RIFIUTI
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE PRIMA

1.1 Premessa

1.2  Principali riferimenti legislativi

 

PARTE SECONDA    

CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

2.1 Classificazione dei rifiuti

2.2 Rifiuti assimilabili agli urbani

2.3 Rifiuti speciali non pericolosi

2.4 Rifiuti speciali pericolosi

 

PARTE TERZA       

GESTIONE DEI RIFIUTI ALL’INTERNO DELL’AZIENDA

3.1 Raccolta differenziata dei rifiuti

3.2 Deposito temporaneo

3.3 Modalità di stoccaggio dei rifiuti speciali non pericolosi

3.4 Modalità di stoccaggio dei rifiuti speciali pericolosi

3.5 Etichettatura

3.6 Documentazione necessaria per la gestione dei rifiuti

3.7 Compilazione della denuncia annuale dei rifiuti (MUD)

3.8 Registro di carico e scarico

3.9 Trasporto

3.10 Documento di trasporto

3.11 Quarta copia del formulario

3.12 Funzioni coinvolte nella gestione dei rifiuti

 

 PARTE QUARTA                      

 MODALITA’  DI RACCOLTA DEI RIFIUTI ALL’INTERNO DELL’AZIENDA

4.1 Censimento

4.2 Processo per lo smaltimento dei rifiuti

4.3 Scelta del fornitore per i servizi di trasporto smaltimento e recupero

4.4 Fase di raccolta e di trasporto

4.5 Trasporto di rifiuti pericolosi ai sensi del dm 06/06/02

 

PARTE QUINTA - SCHEDE

DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA DEL PRODUTTORE/DETENTORE DI RIFIUTI: ADEMPIMENTI  SCADENZE  SANZIONI

SCHEDA 5.1 Comunicazione della denuncia annuale dei rifiuti  MUD

SCHEDA 5.2 Registro di carico e scarico

SCHEDA 5.3 Formulario di identificazione

 

PARTE SESTA

GESTIONE DEI MODULI: ADEMPIMENTI  E  FUNZIONI COINVOLTE

 

MODULO n. 1            Identificazione nuovo rifiuto

MODULO n. 2            Buono di presa in carico

MODULO n. 3            Formulario di identificazione rifiuto

MODULO n. 4            Relazione mensile

MODULO n. 5            Scheda Descrittiva del Rifiuto

MODULO n. 6            Etichetta di Identificazione del Rifiuto

MODULO n. 7            Elenco Rifiuti

MODULO n. 8            Ispezione Platea Ecologica

MODULO n. 9            Richiesta di Smaltimento Rifiuti

MODULO n. 10           Autorizzazione allo Smaltimento

MODULO n. 11           Elenco ditte omologate

 

PARTE SETTIMA

D.Lgs. 5 Febbraio 1997, n. 22

Direttiva (naz..) del 09/04/2002


 

PARTE PRIMA

 

1.1 PREMESSA     Top

L’entrata in vigore del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, cd. Decreto Ronchi, e dei successivi provvedimenti attuativi segna una radicale revisione dell’impianto normativo di settore.

Tra le finalità principali introdotte nell’attuale sistema giuridico assumono importanza centrale le operazioni volte alla riduzione dei rifiuti destinati allo smaltimento quali: il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero energetico dei rifiuti.

A tal fine, il D.Lgs 22/97 si incentra espressamente nella disciplina della gestione dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi, degli imballaggi e, dei rifiuti di imballaggi (art. 1, co.1, Titolo I).

Ben si comprende come la rigorosa gestione dei rifiuti derivanti da attività produttive, (industriali, agricole, artigianali, di servizi ecc.), prima della loro consegna, (da parte del Produttore di rifiuti),a chi ne effettua il recupero e/o lo smaltimento  finale, costituisca un aspetto fondamentale del sistema di gestione ambientale di un’impresa.

Tale “momento” si realizza, infatti, nelle attività di deposito temporaneo, raccolta e trasporto, recupero e smaltimento (art. 6, co. lett. d).

La gestione dei rifiuti diviene dunque nel panorama legislativo attività di pubblico interesse la cui regolamentazione è mirata al fine di assicurare un’elevata protezione dell’ambiente e controlli efficaci (art. 2, co. 1).

Ne consegue, pertanto, la necessaria conformazione ai principi di responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti,  pubblici e privati, coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell’utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti stessi , nonché ai principi dell’ordinamento comunitario e nazionale, (art. 2, co. 3).

 


 

1.2  PRINCIPALI RIFERIMENTI LEGISLATIVI     Top

 

L. 25.01.1994, n. 70, “Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonché per l'attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale”  G. U. 31.01.1994, n. 24

D.Lgs. 5.02.1997,n. 22, “Attuazione delle direttive n. 91/156/CEE sui rifiuti, n. 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e n. 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio”  G. U. 15.02.1997, n. 38, Supplemento Ordinario n. 33

D.Lgs. 8.11.1997, n. 389, “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, in materia di rifiuti pericolosi, di imballaggi e di rifiuti di imballaggio”  G. U.8.11.1997, n. 261

D.M. 5.02.1998, “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”   G. U. 16.04.1998 n. 88, S.O. n. 72

D.M. 11.03.1998, n. 141,“Regolamento recante norme per lo smaltimento in discarica dei rifiuti e per la catalogazione dei rifiuti pericolosi smaltiti in discarica”  G.U. 12.05.1998, n. 108

D.M.  1.04.1998, n. 145, “Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli articoli 15, 18, comma 2, lettera e) , e comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”  G.U. 14.05.1998, n. 109

