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PRINCIPI E STRUMENTI DI FINANZA AGEVOLATA

- Il sistema delle agevolazioni finanziarie
- Introduzione
- Gli enti agevolanti
- I soggetti beneficiari
- I parametri di accesso
- Le iniziative agevolabili
- Le modalità
- Contributi in c/interessi
- Contributi in c/canone
- Contributi in c/gestione
- Contributi in c/capitale
- Contributi in c/imposte
- Le variabili in gioco nell’impiego dei diversi strumenti finanziari  agevolati
- Durata
- Condizioni
- Nuovi parametri adottati per la determinazione dei costi della provvista
- Erogazione
- Garanzie
- Oneri accessori
- Aspetti di bilancio
- Aspetti finanziari
- Aspetti fiscali e contabili
- La normativa antimafia nel credito agevolato alle imprese
- Il Quinto Programma Quadro per la Ricerca e lo Sviluppo  Tecnologico
- Caratteristiche ed obiettivi
- La struttura e la dotazione finanziaria
- Attuazione di programmi di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (Programmi tematici di RST)
- Confermare il ruolo internazionale della ricerca comunitaria
- Promuovere l'innovazione e incoraggiare la partecipazione delle PMI
- Accrescere il potenziale umano di ricerca e la base di conoscenze socioeconomiche
- Caratteristiche della ricerca comunitaria
- Le modalità di partecipazione
- Partecipazione di Paesi terzi
- L'iter procedurale per le proposte di ricerca
- Gli aspetti da conoscere prima di presentare una domanda di finanziamento
- La scelta del programma
- I partners
La redazione della proposta
- La presentazione della proposta
- La verifica di ammissibilità
La selezione delle proposte
- La valutazione delle proposte
- La negoziazione e la firma dei contratti
- Le dieci regole d'oro per la redazione di una proposta di ricerca
- La gestione dei programmi
- Gli Istituti di Credito
- Finanziamenti agevolati: decentramento regionale e prospettive future
- Trasferimento competenze alle regioni
- Procedimenti e moduli organizzativi
- Modalità di intervento/erogazione
- Ispezioni e controlli
- Programmazione degli interventi


IL SISTEMA DELLE AGEVOLAZIONI FINANZIARIE

- Introduzione          Torna su

In un Paese come il nostro, fondato su un sistema di economia mista l'intervento dello Stato nella forma del trasferimento all'impresa costituisce ormai una prassi consolidata.

Gli scenari politici e sociali entro cui si è sviluppata l'imprenditoria hanno fatto prevalere, rispetto a una logica pubblica di non intervento e quindi di libero mercato, una logica interventista ma di tipo assistenziale.

Soprattutto in origine l'agevolazione era concepita in un'ottica di tipo generale, senza che esistessero precise e mirate politiche di incentivazione; in un secondo tempo si è passati da un sistema a "pioggia" a una formula agevolativa che privilegia particolari tematiche, aree geografiche o settori economici.

Questo cambiamento è stato in gran parte causato dal graduale affermarsi del modello agevolativo della Unione Europea organizzato con fondi a destinazione specifica.

L'intervento comunitario inoltre ha di fatto ridimensionato bruscamente anche gli ultimi rimasti fra gli strumenti a "pioggia", imponendo in particolare una concentrazione delle risorse nazionali disponibili verso le aree meno sviluppate.

- Gli enti agevolanti         Torna su

L'ente agevolante è quell'organismo che si accolla l'onere dell'intervento, fermo restando che trattandosi di danaro pubblico, il peso dell'intervento viene sostenuto dalla collettività.

L'ente agevolante si pone quindi come intermediario delle risorse pubbliche e come gestore dei fondi, nell'ottica di una ridistribuzione finalizzata ad una crescita dell'economia e del benessere della collettività.

I soggetti agevolanti operano su un determinato territorio che è poi quello ove si trovano quei soggetti che forniscono le risorse: l’Unione Europea, in qualità di organismo sovranazionale, eroga provvidenze agli operatori economici situati nei singoli stati membri; lo Stato, che è stato finora il principale ente agevolante, persegue le operazioni di incentivazione attraverso i diversi ministeri competenti per materia oppure tramite enti di diritto pubblico in cui lo Stato partecipa al fondo di dotazione.

Esistono poi interventi agevolativi da parte delle Regioni (soprattutto da parte di quelle a statuto speciale) che si pongono in una logica sostitutiva, ma anche integrativa rispetto a quella statale.

Con la recente riforma Bassanini, il ruolo delle Regioni, in particolare nell'ambito dell'incentivazione alle imprese, è destinato ad aumentare considerevolmente.

Infine, vi sono pacchetti agevolativi di interesse strettamente locale elaborati da enti come le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura delle diverse province o magari finanziati tramite operazioni "spot" da parte di alcune aziende di credito (in questo caso più che di agevolazioni si può parlare di finanziamento a tasso semiagevolato).

- I soggetti beneficiari         Torna su

Sono gli operatori economici destinatari finali dell'intervento agevolativo.

Solitamente è la norma agevolativa o, comunque, i provvedimenti attuativi che definiscono i requisiti e le caratteristiche dei soggetti giuridici a vantaggio dei quali vengono stanziate le provvidenze.

L'individuazione però può avvenire in maniera duplice, attraverso un riferimento a specifici settori economici o in relazione all'appartenenza ai tradizionali comparti di attività economica.

Nel primo caso, il parametro di riferimento può essere il codice ISTAT; nel secondo caso, la relazione di un determinato operatore economico con un certo comparto di attività viene generalmente stabilita dall'inquadramento ai fini contributivi INPS.

Può allora succedere che un soggetto sia considerato appartenente all'agricoltura, all'artigianato, al commercio o all'industria, non tanto perchè lo stesso ponga in essere un'attività in quel modo configurabile, ma solo in quanto inquadrato dal punto di vista previdenziale in una certa maniera, e comunque per finalità diverse da quelle agevolative.

Esiste il problema del comparto dei servizi, o terziario, che non ha ancora una sua definizione ai fini INPS; questo potrebbe causare un'esclusione di un settore in continua espansione dagli interventi agevolativi.

In realtà, l'attuale tendenza del credito agevolato, specialmente comunitario, è quella di intervenire su iniziative mirate e specifiche, abbandonando la logica a "pioggia" e prescindendo dal riferimento settoriale di competenza.

- I parametri di accesso            Torna su

Per regolamentare l'accesso alle provvidenze agevolative, occorre che vengano definite delle soglie di ingresso, dei parametri di accesso che consentano di tracciare un confine tra gli operatori ammessi almeno potenzialmente alle agevolazioni, e quelli che invece, già a priori, ne sono esclusi.

In primo luogo vengono fissati dei parametri di tipo dimensionale in genere per separare l'universo delle piccole e medie imprese da quello delle grandi.

In secondo luogo sono analizzati parametri di tipo qualitativo attinenti alla presenza in capo all'operatore di certi requisiti in termini di capacità di credito, solidità finanziaria, redditività, anzianità aziendale, etc.

L'Unione Europea ha adottato la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle PMI con provvedimento pubblicato su G.U.C.E. C213 del 23.7.1996 recepita, in seguito, tramite il decreto del Ministero Industria del 18.9.1997, che adegua i criteri di inviduazione delle PMI alla disciplina comunitaria.

* Parametri dimensionali:

PARAMETRI UE:

Piccola impresa industriale

· fino a 50 dipendenti

· fatturato annuo non superiore a 7 milioni di ECU o, in alternativa, totale dello stato patrimoniale non superiore a 5 milioni di ECU

Media impresa industriale

· fino a 250 dipendenti

· fatturato annuo non superiore a 40 milioni di ECU o, in alternativa, totale dello stato patrimoniale non superiore a 27 milioni di ECU

Piccola impresa di servizi

· fino a 20 dipendenti

· fatturato annuo non superiore a 2,7 milioni di ECU o, in alternativa, totale dello stato patrimoniale non superiore a 1,9 milioni di ECU

Media impresa di servizi

· fino a 95 dipendenti

· fatturato annuo non superiore a 15 milioni di ECU o, in alternativa, totale dello stato patrimoniale non superiore a 10,1 milioni di ECU

PARAMETRI BEI:

Piccole e medie imprese

· fino a 500 dipendenti, con eccezioni ammissibili per le imprese con forte coefficiente di manodopera

· capitale investito netto non superiore a 75 milioni di ECU, da calcolarsi considerando le immobilizzazioni tecniche al netto degli ammortamenti e delle rivalutazioni per conguaglio monetario

NUMERO DI DIPENDENTI

Si tratta di un parametro quasi sempre utilizzato da parte del legislatore sia esso comunitario, nazionale o regionale.

