel caso in cui si verifichi il superamento dei limiti di attenzione. L’importanza dell’adozione dei piani di risanamento comporta il potere della Regione di sostituirsi ai Comuni che non vi provvedano tempestivamente.

   Detti piani devono contenere:

- l’individuazione della tipologia ed entità dei rumori presenti, incluse le sorgenti mobili, nelle zone da risanare individuate dai Comuni stessi all’atto della classificazione del proprio territorio;

- l’individuazione dei soggetti cui compete l’intervento;

- l’indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi necessari per detto risanamento;

- la stima degli oneri finanziari e dei mezzi necessari;

- le eventuali misure cautelari a carattere d’urgenza da adottare per la tutela dell’ambiente e della salute pubblica.

I valori di attenzione sono stati fissati dall’art. 6 del D.P.C.M. 14 novembre 1997, recante determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore.

L'obbligo di adottare i piani di risanamento acustico scatta con il semplice superamento di uno dei due valori stabiliti nelle lettere a) e b) di detto articolo, tranne che per le zone esclusivamente industriali, in cui i piani di risanamento devono essere adottati in caso di superamento dei valori di cui alla lettera b); mentre per le fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime ed aeroportuali i predetti valori di attenzione non sono applicabili.


2.4  D.P.C.M. 14 NOVEMBRE 1997: I NUOVI VALORI LIMITE DELLE SORGENTI SONORE     Top

In applicazione della L.447/1995, poichè è necessario armonizzare la regolamentazione delle emissioni sonore con le indicazioni fornite dall’Unione Europea, è stato emanato il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997, recante determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore.

Il suddetto decreto determina i valori limite delle sorgenti sonore, riferiti alle 6 classi di destinazioni d’uso del territorio, allegate al decreto e da adottarsi dai Comuni. Tali classi coincidono con quelle già individuate con il d.p.c.m. 1.3.1991.

Nei confronti della precedente disciplina, le differenze di maggiore rilievo riguardano la fissazione di: valori limite differenziati per emissione (tab. B), immissione (tab. C) e qualità sonora (tab. D).

I valori limite di emissione, riferiti sia alle sorgenti fisse che a quelle mobili, “si applicano a tutte le aree del territorio ad esse circostanti”, e sono rilevati in corrispondenza degli spazi utilizzati dalle persone.

I valori limite assoluti di immissione coincidono con quelli già fissati dal d.p.c.m. 1.3.1991 e si riferiscono al rumore risultante dall’insieme di tutte le sorgenti sonore attive.

Si ricorda che la classificazione del territorio Comunale avviene ad opera dei Comuni e fino a quando questi ultimi non  vi provvedono, rimangono applicabili i limiti stabiliti dal DPCM 1.03.'91, la cui inoservanza comporta l'applicabilità delle sanzioni amministrative comminate dalla Legge 447/1995.

I valori limite di emissione delle singole sorgenti fisse, misurati in decibel, sono indicati nella tabella B del decreto, in riferimento alle classi di destinazione d’uso del territorio ed ai diversi orari del giorno.

 

VALORI LIMITE DI EMISSIONE

CLASSI DI DESTINAZIONI D’USO DEL TERRITORIO

LIMITI MASSIMI E TEMPI DI RIFERIMENTO

 

Diurno (6-22)

Notturno (22-6)

I- aree particolarmente protette

45

35

II- aree prevalentemente residenziali

50

40

III- aree di tipo misto

55

45

IV- aree di intensa attività umana

60

50

V- aree prevalentemente industriali

65

55

VI- aree esclusivamente industriali

65

65

 

Il decreto si occupa infine di fissare i valori limite assoluti riferiti al rumore immesso nell’ambiente esterno dall’insieme di tutte le sorgenti, i valori limite differenziali di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità.

Per quanto riguarda le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime, viene esclusa la loro assoggettabilità alle norme di cui sopra.

 

2.5  IL CRITERIO DIFFERENZIALE     Top

I valori limite differenziali riguardano la differenza tra il rumore ambientale (cioè il livello di pressione sonora prodotta da tutte le sorgenti acustiche esistenti in un dato luogo ed in un determinato tempo) ed il rumore residuo, vale ad dire il livello di pressione sonora che si rileva dopo l’esclusione delle specifiche sorgenti disturbanti.