D.M. 1.04.1998, n. 148, “Regolamento recante approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli articoli 12, 18, comma 2, lettera m), e 18, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22” G.U. 14.05.1998, n. 110

Circolare M. Ambiente e MICA  4.0.1998 n. GAB/DEC  812/98, “Circolare esplicativa sulla compilazione dei registri di carico scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati individuati, rispettivamente, dal decreto ministeriale 1 aprile 1998, n. 145, e dal decreto ministeriale 1 aprile 1998, n. 148”   G.U. 11.09.1998, n.  212

D.M. 22.02.1984, “Modalità di tenuta dei registri di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 691, concernente l'attuazione della direttiva (CEE) n. 75/439 relativa alla eliminazione degli oli usati”

D.Lgs. 27.01.1992, n.95, “Attuazione delle direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative alla eliminazione degli oli usati” G.U. 15.02.1992, n. 38

D.M. 16.05.1996, n. 392, “Regolamento recante norme tecniche relative alla eliminazione degli oli usati” G.U. 25.07.996, n.1

L. 21/12/2001, n. 443 “Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attivita' produttive”

Direttiva del 09/04/2002 “Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti”


PARTE SECONDA

CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

 

2.1  CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI     Top

 

Il Decreto Legislativo n. 22/97 classifica i rifiuti secondo l’origine, in rifiuti urbani e  rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e non pericolosi.

Sono speciali i rifiuti derivanti da attività produttive (art. 7, comma 3).

Sulla base delle peculiarità anzidette i rifiuti derivanti dalle attività produttive vengono suddivisi in:

·        rifiuti assimilabili agli urbani

·        rifiuti speciali non pericolosi

·        rifiuti speciali pericolosi.

Con la decisione 2000/532/CE (poi modificata dalle decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/573/CE) è stato approvato il nuovo elenco dei rifiuti (entrato in vigore dal 1° gennaio 2002), che reca la contestuale individuazione dei rifiuti pericolosi tramite un asterisco.

Il nuovo elenco sostituisce integralmente i precedenti e risultano quindi abrogati gli Allegati A e D del D. lgs.  22/97.

Il nuovo catalogo dei rifiuti, contrariamente al precedente che individuava “nominalisticamente” in un elenco definito al livello europeo i rifiuti pericolosi, determina la necessità di effettuare analisi al fine di verificare l’effettiva presenza di sostanze pericolose oltre determinati valori limiti di soglia.

In Italia la citata decisione è stata recepita con la Direttiva del 09/04/2002 “Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti” , che contiene nell’Allegato A la decisione della Commissione 2000/532 e  il nuovo elenco europeo dei rifiuti. Nell’Allegato B alla Direttiva è riportato lo schema di trasposizione che indica come passare dai vecchi ai nuovi codici CER.

Gli operatori sono tenuti ad utilizzare lo schema di trasposizione di cui sopra per riclasssificare i rifiuti.

Le autorizzazioni di impianti di smaltimento/recupero e di trasportatori verranno aggiornate dalle Autorità competenti in occasione del primo rinnovo.

Si ribadisce inoltre che gli impianti di smaltimento/recupero e i trasportatori che hanno visto cambiare la classificazione dei rifiuti da essi gestiti da non pericolosi a pericolosi, avrebbero dovuto presentare domanda alle Autorità Competenti entro l’11 febbraio 2002 per poter proseguire nell’attività, ai sensi dell’Art. 1 comma 15 della L. 443 del 6/12/01(Legge Lunardi).

 

2.2  RIFIUTI ASSIMILABILI  AGLI  URBANI     Top

Alcuni rifiuti non pericolosi, derivanti da attività produttive, possono essere assimilati ai rifiuti urbani in base alla loro qualità e quantità.

L’assimilazione viene disposta esclusivamente dal Comune di appartenenza, che, tramite un’apposita delibera stabilisce le tipologie di rifiuti che possono essere smaltiti con il servizio pubblico (art. 21, D.Lgs 22/97).

In assenza di tale delibera il produttore assolve i propri obblighi conferendo tutti i rifiuti a terzi autorizzati.

 

2.3  RIFIUTI  SPECIALI  NON  PERICOLOSI      Top

Un rifiuto proveniente da un’attività produttiva è “rifiuto speciale non pericoloso ” se non è contrassegnato con un asterisco “*” nel nuovo Catalogo Europeo dei Rifiuti istituito con la decisione n. 2000/532/CE.

 

2.4  RIFIUTI  SPECIALI  PERICOLOSI     Top

Un rifiuto proveniente da un’attività produttiva è “pericoloso” se è contrassegnato con un asterisco “*” nel nuovo Catalogo Europeo dei Rifiuti istituito con la Decisione n. 2000/532/CE.

Un rifiuto può essere identificato come pericoloso:

·        In base alla provenienza del rifiuto stesso, indipendentemente dalla quantità di sostanze pericolose presenti;

oppure

·        Mediante riferimento specifico o generico a sostanze pericolose:

In tal caso esso è classificato come pericoloso solo se tali sostanze raggiungono determinate concentrazioni, tali da conferire una o più delle proprietà di cui all’allegato III della direttiva 91/689/CEE. In particolare, per le caratteristiche di pericolo da H3 a H8, H10 e H11 si applica l’articolo 2 della Decisione 2000/532/CE, per le caratteristiche H1, H2, H9, H12, H13, H14, l’articolo 2 non prevede al momento alcuna specifica.