Esso costituisce in genere un limite massimo, al di là del quale l'impresa viene esclusa dalle agevolazioni.

Viene in genere utilizzato per favorire l'universo delle piccole e medie imprese rispetto ai grandi gruppi.

Così l'ordinamento italiano fissa il limite al di sopra del quale l'impresa non è più piccola al valore di 250 addetti per l'industria e 95 per i servizi, in base al D.M. 18.9.1997 di adeguamento alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato.

La BEI, invece, identifica come piccola e media impresa quella con un'occupazione inferiore ai 500 addetti.

Anche in relazione al numero di dipendenti occorre valutare il periodo in cui viene eseguito il calcolo, se sia quello dell'ultimo bilancio approvato, o quello del momento della presentazione della domanda, o di inizio del programma di investimenti.

In ogni caso va verificato volta per volta il limite fissato dal singolo provvedimento dopo averlo correlato con quello del capitale investito netto.

Nell’ambito dei parametri UE, per esempio, il numero dei dipendenti occupati corrisponde al numero di unità lavorative/anno (ULA), cioè il numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA. Per dipendenti occupati si intendono quelli a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola dell’impresa, fatta eccezione di quelli posti in cassa integrazione straordinaria.

Il periodo da prendere in considerazione è quello dell’ultimo esercizio contabile approvato precedentemente alla sottoscrizione della domanda di agevolazione.

GRUPPI DI IMPRESA

Molto spesso le norme agevolative escludono dalle provvidenze le imprese che ancorchè piccole e medie, in relazione al numero degli addetti impiegati e al capitale investito netto, appartengano a gruppi economici.

La ragione di fondo è che un'impresa, magari anche medio-piccola, quanto a fatturato, capitale investito netto e numero di addetti, non viene più considerata tale quando il suo capitale sociale viene controllato da un'altra impresa; in realtà occorre modificare il metodo di calcolo dei parametri dimensionali che vanno riferiti non più all'impresa originaria ma al gruppo nel suo insieme, comprendendo quindi se vi sono anche terze imprese.

Il legislatore italiano parla di collegamenti di carattere tecnico, finanziario o organizzativo (art. 2359 C.C.).

La Comunità Europea e la BEI si limitano ad un concetto di legame finanziario.

La Comunità Europea stabilisce che possono accedere alle agevolazioni le imprese che rispettano il requisito di indipendenza, per cui non devono essere partecipate per il 25% o più del capitale sociale o dei diritti di voto da una sola impresa o congiuntamente da più imprese che superino i parametri di PMI.

Sia per quanto attiene la definizione di piccola impresa che di media impresa, al fine di effettuare la verifica del requisito di indipendenza, debbono essere sommate tutte le partecipazioni al capitale sociale o i diritti di voto detenuti da imprese di dimensioni superiori.

Qualora le partecipazioni al capitale sociale o i diritti di una piccola impresa siano detenuti per il 25% o più da imprese di grandi dimensioni, l'impresa considerata assume la dimensione della grande a prescindere dalle eventuali quote detenute da medie imprese; qualora la predetta soglia del 25% sia raggiunta o superata sommando le quote detenute dalle medie imprese e quelle detenute dalle grandi, la piccola impresa considerata assume le dimensioni della media.

La quota del 25% può essere superata quando:

a. la partecipazione sia detenuta da società finanziarie pubbliche, da società a capitale di rischio o da investitori istituzionali che non esercitino alcuna forma di controllo;

b. la diffusione del capitale non consente di accertare l'esistenza di una posizione di controllo e l'impresa dichiara di presumere legittimamente che il capitale non è detenuto per il 25% o più da imprese superanti i parametri di PMI.

Quando la PMI destinataria di interventi detiene, a sua volta, direttamente o indirettamente, il 25% o più del capitale o dei diritti di voto di altra impresa, la soglia dimensionale rilevante ai fini dell'ammissione all'aiuto è data dalla somma dei parametri dimensionali (addetti, fatturato o stato patrimoniale) afferenti le singole imprese legate da vincoli di partecipazione.

Il capitale e i diritti di voto sono detenuti "indirettamente" dall'impresa richiedente qualora siano detenuti per il tramite di una o più imprese il cui capitale o i cui diritti di voto sono posseduti per il 25% o più dall'impresa richiedente medesima.

La BEI stabilisce che possono accedere alle agevolazioni le imprese il cui capitale sociale non sia detenuto per più di 1/3 da:

· società o enti non rientranti nei parametri dimensionali, eccezione fatta per le società o enti il cui scopo sia la promozione delle piccole e medie imprese;

· società finanziarie che riuniscano altre attività complementari e collegate e che, complessivamente, rappresentino un gruppo con oltre 500 dipendenti.

* Parametri qualitativi:

REQUISITI SOGGETTIVI AZIENDALI

In taluni provvedimenti agevolativi, peraltro assai rari, vengono richiesti all'azienda potenziale beneficiaria certi requisiti di ordine soggettivo, attinenti per esempio allo status giuridico dell'azienda stessa, alla sua anzianità o, ancora, al tipo di attività.

Per esempio, viene escluso l'accesso agli incentivi da parte delle aziende costituite nella forma di società di persone o viceversa di capitali; oppure certe provvidenze sono riservate a particolari tipologie d'impresa come ad esempio consorzi o cooperative.

Quanto all'anzianità, in genere, gli enti agevolanti sono abbastanza restii a concedere fondi per attività neonate, tant'è che la documentazione minimale richiesta per l'accesso al credito comprende quasi sempre una relazione sul passato dell'azienda nonchè i bilanci degli ultimi tre esercizi riclassificati in maniera opportuna.

Infine, in relazione al tipo di attività, certe imprese vengono escluse o ammesse a godere di agevolazioni in relazione all'appartenenza ad un determinato settore o all'esercizio di una determinata attività; in questo caso, l'indagine si sposta sulla finanziabilità dell'iniziativa, visto anche che la tendenza in atto è quella dell'agevolazione mirata su un certo progetto a prescindere da chi lo ponga in essere.

CAPACITA' DI CREDITO

E' chiaro che l'impresa beneficaria deve presentare all'ente agevolante, in caso di finanziamento a tasso agevolato, più che di interventi a fondo perduto, tutte quelle caratteristiche di equilibrio reddituale, patrimoniale e finanziario che vengono richieste normalmente dagli istituti nell'ambito dell'esercizio del credito ordinario.

Deve in ogni caso essere evidenziato che, nella quasi totalità degli interventi di finanza agevolata, l'erogazione dei fondi segue sempre la liquidazione dell'intervento a carico dell'impresa, in quanto vige il principio del pagamento sulla base della presentazione dello stato avanzamento del progetto.

Ciò significa che l'impresa deve comunque essere in grado di far fronte ai propri impegni di carattere finanziario in maniera autonoma, a prescindere dall'intervento agevolativo.

Nella prassi, comunque, gli istituti di credito si prestano a concedere dei prefinanziamenti a condizioni di credito ordinario, che diventano condizioni agevolate nel momento in cui sopraggiunga la delibera di ammissione all'agevolazione.

L'impresa deve poi essere in grado di fornire adeguate garanzie all'operazione finanziaria.

Le garanzie possono essere di tipo reale (pegno o ipoteca) o di tipo personale (di firma, es. fidejussione).

Nel campo del credito agevolato vengono quasi sempre richieste garanzie di tipo reale, magari affiancate da garanzie di tipo personale.