I valori limite differenziali di immissione sono fissati in 5dB per il periodo diurno (dalle h 6 alle 22) e 3dB per quello notturno (dalle h 22 alle 6), da applicarsi all’interno degli ambienti abitativi.

I limiti differenziali non si applicano nelle aree esclusivamente industriali, nonché al rumore provocato dalle infrastrutture di trasporto, dalle attività non produttive, commerciali, professionali ed infine dai servizi comuni dell’edificio.

Tali limiti non si applicano anche quando il rumore sia da ritenersi trascurabile e cioè: se misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) di giorno e 40dB(A) di notte, ovvero a finestre chiuse sia inferiore a 35dB(A) e 25dB(A).

Il criterio differenziale previsto dalla legge trova una speciale applicazione per gli impianti a ciclo produttivo continuo, non ubicati in zone che abbiano una destinazione esclusivamente industriale (essendo queste esenti da tale disciplina).

Il decreto definisce impianto a ciclo continuo quell’impianto dove l’attività non può essere interrotta senza pericoli o per necessità di continuità, o per normativa contrattuale o legale.

Relativamente a tali impianti, il criterio differenziale si applica agli impianti esistenti in caso di mancata osservanza dei valori assoluti di immissione, mentre per i nuovi impianti tale conformità costituisce presupposto necessario per il rilascio della concessione edilizia.


2.6  I PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI ED URGENTI     Top

La legge quadro, al di fuori delle ipotesi regolamentate, ed in caso di eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell’ambiente, conferisce al Sindaco, al Presidente della Provincia, al Presidente della Giunta regionale, al Prefetto ed al Ministro dell’Ambiente il potere di adottare ordinanze contingibili ed urgenti al fine di contenere o abbattere le emissioni sonore, con la previsione di sanzioni amministrative per i casi di inottemperanza.

Le autorità predette possono ordinare, con provvedimento motivato, il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l’inibitoria parziale o totale di determinate attività.

Nel caso in cui le emissioni dannose scaturiscano dall’esercizio di servizi pubblici essenziali, tale facoltà è riservata esclusivamente al Presidente del Consiglio dei Ministri.

2.7 LE AUTORIZZAZIONI     Top

La legge 447/1995 non sottopone le attività e le sorgenti sonore ad un nuovo procedimento autorizzatorio, ma inserisce la valutazione della loro ammissibilità nel contesto dei procedimenti amministrativi già esistenti, quali quelli urbanistico-edilizi (concessione edilizia, licenza di abitabilità), ovvero quelli produttivi (licenze, autorizzazioni), o ambientali (valutazione di impatto ambientale).

 

Recita, infatti, l’art.8, comma 4, della L.447/1995 “Le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonchè le domande di licenza o autorizzazione all’esercizio di attività produttive devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico”.

 

A tale scopo, le domande per i suddetti provvedimenti amministrativi dovranno essere corredati da specifica documentazione di previsione dell’impatto acustico, qualificata dalla legge come autocertificazione.

Il legislatore, in questo modo, decide di non aggiungere un nuovo procedimento autorizzatorio in materia di inquinamento ambientale per la valutazione di impatto acustico, inserendo l’esame dello stesso all’interno di altro procedimento ed affidando al Comune la responsabilità di condurre un’istruttoria multifunzionale.

 

L’istruttoria dovrà essere condotta mediante la conferenza dei servizi, in considerazione della compresenza di competenze amministrative affidate a distinti soggetti pubblici (Provincia, Regione, ARPA, e altre autorità statali).

Si tratta, a ben guardare, di una sorta di anticipazione del principio organizzativo espresso dal d.lgs. 112/1998 che prevede in via generale lo svolgimento di tutte le funzioni autorizzatorie per le attività produttive attraverso lo sportello unico.

2.8 IL CLIMA ACUSTICO     Top

Per alcune opere quali scuole, ospedali, parchi, aree residenziali dislocate in prossimità delle maggori infrastrutture di trasporto, di discoteche, di impianti sportivi o di pubblici esercizi dotati di impianti rumorosi, è prevista una ulteriore valutazione, quella del clima acustico (art. 8, comma 3).