PARTE TERZA

GESTIONE DEI RIFIUTI ALL’INTERNO DELL’AZIENDA

3.1 RACCOLTA  DIFFERENZIATA  DEI  RIFIUTI     Top

 

Per una razionale gestione dei rifiuti, all’interno dei reparti produttivi, sui posti di lavoro o in specifiche aree, si predispongono i contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti generati durante le lavorazioni .

Ad ogni contenitore, etichettato, corrisponde una tipologia di rifiuto.

I contenitori sono poi svuotati all’esterno del fabbricato, nell’area adibita al “deposito temporaneo dei rifiuti” (Platea Ecologica).

La necessità, le modalità e la periodicità delle operazioni di svuotamento sono legate alla quantità di rifiuti prodotti e, in ogni caso vengono stabilite dalla Funzione impianti, in adempimento alle specifiche norme di legge.

Nel caso in cui venga prodotto un “nuovo rifiuto”, non ancora identificato e, pertanto,  privo dell’idoneo contenitore, è buona norma contattare la Funzione impianti, affinché predisponga la compilazione del “modulo identificazione nuovo rifiuto” (Vedi Modulo n.1, Parte Sesta).


3.2  DEPOSITO TEMPORANEO     Top

 

Per consentire il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti nello stabilimento, il Produttore di rifiuti potrà identificare, preferibilmente, all’esterno dei fabbricati, specifiche aree, nelle quali vengono posti in attesa di essere conferiti allo smaltimento o al recupero.

In tali aree, delimitate ed eventualmente coperte da tettoia, che chiameremo platee ecologiche, vengono stoccati i rifiuti all’esterno dei fabbricati.

Le platee ecologiche devono essere mantenute costantemente pulite ed ordinate . Allo stesso fine i contenitori utilizzati per il deposito (cassoni, sacchi, fusti, scatole, ecc.) debbono versare in buono stato.

In caso di stoccaggio di rifiuti liquidi, è buona norma verificare la capacità del bacino di contenimento, poiché la rottura di un contenitore e la conseguente fuoriuscita del rifiuto può essere causa di inquinamento del suolo e del sottosuolo.

I contenitori dei rifiuti liquidi non dovrebbero essere riempiti oltre il 90% della loro capacità massima,  per evitare qualsiasi possibile sversamento del rifiuto durante le operazioni di movimentazione.

È inoltre necessario che tutti i fusti siano posti su palletts, in modo da rendere più agevoli le operazioni di movimentazione.

 

 Nelle aree di stoccaggio:

·         è vietato fumare e utilizzare fiamme libere

·         e’ vietato miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi di cui all’Allegato G, ovvero rifiuti non pericolosi con rifiuti pericolosi (art. 9, commi 1 e 2; e art. 51, comma  5, D.Lgs 22/97; art.1, comma 10, e art.7, comma 8, D.Lgs 389/97)

·         il divieto generale di miscelazione può essere, tuttavia, derogato esclusivamente sulla base di una preventiva autorizzazione regionale, (rilasciata ai sensi dell’art. 28), qualora, al fine di rendere più sicuro il recupero e lo smaltimento, non si arrechi pericolo per la salute e per l’ambiente.

 La Funzione Impianti, non appena un rifiuto viene posto nella platea ecologica deve essere informata tramite la consegna del “buono di presa in carico” debitamente compilato (Vedi Modulo n. 2, Parte Sesta).

Il Modulo deve contenere la descrizione del rifiuto, la sua provenienza, il codice CER, il tipo di imballo e il peso.


3.3  MODALITA’  DI  STOCCAGGIO DEI  RIFIUTI  SPECIALI  NON  PERICOLOSI     Top

I rifiuti non pericolosi devono essere raccolti e depositati nella piattaforma all’uopo prestabilita, delimitata e preferibilmente coperta da una tettoia.

I recipienti utilizzati per lo stoccaggio devono possedere gli adeguati requisiti di resistenza in relazione alle caratteristiche dei rifiuti contenuti.

Nel caso di rifiuti liquidi, è opportuno posizionare sempre i recipienti in un bacino di contenimento ed accertarsi che quest’ultimo sia della giusta capacità.

Si ricorda che il bacino di contenimento deve essere della stessa capacità del recipiente e, nel caso in cui vi siano contenuti più recipienti, il bacino deve essere di capacità uguale almeno alla terza parte di quella complessiva dei contenitori.

In ogni caso, essa dovrà  essere di capacità  pari al recipiente più grande.

Effettuate queste operazioni, la natura dei rifiuti deve essere resa nota, fissando sui contenitori un’apposita etichetta (Vedi Modulo n. 6, Parte Sesta).

Le etichette sono predisposte dalla Funzione Impianti.

Per garantire una corretta gestione dei rifiuti non pericolosi è buona norma farli analizzare secondo le scadenze temporali richieste dal caso, da un laboratorio qualificato, provvedendo, inoltre a che, per ciascuno di essi, corrisponda la “scheda descrittiva” (Vedi Modulo n. 5, Parte Sesta).

I rifiuti non pericolosi, devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento:

·        almeno ogni 3 mesi, indipendentemente dalla quantità in deposito,

ovvero, in alternativa 

·        quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi  in deposito raggiunga i 20 metri cubi  (mc.);

·        se non si raggiungono i 20 metri cubi ( mc.), lo smaltimento dovrà comunque effettuarsi una volta l’anno, termine massimo di durata del deposito temporaneo .

 

3.4  MODALITA’ DI STOCCAGGIO DEI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI     Top

I rifiuti pericolosi, ove esistenti, debbono essere raccolti con le opportune cautele e depositati nell’area destinata allo scopo, delimitata e coperta da tettoia.