In mancanza di garanzie interne all'azienda, si possono reperire strumenti alternativi all'esterno; a questo scopo si possono richiedere interventi da parte di istituti di credito operanti singolarmente o in pool, o ancora da parte di compagnie di assicurazione o infine soprattutto a vantaggio delle imprese medio-piccole da parte dei consorzi e cooperative-fidi operanti a livello locale o regionale.

PARTECIPAZIONE FINANZIARIA

Si tratta di un parametro qualitativo la cui ratio sta nell'esigenza che il soggetto beneficiario dei fondi partecipi in una certa percentuale al rischio dell'operazione.

Si tratta di verificare la fiducia dell'operatore nel progetto presentato.

Per questo motivo vengono spesso fissati rapporti minimali tra l'entità del progetto sovvenzionato e l'ammontare dei mezzi propri dell'impresa.

CAPACITA' REDDITUALE

Si tratta di un requisito di ordine qualitativo che, molto spesso, non è considerato vincolante.

Nel campo dei finanziamenti a tasso agevolato, dovrebbe essere compito dell'ente agevolante assicurare che i fondi erogati alle imprese possano poi rientrare al fine di un successivo utilizzo in altre iniziative, tant'è che è assai usuale in questo campo l'utilizzo del fondo rotativo.

E' chiaro che la redditività aziendale può misurarsi solo attraverso determinati indici (es. ROA, ROI, ROE, VAN, IRR, etc.) che comunque presuppongono un benchè minimo approccio alle problematiche dell'analisi di bilancio.

Nella prassi viene richiesto alle imprese richiedenti l'agevolazione un flusso reddituale, in termini di utile netto e cash-flow, che possa garantire una generica capacità di rimborso del finanziamento concesso.

Allora il requisito minimo può essere quello di presentare una serie di bilanci in utile, almeno per quanto riguarda gli ultimi due, tre bilanci.

LE INIZIATIVE AGEVOLABILI            Torna su

* Tipologie

Le tipologie delle iniziative agevolabili possono essere sostanzialmente di due tipi: gli investimenti singoli e i programmi di investimento integrati.

L'investimento singolo riguarda in genere l'acquisto di un bene specifico con determinate caratteristiche.

Tale bene è quindi al di fuori di un programma organico di investimenti e quindi rilevano ai fini agevolativi certe sue caratteristiche specifiche in ordine al raggiungimento di certi obiettivi fissati dal legislatore (avanzamento tecnologico, disinquinamento, risparmio energetico, etc.).

Per programma di investimento si intende invece una pluralità di iniziative di acquisizione e non che siano indirizzate ad un obiettivo comune.

Ed è proprio in questo fine comune che conferisce organicità al piano di investimenti e che permette la finanziabilità di iniziative molto differenziate riguardanti l'acquisto di immobilizzazioni, l'incremento del circolante, la realizzazione di commesse in economia.

E' il caso dei programmi di ampliamento, ammodernamento o potenziamento della capacità produttiva aziendale o, ancor meglio, dell'insediamento di una nuova attività.

Ci sono poi i casi di progetti sviluppati internamente alle aziende finalizzati ad un particolare obiettivo (ricerca, innovazione tecnologica, disinquinamento, etc.) che coinvolgono però tutta la struttura aziendale o un suo dipartimento.

Si tratta cioè di programmi in cui la fase di acquisizione di beni o servizi dall'esterno rappresenta solo una parte dell'intero progetto che si sviluppa invece in seno all'impresa con un coinvolgimento durevole di risorse umane e materiali interne.

In questi casi diventa finanziabile il complesso delle spese imputabili alla commessa; quindi i costi del programma possono comprendere per esempio il personale, le consulenze esterne, le commesse interne, attrezzature, materiali, licenze e brevetti, una quota di spese generali, ed eventuali missioni e viaggi.

Esistono infine tipologie anomale di iniziative agevolabili, legate a situazioni particolari aziendali o a settori specifici che escono dalle due fattispecie principali sopraindicate.

E' il caso di piani di ristrutturazione aziendale, magari con riduzione della capacità produttiva, oppure ancora di particolari situazioni di debito o di credito pregresse nella maggioranza dei casi nei confronti di enti pubblici.

* Composizione

La composizione delle iniziative agevolabili attiene alle singole voci di beni ammessi all'incentivo.

I singoli provvedimenti agevolativi possono prevedere l'agevolazione di: immobilizzazioni materiali (terreni, fabbricati, impianti, macchinari, attrezzature, automezzi); immobilizzazioni immateriali (licenze, brevetti, oneri pluriennali e capitalizzati); immobilizzazioni finanziarie (partecipazioni, crediti pregressi); voci di capitale circolante (magazzino, crediti); costi (personale, consulenze, commesse interne, materiali, spese generali, missioni, viaggi e imprevisti).

Bisogna sottolineare che tutte le voci rientrano nel piano di investimenti agevolabile al netto dell'IVA.

* Tematica

L'iniziativa di investimento deve riguardare una certa tematica che sia di interesse del legislatore.

Le tematiche considerate degne di sostegno da parte del legislatore sono svariate, ma in relazione soprattutto agli indirizzi in materia da parte dell'UE ormai ben definite.

Così, ad esempio, la ricerca e l'innovazione tecnologica, l'ecologia, il risparmio energetico, la cooperazione fuori e dentro i confini nazionali, il sostegno all'occupazione, all'esportazione, alle aree depresse.

Il riferimento del progetto a tali tematiche determina, a seconda del provvedimento agevolativo, l'agevolabilità dello stesso oppure la possibilità di godere di un maggiore grado di priorità rispetto ad altri.

* Localizzazione

Un'altra condizione che determina l'ammissibilità o meno di un'iniziativa a una certa provvidenza agevolativa, riguarda l'esigenza che il progetto venga realizzato in un determinato territorio.

Così l’Unione Europea ammette alle agevolazioni dei Fondi Strutturali solo certe regioni europee, lo Stato distingue ai fini agevolativi un'operatività a livello di territorio nazionale, di centro-nord e di territori meridionali.

In particolare le agevolazioni previste dai Fondi Strutturali UE (- FESR - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, - FSE - Fondo Sociale Europeo e - FEOGA - Fondo Europeo di Orientamento e Garanzia per l'Agricoltura) riguardano i soli territori di cui agli obiettivi 1 (aree depresse), 2 (aree in declino industriale), 5b (aree di sviluppo rurale arretrato).

Lo stesso vale per la legge nazionale 488/92 sulle aree depresse.

Esistono poi le nozioni di aree insufficientemente sviluppate (delibera CIPI del 27.3.1980), zone montane (L. 25.7.1991), aree colpite da calamità naturali che sono individuate di volta in volta con decreto ministeriale.

Risulta ovvio che sono ammesse alle provvidenze agevolative regionali solo quelle iniziative poste in essere nel territorio regionale o in una zona ben precisa del territorio regionale. Altre zone vengono poi individuate di volta in volta dal legislatore in relazione al verificarsi di una certa situazione comune a tutta l'area che necessiti, a giudizio dell'ente agevolante, di un intervento pubblico (es. aree ex siderurgiche).

* Retroattività

E' di importanza fondamentale per chi intenda usufruire di un qualsivoglia strumento agevolativo conoscere quale sia il "dies a quo" valido per determinare l'ammissibilità di un certo investimento o meno a godere di certi incentivi.

Occorre qui un'analisi precisa di quanto dispone la specifica norma agevolativa.

La cosa certa è che non vengono mai agevolate iniziative poste in essere ( e qui il riferimento può essere di volta in volta alla data ordini, contratti o fatture) prima dell'entrata in vigore della legge o del provvedimento agevolativo in questione.

L’Unione Europea tende ad escludere l'agevolabilità di programmi di investimento già iniziati.

A livello di normativa nazionale, invece, in molti casi vengono ammessi a finanziamento anche costi o acquisti già ultimati; la consuetudine considera ammissibili le spese sostenute a partire da un anno o due anni anteriori alla data di presentazione della domanda.

In realtà, tale data dovrebbe corrispondere realmente alla data di partenza del programma di investimenti e non invece essere interpretata come un termine burocratico oltre il quale tutte le spese siano ammesse incondizionatamente.

