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MAGGIO 2005

30/05 - E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 120 del 25 maggio 2005 il decreto direttoriale MIUR 17 maggio 2005, concernente un bando per progetti di ricerca di base finalizzati a nuovi modelli tecnologici delle imprese e dei settori industriali nell'economia digitale. Pertanto, come disposto dall'art. 3 del suddetto decreto, il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato per le ore 17 del giorno 24 giugno 2005.

26/05 - Vedi la relazione del Presidente di Confindustria nazionale, Luca Cordero di Montezemolo, all'Assemblea pubblica 2005.

23/05 - Decreto Competitività 2005 - Pubblicata circolare sulle principali misure d'interesse per le imprese. Il 12 maggio 2005 è stata approvata la legge n.80/2005 di conversione del decreto n.35/2005 (G.U. n. 111del 14 maggio 2005, S.O. n. 91). Il provvedimento contiene le misure per la competitività e lo sviluppo di interesse per le imprese, annunciate dal governo nel corso dell'iter di approvazione della legge finanziaria per il 2005.
Per evidenziare le principali novità di interesse per le imprese, l'Area Impresa e Sviluppo, in collaborazione con l'Area Ricerca, Innovazione e Education, ha pubblicato una circolare alla quale si può accedere attraverso il seguente link:
circolare n.18367 del 20 maggio 2005.
 

13/05 - Innovazione: è stato pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 104 del 6 maggio 2005, il bando del Ministero delle Attività Produttive per la selezione di progetti di promozione e assistenza tecnica finalizzati all'avvio di nuove imprese innovative, a norma degli articoli da 7 a 11 della direttiva 3 febbraio 2003, attuativa dell'art. 106, comma 1, della l. 23 dicembre 2000 n. 388 (legge finanziaria 2001). Le risorse stanziate ammontano a 22,93 milioni di euro.
I progetti possono essere presentati da:

      1. Università,
      2.
      Enti di ricerca e organismi da essi promossi e comunque partecipati dai medesimi soggetti in misura complessiva non inferiore al 25%. La partecipazione di soggetti diversi dalle università ed enti di ricerca deve risultare funzionale per il raggiungimento degli obiettivi del progetto.
      3.
      Società finalizzate all'utilizzazione industriale dei risultati della ricerca, a cui partecipano professori e ricercatori universitari (come previsto dall'art. 2, comma 1, lettera e, punto 1, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297).

La durata dei progetti non potrà essere inferiore a tre anni e superiore a cinque e il loro costo non dovrà essere inferiore a 1 mln di euro e superiore a 3,5 mln di euro.
Saranno ammissibili, purché necessari per la realizzazione del progetto, i costi riguardanti:

    • personale interno impiegato nel progetto;

    • attrezzature; materiali; consulenze;

    • spese generali nella misura massima del 25% del costo del personale interno.

Il costo delle attività di progettazione, gestione e monitoraggio del progetto medesimo non potrà superare il 5% del costo totale. Inoltre, i destinatari dell'azione devono contribuire con risorse proprie alla realizzazione dei singoli interventi, in particolare qualora trattasi di imprese, salvo casi eccezionali debitamente illustrati e motivati. La selezione dei progetti verrà effettuata mediante una specifica graduatoria formata da un'apposita commissione, sulla base del punteggio complessivo attribuito a ciascun progetto per i seguenti elementi:

    • qualità del progetto;

    • caratteristiche del soggetto proponente;

    • impatto sui destinatari.

I progetti saranno finanziati scorrendo la graduatoria in ordine decrescente fino a concorrenza delle risorse a disposizione. Le domande dovranno essere presentate entro il 3 settembre 2005.