La piattaforma deve altresì presentare i requisiti tecnici più idonei a garantire la separazione dei rifiuti dal terreno (per esempio, attraverso l’impermeabilizzazione  dell’area si previene l’inquinamento del suolo, facilitando inoltre la raccolta di possibili sversamenti).

Sempre a tal fine i recipienti fissi o mobili, comprese le vasche ed i bacini, debbono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti.

 Nel caso di rifiuti liquidi, vale quanto già detto per i rifiuti liquidi non pericolosi.

 La natura e la pericolosità dei rifiuti verrà resa nota da un’apposita etichetta da fissare sui contenitori (Vedi Modulo 6, Parte Sesta).

È buona norma che sull’etichetta stessa vengano indicate gli accorgimenti indispensabili per la manipolazione ed il trasporto dei suddetti contenitori.

I rifiuti pericolosi, devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento:

·        almeno ogni 2 mesi, indipendentemente dalla quantità in deposito,

ovvero, in alternativa,

·        quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito raggiunga i 10 metri cubi  (mc.);

·        se non si raggiungono i 10 metri cubi (mc.), lo smaltimento dovrà comunque effettuarsi una volta l’anno, termine massimo di durata del deposito temporaneo.

In sintesi, lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti nell’area all’uopo destinata allo scopo, oltre ai tempi massimi di permanenza e alle quantità ammesse, deve essere realizzato mantenendo la separazione dei rifiuti, per tipologie omogenee e nel rispetto delle norme tecnico – impiantistiche gestionali più adeguate; e, infine, per i rifiuti pericolosi, nell’osservanza delle leggi che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute e del  divieto di miscelazione.

 

3.5 ETICHETTATURA     Top

La natura dei rifiuti viene resa nota attraverso un’etichetta inamovibile a fondo giallo, recante la lettera R di colore nero, fissata sui contenitori all’uopo predisposti.

L’etichetta predisposta secondo il Modulo n. 6 (Vedi Parte Sesta) deve indicare:

 -         nome del produttore del rifiuto;

 -         denominazione del rifiuto;

 -         codice CER;

 -         la dicitura “Rifiuto pericoloso/ Rifiuto non pericoloso”;

 -         solo in caso di rifiuto pericoloso le classi di pericolo.

Le Etichette vengono predisposte dalla Funzione Impianti.

 

3.6 DOCUMENTAZIONE  NECESSARIA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI     Top

La documentazione obbligatoria richiesta dalla legge al Produttore per la gestione di tutti i rifiuti, e cioè, assimilabili agli urbani, speciali pericolosi e non pericolosi consiste in:

·        registro di carico e scarico (art. 12, D.Lgs 22/97);

·         formulario di identificazione dei rifiuti, con funzione di documento di trasporto (art. 12, D.Lgs 22/97);

·        M.U.D.  Modello Unico di Dichiarazione Ambientale da inviare alla Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) competente per territorio entro il mese di aprile di ogni anno.


3.7 M.U.D. COMPILAZIONE DEL MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE     Top

La Funzione impianti provvede alla compilazione del M.U.D. da inviare entro il mese di aprile alla Camera di Commercio competente per territorio .

Il Nuovo Modello Unico Di Dichiarazione Ambientale, di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, consta di due capitoli, uno riguardante i Rifiuti (in ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs. 22/97) e uno riguardante le Emissioni (in ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs. 372/99, relativo agli impianti IPPC).

Per quanto attiene il CAPITOLO RIFIUTI, la comunicazione si articola nelle seguenti Sezioni:

·        Sezione comunicazione semplificata

·        Sezione anagrafica 

·        Sezione rifiuti 

·        Sezione costi e ricavi servizio rifiuti urbani

·        Sezione intermediazione e commercio

·        Sezione imballaggi

I soggetti dichiaranti per i quali ricorrono contemporaneamente le seguenti condizioni:

·        presentano la comunicazione rifiuti su supporto cartaceo;

·        sono produttori di non più di tre rifiuti;

·        i rifiuti sono prodotti nell'unità locale cui si riferisce la dichiarazione;

·        per ogni rifiuto prodotto non utilizzano più di tre trasportatori e più di tre destinatari;

devono compilare esclusivamente la SEZIONE COMUNICAZIONE SEMPLIFICATA. Se tali soggetti sono produttori o utilizzatori di imballaggi, sono tenuti anche alla compilazione delle schede relative alla SEZIONE IMBALLAGGI.

La sezione anagrafica va compilata da parte di ogni soggetto tenuto alla presentazione del M.U.D. con i dati anagrafici descrittivi dell’unità locale di produzione dei rifiuti.

La sezione rifiuti si compone da tante schede rifiuti (Schede RIF) quante sono le tipologie di rifiuti dichiarati.

Ciascuna Scheda RIF è identificativa di un rifiuto (codice CER, nome codificato, stato fisico …ecc.) e a sua volta si compone di tanti moduli a seconda che:

-         il rifiuto sia conferito a terzi per il trasporto (modulo TE),

-         conferito ad altra unità locale (modulo RC),

-         prodotto fuori dall’unità locale (modulo RE)

-         oppure

-         ricevuto da terzi (modulo RT).

La sezione RSU è relativa ai rifiuti solidi urbani e ai rifiuti speciali assimilati agli urbani (RSAU), tale sezione deve essere compilata dai soggetti che svolgono attività di smaltimento di RSU ed RSAU.