Può infatti succedere che un piano, anche cronologicamente corretto, venga bocciato per il solo fatto che in sede di istruttoria emerga che il programma presentato in realtà costituisca una continuazione di un programma già cominciato in periodo escluso dall'agevolazione.

Talora, oltre ad un criterio temporale, viene utilizzato un criterio sussidiario fondato sulla percentuale di realizzazione per cui sono considerati agevolabili i programmi di investimento le cui spese siano non anteriori a una certa data ma, nel contempo, non realizzati oltre una certa quota percentuale (in genere 40% o 50% o 60%).

Per quel che riguarda la verifica della data, si fa riferimento a quella del documento fiscale che giustifichi il sostenimento della spesa (fattura del fornitore) oppure, in altri casi, alla documentazione comprovante l'avvenuto pagamento da parte del fornitore (quietanza liberatoria).

In casi sporadici è stato utilizzato un criterio diverso per la determinazione del "dies a quo", fondato sulla data di emissione dell'ordine di fornitura del bene in oggetto.

* Esclusioni

In genere, sono previste delle esclusioni ben precise, stabilite di volta in volta dallo specifico provvedimento agevolativo, che si ricollegano alla volontà da parte del legislatore di impedire un utilizzo troppo incondizionato degli strumenti agevolativi predisposti.

L'esclusione può derivare dalla finalità del programma di investimento e, in questo caso, il perseguimento di un determinato scopo contrario allo spirito della legge in oggetto provoca l'impossibilità di accesso all'agevolazione dell'intero progetto, nella sua globalità.

Per esempio, vengono esclusi gli interventi che si realizzino al di fuori di un certo territorio, oppure già in corso e realizzati per una percentuale superiore a quella massima disposta per legge, oppure di importo inferiore al minimo o superiore al massimo previsti o, ancora, interventi il cui fine ultimo sia quello di aumentare la capacità produttiva e ciò sia espressamente contrario alla legge in oggetto.

In alcuni casi è la formula di acquisizione a porre discriminazioni sull'ammissibilità o meno di un certo programma: spesso l'acquisizione con la formula della locazione finanziaria, ad esempio, compromette la finanziabilità dell'intervento.

A volte l'esclusione colpisce solo una delle voci dell'iniziativa in oggetto: in questo caso le cause di esclusione restano pressochè le stesse suindicate relative al programma ma non implicano la finanziabilità del programma nel suo complesso.

LE MODALITA'            Torna su

Le forme di intervento degli Enti sovranazionali, dello Stato, delle Regioni, o di Enti diversi si estrinsecano sostanzialmente in cinque grandi tipologie:

a) contributi in conto interessi
b) contributi in conto canone
c) contributi in conto gestione
d) contributi in conto capitale
e) contributi in conto imposte

Contributi in c/interessi           Torna su

L'intervento in conto interessi consiste in un abbattimento dell'incidenza degli oneri finanziari legati ad un'operazione di finanziamento a medio-lungo termine.

Gli attori di tutta l'operazione sono almeno tre: il soggetto beneficiario, l'istituto di credito e l'ente agevolante.

Il soggetto beneficiario deve predisporre il progetto, compilare la richiesta di intervento, eseguire il progetto e raccogliere la documentazione giustificativa di spesa.

L'istituto di credito si pone come intermediario fra l'operatore e l'ente agevolante: suo precipuo compito è quello di verificare la presenza di requisiti oggettivi e soggettivi e deliberare l'accoglimento della domanda a seguito di un'istruttoria di tipo economico-finanziario.

L'istituto provvede poi all'inoltro della pratica all'ente agevolante, alla stipula del contratto di finanziamento e alla gestione del rapporto creditizio.

Quanto all'ente agevolante, una volta ricevuta la domanda di intervento attraverso l'istituto di credito, delibera l'ammissione alle agevolazioni e quindi provvede alla materiale erogazione delle provvidenze.

Talora, può intervenire anche un quarto soggetto e cioè l'istituto di credito ordinario, che si pone come intermediario fra il soggetto beneficiario e l'istituto di credito speciale, trasmettendo a quest'ultimo la domanda e magari una relazione sulla situazione economica-patrimoniale e finanziaria del cliente.

L'intervento in conto interessi presuppone il riferimento ad un tasso agevolato che si può configurare in una duplice modalità: come abbattimento di un tasso assunto a riferimento, oppure come tasso agevolato fisso definito a priori.

Nel primo caso, il tasso di riferimento è variabile e viene definito periodicamente; rimane fissa invece la percentuale di abbattimento del tasso stesso.

Nel secondo caso invece, il tasso è fisso, per cui non c'è la corrispondenza con l'andamento generale dei mercati finanziari. Ora, il regime a tasso fisso è stato via via abbandonato a favore di un sistema a tassi variabili ma, in passato, si sono verificati casi di situazioni aberranti in cui il tasso agevolato superava, per la stessa operazione, quello ordinario.

Successivamente, occorre fare riferimento al momento in cui il soggetto beneficiario fruisce dell'incentivo: anche qui si configura una duplice possibilità, nel senso che l'operazione di finanziamento può perfezionarsi sin dall'inizio a tasso agevolato e quindi la richiesta di intervento non origina alcuna erogazione se prima non sia intervenuta la delibera di concessione dell'agevolazione. Oppure, l'agevolazione può innestarsi su un contratto di finanziamento in origine erogato a tasso di mercato. L'operazione finanziaria cioè si perfeziona a tasso ordinario e l'abbattimento in conto interessi decorre successivamente una volta deliberata l'ammissione al prestito agevolato da parte dell'ente agevolante.

La data valuta potrà poi essere fissata al giorno dell'erogazione, o alla data di accoglimento della domanda da parte dell'ente agevolante.

Va fatto un ultimo accenno alla malaugurata possibilità che l'ente agevolante deliberi di non ammettere all'agevolazione l'intervento: nel caso di operazione perfezionatasi direttamente a tasso agevolato, l'operatore si vedrà costretto a corrispondere all'istituto il differenziale di interessi di cui ha indebitamente fruito; il finanziamento potrà poi continuare a tasso ordinario. Nel caso invece di operazione partita a tasso di mercato, vi sono ancor minori problemi, poichè l'operazione continuerà definitivamente a quelle condizioni stipulate originariamente in un'ottica temporanea.

Contributi in c/canone          Torna su

Gli interventi in conto canone rappresentano la forma più evoluta di agevolazione, poichè sono legati a uno strumento finanziario relativamente nuovo, e comunque non ancora regolamentato come la locazione finanziaria.

La logica dell'intervento è quella di ridurre l'incidenza del canone di leasing a carico del beneficiario.

I soggetti che intervengono nell'operazione sono tre: il beneficiario, la società di leasing, l'ente agevolante.

In un caso particolare può configurarsi l'ingresso di un istituto di credito (operazione di leasing-Sabatini).

Esattamente come nel caso del contributo in conto interessi, l'operazione può perfezionarsi o soltanto in seguito alla delibera dell'ente agevolante con la quale viene stabilita l'ammissibilità della richiesta all'intervento agevolativo (e quindi l'operazione parte a tasso ridotto), oppure il contratto di leasing viene perfezionato a tasso di mercato; contemporaneamente viene predisposta la richiesta di intervento agevolativo quindi, in seguito alla delibera, il contratto si trasformerà in agevolato o continuerà a tasso di mercato.

L'abbattimento dei canoni di leasing può avvenire in due diversi modi: l'ente agevolante può corrispondere l'intero contributo in un'unica soluzione alla società di leasing che quindi lo gira immediatamente all'impresa beneficiaria.

Quest'ultima comunque continua a pagare i canoni per il loro intero ammontare.

L'altra possibilità prevede che la società di leasing, una volta ottenuto il contributo, anzichè girarlo direttamente al beneficiario, lo utilizzi per abbattere i canoni di leasing che restano da pagare fino alla fine del contratto.

Contributi in c/gestione           Torna su

I contributi in conto gestione sono degli interventi dell'ente agevolante che concorrono nei costi gestionali del soggetto beneficiario, ma a prescindere dalla sua eventuale situazione debitoria e da una logica di abbattimento di oneri finanziari.