Si tratta, però di un concetto non definito, nè previsto da altre disposizioni.

2.9 IL  NULLA-OSTA AL SUPERAMENTO TEMPORANEO DEI LIMITI     Top

La domanda di licenza o di autorizzazione all’esercizio delle attività che si prevede possano produrre valori di emissione superiori a quelli determinati dallo Stato, deve contenere l’indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall’attività o dagli impianti, al fine di ottenere dal Comune uno specifico nulla-osta (art. 8, comma 6).

La relativa documentazione deve essere inviata all’ufficio competente per l’ambiente del Comune ai fini del rilascio del suddetto nulla-osta.

 

2.10 LE OPERE SOTTOPOSTE A V.I.A.     Top

I progetti sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell’art. 6 della L.349/1986, ferme restando le prescrizioni di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n.377, e successive modificazioni, e 27 dicembre 1988, devono essere redatti in conformità alle esigenze di tutela dall’inquinamento acustico delle popolazioni interessate (art. 8, comma 1).

I soggetti titolari dei progetti o delle opere predispongono una documentazione di impatto acustico relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle seguenti opere:

  • aeroporti, aviosuperfici, eliporti;

  • autostrade, strade extraurbane principali, strade extraurbane secondarie, strade urbane di scorrimento, strade urbane di quartiere, strade locali;

  • discoteche;

  • circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;

  • impianti sportivi e ricreativi;

  • ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.


2.11  APPLICABILITA’ DELLA LEGGE-QUADRO     Top

La legge 447/95 è entrata in vigore il 29 dicembre 1995. A ben guardare, le uniche disposizioni attualmente direttamente applicabili sono costituite dai limiti massimi fissati nella normtiva transitoria per le 6 classi di territorio; infatti le altre norme sono subordinate ad una serie di adempimenti statali, regionali e comunali e solo al loro compimento la legge potrà manifestare completa efficacia.

In virtù del regime transitorio, in attesa dell’emanazione dei suddetti provvedimenti, si applicano le disposizioni contenute nel d.p.c.m. 1.3.1991, compreso il limite differenziale, nonchè i limiti dettati per alcune specifiche sorgenti di rumore.

Quindi, in attesa della classificazione del territorio comunale nelle zone acustiche previste dalla legge si applicano i limiti di accettabilità stabiliti nella tabella di cui all’art.6 del d.p.c.m. 1.3.1991 (v. par.1.2).

Per le zone non esclusivamente industriali, oltre ai limiti massimi di rumore da rispettare, va applicato anche il criterio del rumore differenziale (inteso come differenza tra il rumore ambientale ed il rumore residuo) secondo i seguenti limiti: 5dB(A) per il periodo diurno e 3dB(A) per il periodo notturno (v. par.2.5).

Le imprese devono presentare un piano di risanamento entro 6 mesi dalla classificazione del territorio comunale (di competenza consiliare), nel quale dovrà essere indicato il termine entro il quale le imprese prevedono di adeguarsi ai limiti previsti.

Le imprese che non presentano il piano di risanamento devono adeguarsi ai limiti fissati in base alla suddivisione nelle classi acustiche nel termine di 6 mesi dalla delibera comunale.

I piani di risanamento aziendale, da presentare con le modalità previste dalla L.447/95, art.15, comma 2, entro il termine di 6 mesi dalla zonizzazione comunale, dispongono di un periodo di adeguamento di 2 anni, che è elevato a 4 anni per gli impianti che avevano già effettuato interventi di risanamento acustico in conformità al d.p.c.m. 1.3.1991.

La mancata presentazione del piano, come detto, comporta l’obbligo di adeguamento entro il termine di 6 mesi.

La legge-quadro, in considerazione dell’eventualità che molte imprese potessero già avere attuato il piano di risanamento acustico in conformità a quanto era stato prescritto dall’art.3 del d.p.c.m. 1.3.1991, stabilisce che tali interventi debbano essere fatti “salvi” (art.6, comma 4).

 

PARTE TERZA

LA DISCIPLINA DI SORGENTI SPECIFICHE

 

3.1 GLI EDIFICI     Top

Il d.p.c.m. 5.12.1997 fissa i criteri e le metodologie per il contenimento dell’inquinamento da rumore all’interno degli ambienti abitativi, determina i requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici nonchè i requisiti acustici passivi degli edifici.