La SEZIONE IMBALLAGGI va compilata da tutti da tutti quei soggetti che sono :

·        produttori di imballaggi vuoti che effettuano, nel territorio nazionale, la prima cessione ad un utilizzatore sul mercato interno;

·        autoproduttori così come definiti dal CONAI,

·        importatori di imballaggi vuoti e pieni;

·        esportatori di imballaggi vuoti e pieni;

·        riutilizzatori di imballaggi.

Nella scheda riassuntiva vanno riportati i dati riepilogativi delle sezioni allegate, riportando, in particolare, il numero totale delle schede e dei relativi moduli compilati ed allegati alla sezione anagrafica.

Per quanto riguarda il CAPITOLO EMISSIONI, i dati, il formato e le modalità di comunicazione sono quelli individuati dal D. M. in data 23 novembre 2001 , e successive integrazioni e modifiche.

Per la trasmissione dei dati i soggetti interessati possono collegarsi al sito www.sinanet.apat.it e seguire le istruzioni riportate.

 

3.8 REGISTRO DI CARICO E SCARICO (VEDI SCHEDA 5.2)     Top

I soggetti obbligati alla comunicazione annuale (M.U.D.) devono tenere i registri di carico e scarico con fogli numerati e vidimati dall'Ufficio del Registro, conformi al modello approvato con apposito decreto ministeriale .

I soggetti che svolgono attività di produzione, (raccolta, trasporto e commercio di rifiuti) hanno l’obbligo di effettuare le annotazioni sul registro entro 1 settimana dalla effettuazione delle operazioni   che le riguardano.

I recuperatori e i raccoglitori entro 24 ore  dalla presa in carico dei rifiuti. 

I soggetti che producono non più di 5 t/a di rifiuti non pericolosi e 1 t/a di pericolosi possono tenere i registri anche tramite le proprie Associazioni o Società di servizi mantenendo copia dei dati trasmessi presso di sé.

I registri integrati con i formulari relativi al trasporto dei rifiuti devono essere conservati per cinque anni dalla data dell’ultima registrazione.

Anche le operazioni di movimentazione degli oli esausti vengono riportate nel suddetto insieme agli altri rifiuti speciali, come chiarito dalla Circolare del 4/8/98.

3.9 TRASPORTO    Top

Per il trasporto dei rifiuti dallo stabilimento agli impianti di smaltimento o di recupero, ogni impresa è obbligata ad avvalersi esclusivamente e soltanto delle ditte iscritte alle apposite categorie dell’Albo smaltitori istituite presso le Camere di Commercio, oppure delle ditte in possesso di Autorizzazioni Regionali.

Questa operazione di movimentazione deve essere documentata con l’emissione, da parte del produttore del rifiuto o, indifferentemente, del trasportatore, del formulario di identificazione redatto in quattro copie e contenente gli elementi richiesti dal DM n.145/98.

Il formulario deve essere firmato dal Produttore del rifiuto e controfirmato dal trasportatore.


3.10 DOCUMENTO DI TRASPORTO     Top

Il documento di trasporto (formulario di identificazione dei rifiuti) deve essere conforme alla normativa vigente, D.M. n.145/98, (Vedi Modulo n. 3, Parte Sesta) nonché numerato e vidimato dall’Ufficio del Registro o dalla Camera di Commercio competente.

La fattura di acquisto dello stesso deve essere riportata sul registro IVA.

La Funzione preposta all'approvvigionamento della modulistica (vale quanto detto per la Funzione preposta per il registro di carico e scarico) è tenuta a garantire la disponibilità dei moduli sulla base delle necessità annue.

La funzione preposta  è tenuta all’emissione del formulario di identificazione, ovvero alla verifica del formulario fornito dal trasportatore.

Il documento deve essere completato dalla Funzione Magazzino per gli aspetti di competenza legati alla spedizione (quantitativo da conferire, tipo di imballo, ecc.). Il formulario in originale deve essere consegnato alla stessa Funzione responsabile della tenuta del registro di carico/scarico e conservato per 5 anni.

3.11 QUARTA COPIA DEL FORMULARIO       Top

Il formulario di identificazione è l’unico documento che attesta l’avvenuto smaltimento o l’avvio al recupero dei rifiuti.

La Funzione preposta alla gestione ed archiviazione del formulario verifica il rispetto dei tempi di riconsegna.

 

3.12 FUNZIONI COINVOLTE NELLA GESTIONE     Top

Le Funzioni aziendali coinvolte nel processo di gestione dei rifiuti sono:

Impianti di stabilimento

Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (Responsabile SPP)

Magazzino di stabilimento (Smobilizzi, Spedizioni)

Amministrazione e Controllo di stabilimento

Sorveglianza di stabilimento.

 

PARTE QUARTA

 

MODALITA’ DI RACCOLTA DEI RIFIUTI ALL’INtERNO DELL’AZIENDA

4.1     CENSIMENTO     Top

La funzione Impianti provvede al censimento e alla classificazione di tutti i rifiuti che si generano all’interno dello stabilimento e provvede a compilare il modulo “elenco rifiuti(Vedi Modulo n. 7, Parte Sesta).

Nell’elenco è riportata la tipologia del rifiuto, il codice CER e il riferimento alla relativa “scheda descrittiva”.

La scheda descrittiva (Vedi Modulo n. 5, Parte Sesta) deve essere compilata per tutti i rifiuti ed è il documento che raccoglie le principali informazioni sul rifiuto:

-         Anagrafica dell’unità produttiva

-         Classificazione

-         Eventuali classi di pericolosità

-         Caratteristiche chimico-fisiche

-         Tipo di stoccaggio

-         Modalità di carico

-         Eventuali analisi allegate

-         Trasporto

Per il trasporto di rifiuti pericolosi la scheda descrittiva viene integrata con le informazioni relative alla classificazione ADR edizione 2001.