Quanto alle figure in gioco, in questo caso, sono ridotte all'impresa beneficiaria e all'ente agevolante poichè non sono previsti organismi intermedi o Istituti di credito.

Contributi in c/capitale          Torna su

Il contributo in conto capitale, che in passato godeva di una sospensione d'imposta nella misura del 50%, ora concorre al 100% a formare il reddito di esercizio.

In genere l'intervento in conto capitale esclude la cumulabilità con altri incentivi, in conto interessi o in conto canoni.

L'oggetto dell'agevolazione può riguardare un investimento patrimoniale, singolo o integrato; in questo caso si parla di un contributo in c/impianti oppure un certo insieme di costi finalizzati, ovviamente, ad un obbiettivo comune; in questo caso l'intervento diviene una sorta di contributo in conto gestione commessa (ma si tratta di una gestione specifica e mirata).

Talora, il contributo in conto capitale viene concesso per il ridimensionamento di un determinato settore ormai maturo attraverso un incentivo alle imprese ad azioni di disinvestimento.

Le figure che intervengono nell'iter procedurale, in questo caso sono ridotte a due, il soggetto beneficiario e l'ente agevolante, poichè l'intervento di un istituto di credito è configurabile solo come supporto-servizio all'impresa nel controllo della correttezza formale della domanda e della documentazione allegata alla stessa.

Quanto alla determinazione del contributo, viene in genere fissata una percentuale del costo ammesso al regime di intervento, con un limite massimo espresso in termini di valore assoluto.

Va fatto un ultimo accenno alla possibilità che il soggetto beneficiario debba restituire il contributo in conto capitale ricevuto.

E' il caso di alcune agevolazioni comunitarie volte a finanziare progetti di investimento di importi rilevanti e ad elevato rischio tecnologico-commerciale.

In questi casi, il rimborso, che comunque può avvenire in forma rateizzata a tassi preferenziali, viene deliberato solo nel momento in cui il progetto è divenuto sfruttabile da un punto di vista economico.

In buona sostanza, il contributo in conto capitale erogato in origine, si traduce in un contributo in conto interessi al momento del rimborso dello stesso con un piano di ammortamento a tasso agevolato.

Contributi in c/imposte       Torna su

Si tratta di un'agevolazione non di tipo finanziario, bensì di tipo fiscale, per la verità finora non molto utilizzata nel nostro sistema; è invece molto diffusa negli altri Paesi della Comunità Europea.

E' una scelta diversa da parte del legislatore nazionale sulle misure di politica economica e fiscale per incentivare le scelte di investimento.

Sicuramente lo strumento del credito d'imposta o dell'esenzione dall'imposta è più snello e moderno rispetto al contributo, in quanto elimina un passaggio nel processo di trasferimento delle agevolazioni dallo Stato alle imprese e quindi tende a sburocratizzare il sistema.

Gli interventi in conto imposte possono sostanzialmente essere inquadrati in due grandi categorie e cioè:

a) credito d'imposta - bonus fiscale
b) esenzioni o riduzioni d'imposta

Lo strumento del credito d'imposta, introdotto da un provvedimento a favore degli autotrasportatori (L. 165/90), ha trovato grande applicazione attraverso la legge per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese, la L. 317/91. Con questa legge venivano concessi alle imprese dei crediti d'imposta (in alternativa con i contributi in conto capitale) per l'acquisizione di investimenti innovativi, di servizi reali e di spese di ricerca.

L'utilizzo è molto semplice, in quanto il credito d'imposta deve essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale è concesso il beneficio e, per l'eccedenza, nei 4 periodi d'imposta successivi ai fini IRPEF IRPEG e ILOR nonchè ai fini IVA.

Erano previsti, sempre dalla stessa normativa, dei crediti d'imposta anche per le società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo in relazione all'incremento delle partecipazioni assunte nell'esercizio.

Recenti esempi di agevolazione fiscale sono costituiti dalla legge 341/95 “Incentivi automatici per le aree depresse” a fronte di investimenti in macchinari, dalla recente legge 140/97 che prevede dei bonus fiscali per progetti di ricerca su prodotti e processi produttivi, nonché dalla legge 266/97 (cosiddetta Bersani) che concede dei bonus fiscali a fronte dell’acquisto di macchinari e impianti.

A differenza del credito d’imposta, nel caso del bonus fiscale, l’impresa utilizza la comunicazione di concessione per il pagamento, presso il concessionario competente per territorio del servizio di riscossione dei tributi, delle imposte che affluiscono sul proprio conto fiscale ivi incluse quelle dovute in qualità di sostituto d’imposta.

Riguardo poi alla vastissima gamma della agevolazioni tributarie sotto forma di esenzioni o riduzioni d'imposta, occorre fare riferimento al provvedimento che ha costituito una risistemazione generale di tutta la materia, e cioè il D.P.R. 601 del 1973.

Il citato provvedimento racchiude tutte le agevolazioni tributarie di questo tipo, prevedendo esenzioni o riduzioni d'imposta per enti o soggetti particolari, imprese o attività nel campo agricolo, imprese cooperative, imprese bancarie, edili e, infine, imprese ubicate in territori particolari.

Sono quest'ultime quelle che più interessano le imprese industriali che possono fruire di agevolazioni in territori come quelli meridionali o in altre aree considerate depresse.

Così, per esempio, la L. 44/1986, che incentiva l'imprenditoria giovanile nel Mezzogiorno e nelle altre aree depresse, prevedeva un'esenzione ILOR sugli utili reinvestiti al Sud, un'esenzione decennale ILOR sui redditi industriali, un'esenzione decennale IRPEG sui redditi industriali, un'esenzione d'imposta sui consorzi industriali e sull'imposta di registro su finanziamenti a medio termine e, infine, una riduzione d'imposta di registro sulle fusioni di società.

LE VARIABILI IN GIOCO NELL'IMPIEGO DEI DIVERSI STRUMENTI FINANZIARI AGEVOLATI

Durata        Torna su

Si tratta di una variabile significativa soltanto negli interventi in c/interessi e in c/canone. La valutazione di questo fattore dovrebbe farsi in rapporto ad altri strumenti finanziari con caratteristiche omogenee, quindi in caso di strumenti con durate diverse, sarebbe opportuno omogeneizzare le due durate, ipotizzando un intervento ordinario di supporto a quello agevolato di durata inferiore. Molto importante risulta essere la durata dei periodi di utilizzo e preammortamento e cioè rispettivamente il periodo concesso al soggetto beneficiario per l'erogazione del finanziamento e il periodo in cui il soggetto beneficiario deve corrispondere solo gli interessi stabiliti per contratto e non le quote capitale.

Condizioni            Torna su

Per condizioni dello strumento agevolato si intendono, da una parte la misura dell'agevolazione, dall'altra la percentuale dell'intervento agevolabile.

La misura dell'agevolazione sarà determinata dalla percentuale di abbattimento del tasso di riferimento, nel caso di contributo in abbattimento interessi; dalla percentuale di abbattimento canoni di leasing nel caso di intervento in c/canone; dalla misura del concorso nella spesa nell'ipotesi del contributo in c/capitale. Oltre alla misura percentuale, viene in genere fissato anche un limite massimo in valore assoluto relativo all'importo che può essere concesso a seconda dei casi a fondo perduto o sotto forma di mutuo agevolato. La percentuale dell'investimento agevolabile ai sensi dell'intervento normativo ci indica indirettamente qual'è la quota di spesa che dovrà essere finanziata dal soggetto beneficiario o con mezzi propri, o con capitale preso a prestito presso terzi. Per conseguenza, sulla base di queste condizioni, è possibile fare una comparazione di diversi strumenti agevolativi, calcolando per ognuno il costo ponderato.

Nuovi parametri adottati per la determinazione dei costi della provvista

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Il Ministero del Tesoro ha individuato, su proposta di Bankitalia, i parametri da prendere come base per il calcolo del costo della provvista distinguendo tra le operazioni in base alla durata.