Gli ambienti abitativi sono classificati in 7 categorie (residenze, uffici, alberghi e pensioni, ospedali e assimilabili, scuole, attività ricreative o di culto, attività commerciali).

Il rumore prodotto dagli impianti tecnologici, da misurarsi in un ambiente diverso da quello in cui ha origine non deve superare il limitedi 35dB(A) per i servizi a funzionamento discontinuo e 25dB(A)per quelli continui.

Sono stabiliti inoltre i requisiti acustici passivi degli edifici, dei loro componenti e degli impianti tecnologici, con riferimento al tempo di riverbero, al potere fonoisolante delle partizioni tra ambienti, all’isolamento acustico standardizzato di facciata, al livello del rumore di calpestio dei solai, secondo parametri differenziati a seconda delle classi degli ambienti abitativi.

3.2  GLI AEROPORTI     Top

Relativamente alla disciplina del rumore aeroportuale sono stati emanati due atti amministrativi. Il primo  -D.M. Ambiente 31.10.1997 -che disciplina i criteri di misura del rumore emesso dagli aeromobili, gli interventi per la riduzione del rumore aeroportuale, la classificazione degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico, le caratteristiche dei sistemi di monitoraggio. Il secondo - D.P.R 11.12.1997 n.496 - che detta il regolamento per la riduzione dell’inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili.

Il territorio circostante l’aeroporto è ripartito in tre zone di rispetto, nelle quali sono fissati i seguenti limiti di rumorosità prodotti dalle attività aeroportuali:

-         zona A, 65 dB(A)

-         zona B, 75dB(A)

-         zona C, anche superiore a 75 dB(A)

-         al di fuori delle tre zone, anche 60dB(A).

 

I piani regolatori generali sono adeguati, facendo salve le attività e gli insediamenti esistenti, alle seguenti destinazioni d’uso:

-         zona A, nessuna limitazione;

-         zona B, attività agricole, zootecniche, commerciali, terziarie, previa adozione di adeguate misure di isolamento acustico;

-         zona C, riservata all’uso ed ai servizi aeroportuali.

 

Il regolamento contiene norme per il sistema di monitoraggio del rumore aeroportuale, della cui gestione è responsabile l’esercente l’aeroporto: il gestore dell’aeroporto predispone predispone un piano di abbattimento e contenimento del rumore prodotto delle attività aeroportuali, che viene recepito nel piano comunale di risanamento acustico.

3.3  LE DISCOTECHE     Top

Il d.p.c.m. 18.9.1997 ha fissato i requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante o di pubblico spettacolo, nella misura di 103dB(A)Lasmax e 95dB(A)Laeq, durante il periodo di funzionamento dell’impianto elettroacustico per il pubblico.

Il gestore è tenuto a rispettare i livelli di pressione sonora stabiliti e di dotarsi di un sistema di controllo automatico.

3.4 LE TRASMISSIONI RADIOTELEVISIVE     Top

La legge vieta la trasmissione di messaggi pubblicitari nei programmi diffusi dai concessionari radiofonici e televisivi pubblici e privati con potenza sonora superiore a quella ordinaria (cioè con un incremento di rumore).

Per la vigilanza e le sanzioni sulle violazioni viene disposto un rinvio alla legge sulle emittenti radiotelevisive (d.lgs. 25 gennaio 1992, n.74).

 

PARTE QUARTA

LA DISCIPLINA SANZIONATORIA

4.1  LA DISCIPLINA PENALISTICA(ART. 659 DEL CODICE PENALE)     Top

Come si è già accennato, prima dell’emanazione della legislazione speciale in tema di inquinamento acustico, vi era una tutela civilistica e penalistica generale per le persone costrette a subire rumori molesti.

La tutela penale era garantita ai sensi dell’art.659 del codice penale, recante “disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone”.

Detto articolo è ancora vigente ed applicabile, ne va quindi chiarito l’ambito di applicazione alla luce dell’esistenza di una copiosa legislazione speciale.

L’art. 659 c.p. stabilisce che, chiunque con schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, o gli spettacoli, i ritrovi ed i trattenimenti pubblici, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a lire seicentomila.