 4.2    PROCESSO  PER  LO  SMALTIMENTO  DEI  RIFIUTI     Top

 La Funzione Impianti si attiva per far depositare nelle Platee ecologiche o Piattaforme tutti i rifiuti prodotti e, con cadenza quindicinale, verifica lo stato delle suddette Platee riportandone la situazione nel “modulo di ispezione(Vedi Modulo n. 8, Parte Sesta).

 La Funzione Impianti provvederà a consegnare il resoconto dell’ispezione al Responsabile SPP.

Qualora i quantitativi raggiungano una consistenza rilevante, avendo riguardo altresì agli obblighi vigenti in materia, la Funzione Impianti inoltra la “richiesta di smaltimento” alla Funzione Acquisti, tramite l’apposito modulo (Vedi Modulo n. 9, Parte Sesta) in cui specifica la tipologia del rifiuto da conferire, il quantitativo, il tipo di imballo, ecc.

4.3     SCELTA DEL FORNITORE PER I SERVIZI DI TRASPORTO SMALTIMENTO E RECUPERO     Top

La scelta del fornitore viene effettuata dal Responsabile SPP e dalla Funzione Acquisti rispettando le seguenti modalità:

·        Il Responsabile SPP provvede ad inviare un elenco aggiornato dei fornitori qualificati “elenco ditte omologate” Modulo n.11, Parte Sesta alla Funzione Acquisti, che sceglierà la ditta in grado di fornire il servizio migliore in base alle esigenze specifiche dello smaltimento, dei costi, ecc..

·        La Funzione Acquisti comunica la scelta del fornitore al Responsabile SPP con il “Modulo 10 - autorizzazione smaltimento rifiuti”.

·        Il Responsabile SPP si accorderà con il fornitore sulla data dello smaltimento ed invierà l’autorizzazione alla Funzione Impianti, Modulo n. 10, Parte Sesta.

A testimonianza che le Ditte prescelte per i servizi di trasporto, smaltimento e recupero siano effettivamente qualificate e in regola con le disposizioni dettate dalla normativa vigente, il Responsabile SPP provvede:

·        ad archiviare nel proprio ufficio una copia delle autorizzazioni di tutti i fornitori riportati nell’elenco del Modulo 11, Parte Sesta;

·        a verificare sempre la data di scadenza delle suddette autorizzazioni. Nel caso in cui un’autorizzazione sia in prossimità della data di scadenza, il Responsabile SPP si attiva per avere dal fornitore una copia della sua nuova Delibera Autorizzativa.

 

4.4    FASE DI RACCOLTA E DI TRASPORTO     Top

All’arrivo del mezzo della Ditta Prelevante:

La Sorveglianza avvisa la Funzione Impianti e la Funzione Magazzino.

La Funzione Magazzino provvede ad assicurare le attività svolte dal trasportatore per il prelievo dei rifiuti.

La Funzione Impianti:

si attiva per assistere alle operazioni di carico;

verifica la corrispondenza delle indicazioni riportate nel Modulo n. 10 Parte Sesta “autorizzazione smaltimento rifiuti”, precedentemente avuto dal Responsabile SPP e provvede ad effettuare tutti i controlli necessari su formulario, trasportatore, automezzo, imballi, patentino ADR se necessario (rifiuti pericolosi) ecc. .

Se tutto è regolare si procede al carico del mezzo, altrimenti si comunica al Responsabile SPP ciò che non è idoneo ed egli prenderà le opportune decisioni.

Carico del mezzo:

La Sorveglianza o la Funzione Magazzino, ove possibile, effettua la pesatura dell’automezzo e riporta la tara e la targa sulla fustella e sul formulario.

La Funzione Impianti, dopo aver verificato la rispondenza del carico, firma il formulario di identificazione che viene quindi controfirmato dal trasportatore.

Uscita del mezzo

La Sorveglianza riporta sul formulario la data e l’ora di uscita del mezzo, trattiene la prima copia e consegna le restanti copie al trasportatore.

Gestione del formulario

La Sorveglianza consegna una fotocopia del formulario alla Funzione Amministrazione, mentre l’originale lo consegna alla Funzione Impianti che provvede ad integrarlo con le informazioni richieste e a conservarlo per 5 anni. L’ultima copia del formulario, completata dal destinatario, dovrà tornare al produttore di rifiuti entro 3 mesi dal conferimento ed essere consegnata alla Funzione Impianti.

 

4.5    TRASPORTO DI RIFIUTI PERICOLOSI AI SENSI DEL D.M. 06/06/02     Top

Nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi soggetti alla normativa ADR il formulario di identificazione del rifiuto andrà integrato con una serie di informazioni da riportare nel campo annotazioni del formulario stesso.

In alternativa, al formulario, potrà essere allegato uno specifico documento di trasporto.

Le informazioni richieste sono:

·         denominazione ufficiale di trasporto per i rifiuti;

·         numero e descrizione dei colli;

·         quantità totale;

·         nome e indirizzo dello speditore e del destinatario.

Quanto agli obblighi che fanno capo allo speditore, sono stati definiti all’interno della sezione 1.4.2.1 dell’allegato A dell’ADR 2001.