Per tutte le operazioni di durata sino a 18 mesi

Media aritmetica semplice tra:

1. Rendimento composto medio ponderato (anno commerciale) dei BOT a 6 e 12 mesi nelle due emissioni del mese precedente quello di stipula (reso noto da Bankitalia). Variazione mensile.

2. Media aritmetica semplice del RIBOR (Rome Interbank Offered Rate) a 1 ed a 3 mesi riferita al quinto giorno precedente la stipula dell'operazione (rilevati dal comitato di gestione del MID e dell'ATIC). Variazione giornaliera.

Entrambi i parametri devono essere arrotondati ai 5 centesimi superiori.

Per tutte le operazioni di durata superiore ai 18 mesi

Media mensile dei rendimenti lordi dei titoli pubblici soggetti a tassazione (Rendistato) riferito al secondo mese precedente quello di stipula del contratto. Variazione mensile.

Al costo della provvista deve sempre essere aggiunto l'importo della commissione onnicomprensiva che rappresenta il secondo elemento per il calcolo dei tassi di riferimento.

Operazioni di credito all'esportazione con raccolta sul mercato interno

· A tasso fisso:

media mensile dei rendimenti lordi dei titoli pubblici soggetti a tassazione (Rendistato) riferito al secondo mese precedente il giorno di erogazione del finanziamento.

· A tasso variabile:

Media aritmetica semplice tra:

1. media mensile dei rendimenti lordi dei titoli pubblici soggetti a tassazione (Rendistato) riferito al secondo mese precedente quello di stipula del contratto. Variazione mensile.

2. media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri del RIBOR a 3 mesi, riferita al mese precedente la scadenza della rata di contributo.

Al costo della provvista deve sempre essere aggiunto l'importo della commissione onnicomprensiva che rappresenta il secondo elemento per il calcolo dei tassi di riferimento.

Spetta agli Istituti di credito calcolare autonomamente il costo della provvista e, aggiungendo le commissioni onnicomprensive (stabilite annualmente con decreti del Ministero del Tesoro), ottenere il tasso di riferimento.

Resta invariata la determinazione del tasso agevolato a carico delle imprese che è sempre ottenuto come percentuale del tasso di riferimento.

Erogazione          Torna su

La regola generale in finanza agevolata è quella secondo cui l'ente agevolante eroga provvidenze solo successivamente al sostenimento di tutti i costi previsti dall'intervento. In buona sostanza il soggetto beneficiario deve poter essere in grado di finanziare autonomamente il proprio piano di investimenti, il quale in un secondo momento può fruire del vantaggio agevolativo.

Questo discorso è valido sia per gli interventi in c/interessi che per quelli in c/capitale o in c/gestione.

Infatti, nel caso di intervento in c/interessi il beneficiario riceve l'erogazione di una certa tranche di fondi in relazione allo stato avanzamento del progetto, ovviamente previa presentazione della documentazione giustificativa di spesa. La documentazione può essere costituita da fatture quietanzate o, in casi particolari, deve risultare da apposito libro contabile vidimato e finalizzato proprio alla raccolta di tutti i costi inerenti quella determinata commessa.

Per gli interventi in c/capitale in c/gestione, le modalità di erogazione sono le stesse con le due particolarità che tale erogazione non prevede restituzione e che viene disposta in un'unica soluzione.

Possono verificarsi i casi di erogazione in più fasi qualora l'oggetto agevolabile sia costituito da un programma di investimenti che allora viene finanziato a stato avanzamento.

L'intervento in c/canone costituisce l'unico caso di erogazione contestuale alla realizzazione dell'investimento poichè il soggetto beneficiario fruisce immediatamente di un canone di leasing decurtato dell'intervento agevolativo.

In conclusione, si può affermare che il soggetto beneficiario dell'incentivo finanziario deve essere in grado autonomamente di far fronte ai propri impegni a prescindere dalla fonte agevolata.

Per questa ragione gli istituti di credito sono in genere disponibili ad effettuare operazioni di prefinanziamento a tasso ordinario che preceda l'intervento di tipo agevolato.

Garanzie         Torna su

Il problema delle garanzie assume notevole importanza nell'ambito della finanza agevolata, soprattutto in relazione agli interventi in c/interessi che presuppongono un finanziamento a medio/lungo termine da parte di un istituto di credito. Infatti, tale problema risulta essere praticamente inesistente quando si ha a che fare con interventi in c/gestione, capitale o canone.

Le garanzie di norma richieste dagli istituti in oggetto sono in genere di tipo reale, in particolare ipoteche iscritte sugli immobili di proprietà dell'azienda. Deve esistere in genere un rapporto di 1 a 2 fra l'importo del finanziamento deliberato e il valore stimato della garanzia ipotecaria richiesta.

Quando le garanzie reali disponibili (ipoteca sugli immobili, pegno su titoli) non fossero sufficienti a coprire il finanziamento deliberato, l'istituto richiede altre forme di garanzia, in genere di firma (fidejussioni).

A questo punto il soggetto beneficiario del finanziamento può fornire direttamente questo tipo di garanzie, oppure ricorrere a terzi che intervengano al posto suo. Sono i casi delle fidejussioni bancarie, degli interventi dei consorzi locali o regionali di garanzia collettiva fidi o, ancora, delle società di assicurazione.

Oneri accessori          Torna su

Sono tutte quelle spese che il soggetto beneficiario di un provvedimento agevolativo deve sostenere sussidiariamente all'operazione in quanto necessarie all'ottenimento dell'agevolazione stessa.

Nel caso di contributi in c/interessi e, quindi, in presenza di un finanziamento agevolato, gli oneri accessori che normalmente ricorrono sono:

- le spese di istruttoria - le spese di perizia - le spese notarili - l'imposta sostitutiva.

Le spese di istruttoria sono costituite da quell'importo addebitato all'impresa dall'istituto di credito per il solo fatto di aver preso in carico la pratica. La spesa è normalmente rapportata all'importo del finanziamento richiesto (2‰, 3‰ dell'importo richiesto con dei limiti massimi e minimi). Va tenuto presente che queste spese vanno sostenute a prescindere dal fatto che la pratica vada o meno a buon fine dal punto di vista agevolativo.

Le spese di perizia vengono sostenute nel momento in cui occorre procedere ad una stima di un qualche bene, tipicamente immobiliare, per la quale sia necessario l'intervento di un tecnico iscritto ad un albo professionale. Anche qui il valore di riferimento è il valore del bene periziato su cui va calcolato un costo percentuale (4‰, 5‰ in genere). Molto spesso, è direttamente l'istituto che si avvale di periti convenzionati per queste operazioni e di norma non addebita neppure le spese al cliente, facendole rientrare nelle spese di istruttoria.

Esistono poi delle spese notarili necessarie al perfezionamento contrattuale della pratica che, comunque, sono ridotte del 50% rispetto alle tariffe ordinarie dei notai.

L'imposta sostitutiva deve essere corrisposta in sostituzione delle imposte di bollo, registro, ipotecaria, catastale e di concessione governativa per operazioni finanziarie che vadano oltre la durata di 18 mesi (limite fiscale per le operazioni a breve termine). Attualmente essa è pari allo 0,25% dell'importo finanziato, viene anticipata dall'istituto di credito che poi provvede ad addebitarla al cliente.

Per gli altri tipi di agevolazioni, gli oneri accessori hanno scarsa rilevanza o, addirittura, non sono presenti. Esistono poi degli oneri accessori tipici di alcuni strumenti agevolativi, come ad esempio le commissioni valutarie o le differenze cambio che riguardano i prestiti comunitari.

Aspetti di bilancio      Torna su

In relazione all'influenza di un intervento finanziario di tipo agevolato sul bilancio bisogna distinguere anzitutto i casi in cui esso vada ad influenzare il conto economico, oppure lo stato patrimoniale. Così i contributi in c/capitale, per esempio, finora rilevavano ai fini di stato patrimoniale, in quanto andavano a costituire, per la parte accantonabile (50%), parte del netto patrimoniale, mentre a livello di conto economico vi era una pura e semplice operazione di transito per ragioni di chiarezza di bilancio.