Al secondo comma detta norma prevede l’applicazione dell’ammenda da lire duecentomila ad un milione nei confronti di coloro che esercitano una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni di legge o le prescrizioni dell’autorità.

Il secondo comma del succitato articolo contiene una cd. “norma penale in bianco”, che, in quanto tale, ha la necessità di essere integrata attraverso il richiamo ad altre disposizioni di legge o norme di grado inferiore che contengano specifiche previsioni in materia.

In tal senso integratore va inteso il d.p.c.m. 1.3.1991, in quanto fissa i limiti massimi di esposizione al rumore per le varie zone territoriali ed acustiche, con specifico riferimento alle attività industriali rumorose, ed è diretto a disciplinare le modalità di esercizio delle stesse e risulta, pertanto, idoneo a riempire la “norma in bianco” di cui all’art. 659, comma 2, c.p.

Per quanto concerne i rapporti tra l’art. 659 c.p. e la L.447/1995, che configura una serie di illeciti amministrativi, la Cassazione ha affermato che rimane applicabile anche la prima norma essendo ben distinta da quella prevista dall’art.10, comma 2 della L.447/95 che punisce con sanzione amministrativa chiunque, nell’esercizio o nell’impiego di una sorgente sonora fissa o mobile, supera i valori di emissione o di immissione fissati dalla legge.

Infatti, la finalità della prima è quella di tutelare la tranquillità pubblica, mentre la seconda prescinde dall’accertamento di un effettivo disturbo alle persone, essendo diretta unicamente a stabilire i limiti della rumorosità delle sorgenti sonore, oltre i quali deve ritenersi sussistente l’inquinamento acustico.

Pertanto, la legge quadro non opererebbe alcuna depenalizzazione dell’art. 649 c.p., benché non manchino in dottrina opinioni in senso contrario.


4.2 LE  SANZIONI AMMINISTRATIVE     Top

La legge-quadro sull’inquinamento acustico prevede la comminazione di sanzioni amministrative in caso di inosservanza delle disposizioni ivi contenute, facendo comunque salva l’applicazione dell’art.650 del codice penale, qualora ne ricorrano i presupposti.

Tale legge è da ritenersi di immediata applicazione, in quanto l’emanazione dei regolamenti di esecuzione della stessa non ne condiziona l’efficacia: le sanzioni in essa previste sono immediatamente cogenti e rimangono in vigore i valori limite dell’inquinamento acustico previsti dal D.P.C.M. 1.3.1991.

SANZIONI AMMINSTRATIVE

DESCRIZIONE FATTISPECIE E RIFERIMENTI LEGISLATIVI

SANZIONE

Inottemperanza al provvedimento legittimamente adottato dall’autorità competente ai sensi dell’art.9 (ordinanze contingibili ed urgenti) .Art.10, comma 1, L.447/95

Sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire venti milioni

Superamento dei valori limite di emissione e di immissione di cui all’art. 2, comma 1, lettere e) e f), fissati in conformità al disposto dell’art. 3, comma 1, lettera a), nell’esercizio o nell’impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore Art. 10, comma 2, L.447/95

Sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire dieci milioni

 

Violazione dei regolamenti di esecuzione di cui all’art. 11 e delle disposizioni dettate dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni. Art. 10, comma 3, L.447/95

Sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a venticinque milioni

Superamento dei valori limite provvisori fissati dal d.p.c.m. 1.3.1991. Art. 8, comma 2, d.p.c.m. 14.11.1997

Sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire dieci milioni

L’eventuale chiusura dell’impianto per eccessiva rumorosità non è contemplata dalla legge come specifica sanzione, ma può essere disposta mediante l’adozione delle ordinanze di necessità previste dall’art. 9, con le quali può essere ordinata l’inibizione totale o parziale dell’attività, previa diffida con la quale vengano prescritte le misure tecniche da adottare per la conformazione delle emissioni acustiche ai valori di legge, assegnando a tal fine un congruo termine per provvedere.

La legge destina il 70% delle somme derivanti dall’applicazione delle sanzioni di cui sopra all’entrata del bilancio dello Stato, per essere devoluto ai comuni per il finanziamento dei piani di risanamento di cui all’art. 7, L.447/95.