 
 

PARTE QUINTA

 

DOCUMENTAZIONE DEL PRODUTTORE/DETENTORE DI RIFIUTI: ADEMPIMENTI SCADENZE SANZIONI

SCHEDA 5.1

COMUNICAZIONE  DELLA  DENUNCIA  ANNUALE  DEI  RIFIUTI  (M.U.D)     Top

 

NORMA - ADEMPIMENTO

SCADENZA

SANZIONE

 

Art. 11, comma 3, D.Lgs 22/97:

categorie di soggetti obbligati alla dichiarazione del M.U.D.

1.       i soggetti che effettuano a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, compresi i commercianti e gli intermediari

2.       i soggetti che effettuano a titolo professionale operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti

3.       le imprese e gli enti che producono rifiuti pericolosi

4.      le imprese e gli enti che producono rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali e artigianali, da attività di recupero e di smaltimento di rifiuti, da impianti di trattamento acque e abbattimento fumi

Debbono essere compilati tanti Modelli quante sono le Unità Locali nelle quali

si articola l’impresa

 

Art .11, comma 3, D.Lgs 22/97:

categorie di soggetti esonerati

dalla dichiarazione del M.U.D.

1.       gli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135, codice civile, con un volume di affari annuo non superiore a LT. 15 milioni;

2.        limitatamente alla produzione di rifiuti non pericolosi gli artigiani di cui all’art. 2083, codice civile, con meno di tre dipendenti

Art .1, comma 16,L. 9.12.1998, n. 426:

nel caso in cui i Produttori di Rifiuti

conferiscono i medesimi

al Servizio Pubblico di Raccolta

l’obbligo di comunicazione deve essere effettuata dal Gestore del Servizio limitatamente ala quantità conferita

 

annuale

entro il 30 Aprile

alla Camera di Commercio competente per territorio

 

Art. 52, comma 1, D.Lgs 22/97:

chiunque non effettui la comunicazione del M.U.D ovvero la effettui in modo incompleto o inesatto

è punito con  la

sanzione amministrativa pecuniaria da LT. 5 milioni

 a LT. 30 milioni

Art. 52, comma 4, D.Lgs 22/97:

se le indicazioni contenute nel M.U.D. sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e delle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute si applica

la sanzione amministrativa pecuniaria da LT. 500.000

a LT. 3 milioni

 

 

 

 

SCHEDA  5.2 - REGISTRO DI CARICO E DI SCARICO     Top

 

NORMA – ADEMPIMENTO

SCADENZA

SANZIONE

Art. 12, co. 1,2,3,4 e 6, D.Lgs 22/97:

I soggetti obbligati alla comunicazione annuale del M.U.D. hanno l’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico, sul quale annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al Catasto.

 

LE ANNOTAZIONI DEVONO ESSERE EFFETTUATE:

1.      produttori

 

 

 

 

2.      raccoglitori e trasportatori

 

 

 

 

3.      commercianti e intermediari

 

 

 

 

4.      recuperatori e smaltitori

 

 

 

II soggetti la cui produzione annua di rifiuti non ecceda le 5 tonnellate di rifiuti non pericolosi ed 1 tonnellata di rifiuti pericolosi annuale possono adempiere all’obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti :

tramite le Organizzazioni di categoria interessate o loro Società di servizi

con obbligo di mantenere presso la sede dell’impresa la copia dei dati trasmessi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

entro 1 settimana dalla produzione del rifiuto

 

entro 1 settimana dalla effettuazione del trasporto

 

entro 1 settimana dalla effettuazione della transazione

 

entro 24 ore dalla presa in carico

dei rifiuti

 

 

 

 

 

Mensilmente provvedono ad annotare i dati previsti

 

 

 

 

 

 

 

RIFIUTI NON PERICOLOSI

Art. 12, co. 1,D.Lgs 22/97:

sanzione amministrativa pecuniaria da

LT. 5 milioni

a LT. 50 milioni

 

 

RIFIUTI PERICOLOSI

Art. 12, co. 1, D.Lgs 22/97:

sanzione amministrativa pecuniaria da

LT. 30 milioni

a LT. 180 milioni

 

 

 

 

 


 

SCHEDA  5.3  - FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE     Top

 

NORMA – ADEMPIMENTO

SCADENZA

SANZIONE

 

Art. 15, co. 1, 2, 3, 4 e 6, D.Lgs 22/97:

i rifiuti durante il  trasporto devono essere accompagnati da un formulario di identificazione

 

Art. 52, co. 3 e 4, D.Lgs 22/97:

trasporto senza formulario ovvero qualora il formulario indichi dati completi o inesatti:

·         rifiuti non pericolosi:

sanzione amministrativa pecuniaria    

da LT 3 milioni a LT 18 milioni

·         rifiuti pericolosi:

art. 483 codice penale,

reclusione fino a 3 anni

il formulario compilato, datato e firmato dal detentore dei rifiuti deve essere emesso dal produttore o dal detentore di rifiuti o dal soggetto che effettua il trasporto e controfirmato dal trasportatore, deve essere redatto in quattro esemplari:

1 copia del formulario deve rimanere presso il detentore;  le altre 3 copie, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario sono acquisite:

1 dal destinatario e 2 dal trasportatore, che provvede a trasmetterne 1 al detentore

 

le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni;

l’ultima copia del formulario, completata dal destinatario, dovrà tornare al produttore di rifiuti entro 3 mesi dal conferimento ed essere consegnata alla Funzione Impianti.