Ora, invece, in base alle disposizioni del collegato alla finanziaria per il 1998, anche il contributo in c/capitale è tassato; vale a dire che per i contributi in c/impianti, la quota di ammortamento del bene che fruisce del contributo va calcolata sul valore del bene al netto del contributo. Mentre per i contributi destinati ad altre finalità (liberalità), occorre che venga effettuato un risconto per la quota di competenza dell'esercizio del contributo, calcolata con riferimento alla vita economica del bene o progetto cui è riferito il contributo.

Invece, gli interventi in c/canone, in c/esercizio e in c/interessi, nonchè quelli in c/capitale o in c/imposte per la parte che è soggetta a tassazione (ex art. 55 del D.P.R. 917/86), ribaltano i propri effetti solo sul conto Profitti e Perdite in qualità di sopravvenienza attiva.

Altro discorso è quello che riguarda la patrimonializzazione della struttura di bilancio grazie agli investimenti posti in essere in conseguenza dell'intervento finanziario agevolato.

Risulta evidente che questo aumento del capitale fisso a disposizione dell'azienda consente anche un miglior approccio da un punto di vista garantistico nei confronti degli enti finanziatori dell'azienda.

In secondo luogo la possibilità di disporre di un certo bene in bilancio consente all'azienda di procedere alle rivalutazioni per conguaglio monetario consentite da periodiche normative.

Ciò determina un aumento dei mezzi propri dell'impresa (infatti il saldo di rivalutazione diviene una riserva) e quindi una maggior capitalizzazione della struttura finanziaria con una conseguente diminuzione del grado di indebitamento).

Tale discorso, ovviamente, non vale per gli interventi in c/canone poichè il bene di investimento acquisito in locazione finanziaria non entra nell'attivo di bilancio fino all'esercizio del diritto di riscatto. In quel momento può succedere che si creino riserve occulte a causa della sproporzione tra il valore del bene sul mercato e il suo valore a bilancio determinato da quello di riscatto.

Aspetti finanziari        Torna su

Il problema degli aspetti finanziari di un intervento di tipo agevolato si pone essenzialmente per i contributi in c/interessi, in quanto collegati ad un contratto di finanziamento. Infatti, la problematicità finanziaria di interventi in c/capitale, in c/gestione, in c/imposte e in c/canone risulta essere per la stessa natura di tali strumenti assai più limitata.

Un finanziamento agevolato impone la valutazione di svariati elementi come il tasso, il tipo di rata e cioè la flessibilità del rimborso o, ancora, l'utilizzo della capacità di credito.

Il tasso può essere fisso o variabile: in molti casi il tasso negli interventi agevolati risulta essere fisso, in quanto viene determinato su una base variabile (tasso di riferimento) a una certa data e rimane valido per tutta la durata del finanziamento. In casi più rari, il tasso è invece variabile e quindi meno foriero di rischio di interesse poichè sempre legato all'andamento del mercato finanziario.

Quanto alle caratteristiche del piano di ammortamento, esso può essere sostanzialmente di due tipi: piano francese o americano. Il primo è caratterizzato da tasso fisso, rata costante nel tempo formata da una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. Si tratta di un piano gradito alle imprese con flussi di cassa costanti nel tempo.

Il piano americano, invece, è in genere legato ad un tasso variabile, prevede rate descrescenti nel tempo, con una quota capitale costante.

Le imprese che utilizzano questa forma di rimborso dovrebbero essere preferibilmente quelle che presentano flussi di cassa piuttosto irregolari nel tempo e che, comunque, dispongano a breve di una discreta liquidità, visto che l'impegno finanziario maggiore riguarda il primo periodo.

Passando ora a considerare l'assorbimento della capacità di credito da parte dello strumento agevolato, risulta chiaro che l'intervento in c/interessi presupponga un utilizzo della suindicata capacità.

Risulta altresì evidente che è assai più opportuno intaccare la propria capacità di credito o riserva fido con uno strumento a condizioni agevolate piuttosto che con uno a condizioni di mercato. Fa eccezione in quest'ambito la legge 1329/65 (Sabatini) che, pur prevedendo contributi in abbattimento interessi, non intacca le capacità di credito del beneficiario finale poichè l'affidamento da parte dell'istituto di credito avviene, tranne casi particolari, in capo al fornitore. Questo problema non si pone riguardo agli interventi in c/canone, in c/capitale, in c/imposte e in c/gestione, che hanno effetti solo da un punto di vista reddituale.

L'intervento in c/interessi determina poi un ulteriore problema, magari più marginale, come quello relativo al pagamento di una penale in caso di uscita anticipata dal finanziamento. La ratio di questo provvedimento sta nei costi che l'istituto di credito deve sostenere per la perdita dell'operazione e per lo sfasamento che si crea fra le operazioni di impiego e di raccolta a causa dell'uscita anticipata. La penale in oggetto si configura in genere come una percentuale da applicarsi al capitale residuo da rimborsare anticipatamente e che quindi il soggetto beneficiario farebbe bene a valutare prima di firmare il contratto di finanziamento, assicurandosi che essa corrisponda a valori di ragionevolezza.

Infine, esiste un problema inerente alla possibilità di cumulo tra più agevolazioni; infatti, in genere l'utilizzo di un determinato provvedimento agevolato preclude l'accesso ad un altro per il principio del divieto di duplicazione d'intervento.

Esistono delle eccezioni: il divieto di cumulo è previsto, in genere, per agevolazioni che, quand'anche provenienti da enti diversi, risultino a carico del bilancio dello Stato. E' invece possibile, in genere, un cumulo fra strumenti nazionali e strumenti comunitari, di norma in misura non superiore al 49% (75% talora nelle regioni del Mezzogiorno) del valore dell'investimento.

Aspetti fiscali e contabili         Torna su

Per fare chiarezza sugli aspetti fiscali e contributi relativi agli strumenti di incentivazione, occorre suddividerli secondo l'unica distinzione valida sotto il profilo tributario:

a. contributo in c/esercizio

b. contributo in c/capitale:

    b1. contributo in c/impianti

    b2. contributo in liberalità

I contributi in c/esercizio sono assoggettabili a tassazione nell'esercizio in cui ne viene notificata la concessione e poi vengono imputati al conto economico per competenza.

Il regime tributario applicabile ai proventi conseguiti a titolo di contributi in c/capitale, così come previsto dal provvedimento collegato alla finanziaria per il 1998, è stato sostanzialmente modificato, con effetti innovativi sia sulla fiscalità delle imprese sia sui criteri di formazione dei bilanci.

Il nuovo regime tributario dei proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributi in c/capitale previsto dal T.U.I.R. risulta ora caratterizzato nel modo seguente:

· i contributi in c/impianti non concorrono più alla formazione del reddito d'impresa e, correlativamente, il costo ammortizzabile dei beni strumentali deve essere computato al netto degli "eventuali contributi" ricevuti;

· i contributi in liberalità concorrono a formare il reddito dell'esercizio in cui sono stati incassati e nei successivi, ma non oltre il quarto, per l'intero ammontare, fatte salve le agevolazioni connesse alla realizzazione di investimenti produttivi ex lege 218 del 6.3.1978, ancora spettanti in via residuale.

* Contributi in c/impianti

L'aggravio tributario che le nuove disposizioni generano per le imprese è commisurato nel mancato concorso, tra i componenti negativi di reddito, degli ammortamenti in passato computabili anche sulle somme accantonate in sospensione d'imposta.

* Contributi in liberalità

Continuano ad essere tassabili col criterio di cassa, fermo restando la facoltà di dilazionare tale imposizione fino a 5 quote costanti, ma la novità normativa costituita dall'abrogazione della disposizione che ne consentiva l'accantonamento in un'apposita riserva in sospensione d'imposta fino al 50% delle somme spettanti, ne richiede il concorso al reddito per il loro intero ammontare.

I NUOVI CRITERI DI CONTABILIZZAZIONE

I criteri di contabilizzazione devono tener conto della singola fattispecie di contributi e devono altresì considerare il verificarsi o meno di una coincidenza temporale tra principio economico della competenza e principio fiscale della cassa.