12/05 - Dal 1° giugno 2005, alle ore 10.00, come da decreto ministeriale 25 marzo 2004, prot. n. 372/Ric/2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 dell'8 aprile 2004, si aprirà il bando per l'ottenimento delle agevolazioni previste dall'art. 16 del DM 593/00, relativo alla concessione di premi per progetti di ricerca già finanziati nell'ambito dei Programmi Quadro Comunitari di Ricerca e Sviluppo. L'Art 16 punta a favorire la partecipazione italiana ai Programmi Quadro di Ricerca e Sviluppo della Unione Europea, riconoscendo un premio, nella forma del contributo a fondo perduto, per progetti per la realizzazione delle attività di ricerca industriali o di non preponderanti attività di sviluppo precompetitivo di cui all'articolo 2 presentati nell'ambito dei predetti Programmi, ed ivi agevolati, dai soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b), c), del DM 593/00 e rientranti nei parametri dimensionali di piccole e media impresa.
Il MIUR riconosce il premio secondo l'ordine cronologico delle domande presentate nel rispetto dei limiti dettati dalla Comunicazione della Commissione relativa agli aiuti "de minimis" n. 96/C 68/06 e nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 4, comma 2, del suddetto decreto.
Il premio è riconosciuto soltanto ai progetti per i quali il contratto con l'Unione Europea sia stipulato tra il 30 settembre dell'anno precedente a quello della presentazione della domanda al MIUR e il 31 dicembre dell'anno di presentazione medesimo.
Il premio è riconosciuto dal MIUR nella misura di € 25.822,84 Euro per ciascun progetto beneficiante di un aiuto concesso dalla Commissione nell'ambito del Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo dell'Unione Europea non inferiore a 154.937 Euro.
Da lunedì 16 maggio 2005, a partire dalle ore 10.00, sarà possibile effettuare la compilazione delle domande di finanziamento utilizzando il servizio Internet al seguente indirizzo:
http://roma.cilea.it/sirio alla voce "Domande di finanziamento", da cui sarà anche possibile scaricare la "Guida alla Compilazione" della domanda.

10/5 - Promozione e sviluppo di nuove imprese innovative (art. 106, L. 388/2000); avvio bando di selezione dei progetti (D.M. MAP 27 gennaio 2005, su G.U. n. 104, del 6 maggio 2005).

In attuazione dell'art. 6, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e della Direttiva 3 febbraio 2003 con cui il Ministero delle Attività Produttive ha stabilito le modalità di gestione degli interventi previsti, la stessa Amministrazione, con il decreto di cui all'oggetto, ha ora provveduto alla "Indizione di un bando di selezione di progetti, per interventi di promozione e assistenza tecnica, per l'avvio di imprese innovative, operanti in comparti di attività ad elevato impatto tecnologico". Il MAP - che per l'attuazione dei predetti interventi ha riservato risorse per oltre 22,9 milioni di euro - con l'apertura di questo bando intende procedere, attraverso apposita selezione, alla "individuazione" degli specifici progetti e dei relativi soggetti attuatori, in attuazione degli interventi appena citati. I termini di presentazione delle domande sono stati fissati, a partire dal 6 maggio ed entro i 120 giorni a decorrere da tale data. Il decreto individua i criteri e le procedure di selezione dei progetti (qualità dei progetti, caratteristiche del soggetto proponente, impatto sui destinatari), che saranno valutati da una apposita Commissione, costituita con apposito decreto del Direttore della DGCII.
Ai fini dell'ammissibilità, il progetto deve essere finalizzato allo svolgimento di attivita' di promozione e assistenza tecnica per l'avvio di nuove imprese innovative e le diverse azioni devono essere fra loro coordinate e coerenti con le suddette finalita'. La durata del progetto non puo' essere inferiore a tre anni e superiore a cinque anni. I rapporti che interverranno tra il Ministero e i soggetti attuatori, selezionati tramite il bando, saranno regolati attraverso apposita "Convenzione".
I progetti ammissibili debbono riguardare una o piu' delle seguenti azioni:
a) predisposizione di studi di fattibilita' tecnica, economica e finanziaria;
b) realizzazione di infrastrutture, con esclusione delle opere murarie;
c) assistenza, anche finanziaria, alla fase organizzativa e di avvio dell'impresa;
d) attivita' di valutazione tecnologica dei progetti;
e) attivita' di formazione per le nuove tecnologie anche con riferimento a quelle dedicate ai formatori.