 

 

 

 

 

 

 

5 anni

 

Art. 52, commi 3 e 4,  D.Lgs 22/97:

·         rifiuti non pericolosi:

sanzione amministrativa pecuniaria   

da LT 3 milioni a LT 18 milioni

·         rifiuti pericolosi:

art. 483 codice penale,

reclusione fino a 3 anni

 

 

 

 

mancata conservazione della copia del formulario per 5 anni

sanzione amministrativa  pecuniaria

da LT 500.000 a LT  3 milioni

ECCEZIONI

·         il trasporto di rifiuti pericolosi e non pericolosi, effettuato dallo stesso produttore di rifiuti, non è soggetto né al formulario, né ad alcuna autorizzazione limitatamente a quantità che non eccedano 30 Kg/giorno o 30Lt/giorno, L.426/98, artt. 1 e 4

·         il formulario non è richiesto per il trasporto di rifiuti urbani effettuato dal gestore del servizio pubblico

·         La responsabilità del Produttore per il corretto recupero o smaltimento è esclusa in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che riceva la quarta copia del formulario di identificazione controfirmata e datata in arrivo dall’impianto di destino, entro tre mesi dal conferimento.

·         Nel caso in cui non riceva la quarta copia nei termini previsti, il Produttore esclude la propria responsabilità comunicando la mancata ricezione del formulario alla Provincia Competente per territorio (Ufficio Ambiente).

 

 

 

 

PARTE SESTA

GESTIONE DEI MODULI: ADEMPIMENTI E FUNZIONI COINVOLTE

Modulo n. 1 - Modulo n. 3     Top

 

MODULO

FUNZIONE COINVOLTA

ADEMPIMENTI

 

Modulo n. 1

Identificazione di un nuovo rifiuto

 

 

Funzione Impianti

 

Provvede a compilarlo per ogni nuovo rifiuto e attiva  la procedura di gestione:

·         scheda descrittiva, modulo n. 5

·         contenitori per lo stoccaggio

·         etichette di identificazione, modulo n. 6

Modulo n. 2

Buono presa in carico

Operatore che deposita il rifiuto nella Platea Ecologica

Funzione Impianti

Compila il modulo e lo consegna alla funzione impianti

Appena riceve il modulo provvede ad aggiornare il registro di carico-scarico

Modulo n. 3

Formulario

 

Può essere emesso direttamente dal trasportatore della ditta incaricata

 

Funzione Impianti

 

 

Sorveglianza oppure Funzione Magazzino

 

Funzione Impianti

 

Trasportatore

 

Sorveglianza

 

Sorveglianza

 

 

 

Funzione Impianti

Funzione impianti verifica l’esattezza dei dati riportati

 

 

Emette il formulario se non ha già vi provveduto il trasportatore

 

Effettua la pesatura del mezzo e riporta i dati sulla fustella e sul formulario

 

Firma il Formulario

 

 

Controfirma il Formulario

 

Riporta la data e l’uscita del mezzo

 

Consegna la prima copia alla Funzione Impianti, una fotocopia alla Funzione Amministrazione e le restanti copie al trasportatore

 

Aggiorna il Registro di Carico-Scarico e riporta il numero progressivo dell’operazione sul Formulario

 

Modulo n. 4 – Modulo n. 7     Top

 

MODULO

FUNZIONE  COINVOLTA

ADEMPIMENTI

 

Modulo n. 4

Relazione mensile

 

 

 

Funzione Impianti

 

 

 

 

Responsabile SSP

I

Mensilmente  compila il modulo con indicazione del tipo e della quantità dei rifiuti prodotti e smaltiti durante il mese precedente e lo consegna al Responsabile SPP

 

 

Riceve il modulo e lo archivia

 

 

Modulo n. 5

Scheda descrittiva

 

Funzione Impianti

 

Compila la scheda descrittiva per tutti i rifiuti prodotti

 

 

 

Modulo n. 6

Etichetta

 

 

 

Funzione Impianti

 

 

 

Prepara, per tutti i rifiuti prodotti, l’etichetta di identificazione da apporre su tutti i contenitori usati per il deposito temporaneo

 

 

 

Modulo n. 7

Elenco rifiuti

 

 

Funzione Impianti

 

 

 

Aggiorna l’elenco riportando tutte le tipologie di rifiuti prodotti

 

 

 

 


 

MODULO N. 8 - MODULO N.11     Top

 

MODULO

FUNZIONE  COINVOLTA

ADEMPIMENTI

 

Modulo n. 8

Ispezione Platea Ecologica

Funzione Impianti

 

 

Responsabile SPP

Compila il modulo ogni volta che ispeziona la platea ecologica e lo consegna al Responsabile SPP

 

Riceve il modulo e agisce in base al resoconto dell’ispezione

 

 

Modulo n. 9

Richiesta

allo Smaltimento

 

 

 

Funzione Impianti

 

 

 

Compila il modulo ogni volta che debba essere effettuato uno smaltimento e lo invia alla Funzione Acquisti per ottenere l’autorizzazione

 

Modulo n. 10

Autorizzazione allo Smaltimento

 

 

Funzione Acquisti

 

Nel caso di accoglimento positivo della richiesta ricevuta dalla Funzione Impianti, instaura una procedura complessa che terminerà con l’emanazione l’Autorizzazione allo Smaltimento, procedendo con la scelta del fornitore, di cui all’elenco del Modulo n. 12.

 

 

Modulo n. 11

Elenco

 Ditte Omologate

 

Responsabile SPP

 

 

Funzione Acquisti

 

 

Riporta tutti i nominativi dei fornitori qualificati per lo smaltimento o il recupero dei rifiuti prodotti e invia il modulo alla Funzione Acquisti

Riceve l’elenco dei fornitori provvedendo a contattarli per avere la quotazione dei servizi di trasporto e/o smaltimento e/o recupero