Quanto ai soggetti beneficiari, i progetti possono essere presentati da universita', enti di ricerca e organismi da essi promossi e comunque partecipati dai medesimi soggetti in misura complessiva non inferiore al 25%, purche' dotati di stabile organizzazione. La partecipazione di soggetti diversi dalle universita' ed enti di ricerca deve risultare funzionale per il raggiungimento degli obiettivi del progetto. Inoltre, i progetti possono essere presentati da societa' costituite sulla base dell'art. 2, comma 1, lettera e), punto 1), del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, nelle quali detengano partecipazioni docenti o ricercatori di universita' ed enti pubblici di ricerca.
Ai fini dell'attuazione del progetto, il decreto prevede che potra' essere chiesto al soggetto beneficiario interessato di fornire adeguate garanzie in fase di accreditamento delle risorse, anche attraverso il ricorso ad apposita garanzia fideiussoria (bancaria od assicurativa) di importo corrispondente. Inoltre, il soggetto interessato deve dimostrare di possedere risorse professionali e tecniche necessarie alla gestione ed al controllo del progetto.
Il soggetto beneficiario interessato, inoltre, non potrà delegare a terzi o subappaltare la gestione e la responsabilita' del progetto, ferma restando la possibilita' di avvalersi di strutture esterne per la realizzazione di alcune fasi del progetto medesimo, purche' l'apporto del soggetto attuatore resti significativo in relazione alle finalita' del progetto stesso. Il soggetto beneficiario interessato, poi, non potra' trarre dalla realizzazione del progetto benefici economici diretti o indiretti o acquisire posizioni di vantaggio in grado di alterare la concorrenza nei confronti di altri organismi simili.
Quanto alle spese ammissibili, il costo complessivo di ciascun progetto non puo' essere inferiore a 1 milione di euro e superiore a 3,5 milioni di euro (tetto questo che può tuttavia essere maggiorato qualora il progetto preveda anche la concessione di aiuti alle imprese ).
I costi sono considerati ammissibili se necessari per la realizzazione del progetto. Essi riguardano: il personale interno impiegato nel progetto; le attrezzature; i materiali; le consulenze; le spese generali nella misura massima del 25% del costo del personale interno.
Il decreto stabilisce inoltre che:

    1. nell'ambito di ciascun progetto, il costo delle attivita' di progettazione, gestione e monitoraggio del progetto medesimo non puo'superare il 5% del costo totale;
    2. non sono ammissibili i costi sostenuti in data antecedente quella di stipula della convenzione tra il soggetto attuatore e il Ministero;
    3. i costi sono ammissibili al netto dell'IVA salvo qualora la stessa risulti, ai sensi della vigente normativa, non detraibile per il soggetto attuatore;
    4. i destinatari dell'azione devono contribuire con risorse proprie alla realizzazione dei singoli interventi, in particolare qualora trattasi di imprese, salvo casi eccezionali debitamente illustrati e motivati;
    5.
    qualora le azioni rientranti tra i progetti ammissibili prevedano la concessione di aiuti alle imprese, questi ultimi devono essere rivolti esclusivamente alle piccole imprese e devono rispettare integralmente le disposizioni comunitarie di cui all'art. 8, comma 4 della citata direttiva MAP del 3 febbraio 2003.

5/5 - Nuovi parametri e nuova definizione P.M.I. - E' stato firmato in data 18 aprile il decreto con cui Il Ministero delle Attività Produttive ha recepito la Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, di aggiornamento della definizione e dei relativi parametri di valutazione dimensionale delle imprese.
Pur risultando il citato decreto ancora in corso di registrazione presso la Corte dei Conti, il decreto sarà disponibile da oggi in una sua prima pubblicazione informale, anche sul sito internet del Ministero delle Attività Produttive.
Quanto al termine iniziale di decorrenza dei nuovi parametri, tuttavia, con riferimento alle diverse realtà applicative, complessivamente vale quanto segue. In generale, è confermata la regola che per i regimi di aiuto notificati prima del 1° gennaio 2005, già approvati dalla Commissione UE, continuano ad applicarsi i vecchi parametri fino a scadenza delle rispettive autorizzazioni, anche se, facoltativamente, per questi stessi vecchi regimi, in alternativa, diviene possibile - prima della naturale scadenza - una loro rinotifica alla U.E. con esplicita comunicazione di adozione della nuova parametrazione di PMI.
La nuova definizione dovrà, invece, comunque essere adottata per i "nuovi" regimi di aiuto (nazionali e regionali) presentati e notificati successivamente al 31 dicembre 2005.

Al decreto ministeriale MAP 18 aprile 2005 è unito un "elenco" di regimi di aiuto gestiti dalla medesima Amministrazione, per i quali la nuova definizione dimensionale diventa esecutiva ed entra automaticamente in vigore a partire dal giorno stesso della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, essendo state espletate le procedure di comunicazione e di notifica.

Il decreto stabilisce inoltre che, al fine di assicurare un'omogenea applicazione sul territorio delle nuove definizioni, le diverse altre Amministrazioni competenti (sia quelle centrali, che regionali, ecc.) provvedono ad effettuare - per i regimi di propria competenza - contestualmente le notifiche e le comunicazioni predette, ed a comunicare sulle rispettive Gazzette Ufficiali ovvero sui rispettivi organi di informazione ufficiali l'elenco dei regimi di aiuto per i quali si applicano le citate disposizioni.
Costituisce parte integrante del decreto una Appendice contenente le note esplicative sulle modalità di calcolo dei parametri dimensionali ed alcuni schemi di ausilio alla pratica determinazione della dimensione aziendale.