I principi contabili prevedono le seguenti modalità alternative di contabilizzazione dei contributi in c/capitale:

a. quelli internazionali, la loro inclusione nel costo dei beni, con successivo concorso degli stessi al risultato di esercizio quali ricavi differiti da riscontare in correlazione all'ammortamento effettuato;

b. quelli nazionali, in aggiunta al procedimento di cui sopra, anche la loro diretta imputazione a riduzione del costo dei beni, con ammortizzabilità del solo ammontare netto dello stesso.

* Contributi in c/impianti

Esempio (metodo contabile a):

Se il costo di un bene ammortizzabile è formato nel seguente modo:

- costo del bene al netto del contributo 900
- contributo erogato 100
- Totale 1.000

e la misura della quota di ammortamento è del 10%, occorre procedere nel seguente modo:

1. nel primo bilancio si deve:

- rilevare il costo degli impianti

1.000

- calcolare una quota di ammortamento

100

- rilevare ricavi in quote proporzionali all'ammortamento fiscalmente ammesso (100:10)

10

- rilevare risconti passivi da rinviare ai bilanci futuri per la differenza (100-10) di contributi non computati nel conto economico

90

in ciascuno dei bilanci successivi, tenuto conto dei risconti passivi (90) già rilevati, si deve contabilizzare una quota di ricavi differiti (10) a Conto economico corrispondente all'ammontare (10) della quota di ammortamento del periodo fiscalmente ammessa.

In tal modo, l'acquisizione di contributi in c/capitale non genera, di per sè, un immediato arricchimento (né economico, né patrimoniale) dell'impresa, atteso che ciò si verifica soltanto mano a mano che si procederà all'ammortamento del bene di riferimento, avuto riguardo al suo costo computato al lordo del contributo medesimo.

Più precisamente, le scritture contabili da effettuare sono le seguenti:

Acquisto degli impianti

Impianti

1.000

 

Debiti

1.000

Riscossione del relativo contributo

Banca

100

Contributi

100

Computo dell'ammortamento

Ammortamento

100

Impianti

10

Frazionamento del contributo rinviato quali ricavi da riscontare

Contributi

90

Risconti passivi

90

Succesiva imputazione al conto economico di una quota dei ricavi riscontati

Risconti passivi

10

 

Altri ricavi e proventi

10

Ai fini tributari, avuto riguardo al momento dell'acquisizione del diritto al contributo (criterio civilistico della competenza) e al momento di percezione dello stesso (criterio tributario della cassa), occorre apportare le seguenti variazioni al reddito d'impresa:

a. se criteri di competenza e di cassa coincidono:

- variazioni in aumento (10), per la parte degli ammortamenti non deducibili;

- variazioni in diminuzione (10), per i corrispondenti ricavi non tassabili;

b. se criteri di competenza e di cassa risultano temporalmente sfasati, soltanto la variazione in diminuzione per i ricavi non tassabili (10) imputabili all'esercizio; in tali circostanze, relativamente agli ammortamenti, occorre tener presente che:

- nell'esercizio di acquisto del bene e di mancato incasso del relativo contributo, rilevano anche fiscalmente quelli computati in bilancio sull'intero costo al lordo (1.000) del contributo stesso;

- al decorrere dall'esercizio di incasso del contributo, rilevano fiscalmente quelli calcolati sul costo al netto (900) del contributo medesimo; in tal caso, in coda al procedimento di ammortamento, occorrerà poi recuperare a tassazione la parte di ammortamento già legittimamente dedotto in via anticipata.

L'adozione del metodo contabile b (in aggiunta al procedimento appena esaminato anche la diretta imputazione dei contributi in c/capitale a riduzione del costo dei beni con ammortizzabilità del solo ammontare netto dello stesso) comporta la mera rateizzazione del costo di acquisto dei beni, per cui le scritture contabile da effettuare sono le seguenti:

Acquisto dei beni

Impianti

1.000

 

Debiti

1.000

Incasso del contributo

Banca

100

Impianti

100

In tal modo, ai fini tributari, si verifica un'automatica indifferenza impositiva.

Occorre, tuttavia, tener presente che in presenza di redditi esenti, si ha convenienza all'adozione del metodo contabile a, in quanto questo migliora l'indice di deducibilità fiscale degli oneri finanziari e delle spese generali.

* Contributi in liberalità

Trattandosi di contributi in c/capitale, la loro corretta individuazione non appare agevole; risultando comunque evidente che non deve trattarsi di somme che assumono rilevanza economica in un'unica soluzione; si deve perciò immaginare una loro contabilizzazione secondo i criteri alternativi di seguito indicati.

Qualora sia individuabile l'arco temporale in cui i contributi devono riverberare la loro utilità, occorre rilevare:

Banca

......

 

Contributi c/capitale

......

e, per la quota di competenza dell'esercizio

Contributi c/capitale

......

Risconti passivi

......

Se il citato periodo di riferimento è della durata massima di 5 esercizi, non occorre effettuare nessuna variazione in aumento dell'imponibile fiscale; nel caso, invece, detta durata fosse superiore a tale limite si renderebbero necessarie le opportune variazioni fiscali per ricondurre la tassazione dei contributi in un massimo di 5 quote costanti.

Qualora, invece, non sia individuabile l'arco temporale in cui i contributi devono riverberare la loro utilità, occorre rilevare:

Banca

......

 

Riserva contributi

......

Fondo imposte differite

......

Anche in tali circostanze, si deve in ogni caso ricorrere all'effettuazione delle necessarie variazioni fiscali in aumento, atteso che il contributo non risulta interessare il conto economico.

LA NORMATIVA ANTIMAFIA NEL CREDITO AGEVOLATO ALLE IMPRESE

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Il decreto legislativo 8.8.1994 n. 490, integrato poi dalla circolare n. 559 del 14.12.1994 del Ministero dell'Interno, ha stabilito la nuova normativa antimafia, per cui:

1. Qualora l'importo dell'agevolazione non sia superiore a L. 50.000.000, l'istanza non dovrà essere corredata da alcuna documentazione "antimafia".

2. Qualora l'importo dell'agevolazione sia superiore a L. 50.000.000 ma inferiore o uguale a L. 300.000.000, l'istanza dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

2.1 - certificato d'iscrizione dell'impresa al Registro ditte della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio (ovvero certificato del Tribunale), rilasciato in data non anteriore a 3 mesi, dal quale risultino i legali rappresentanti e tutti gli eventuali componenti l'organo amministrativo, nonchè l'eventuale direttore tecnico dell'impresa;

2.2 - modello di cui all'allegato 1 contenente la trascrizione delle complete generalità dei soggetti risultanti dal certificato previsto al precedente punto.

3. Qualora l'importo dell'agevolazione sia superiore a L. 300.000.000, l'istanza dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

3.1 - certificato di iscrizione dell'impresa al Registro ditte della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio (ovvero certificato del Tribunale), rilasciato in data non anteriore a 3 mesi, dal quale risultino i legali rappresentanti e tutti gli eventuali componenti l'organo amministrativo, nonchè l'eventuale direttore tecnico dell'impresa;

3.2 - certificati anagrafici di stato di famiglia (recanti le complete generalità degli interessati) relativi ai soggetti indicati al precedente punto;

3.3 - dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sottoscritte da ciascuno dei predetti soggetti attestanti la non sussistenza o la sussistenza e le esatte generalità "dei familiari, anche di fatto, conviventi nel territorio dello Stato". La sottoscrizione di tale dichiarazione deve essere autenticata con le modalità dell'art. 20 della legge 4.1.1968 n. 15;

3.4 - modello di cui all'allegato 2 contenente la trascrizione delle complete generalità dei soggetti risultanti dai documenti previsti ai precedenti punti.

In sostituzione dei certificati di stato famiglia, potrà essere ritenuta valida la dichiarazione di cui al punto 3.3, purchè integrata con le generalità di tutti i soggetti interessati e redatta secondo lo schema di cui all'allegato 3.

In relazione a quanto sopra esposto, si precisa che i destinatari delle disposizioni in parola sono:

· per le ditte individuali, il titolare;

· per le società in accomandita semplice, il o i soci accomandatari, l'eventuale direttore tecnico, nonchè le società medesime;

· per le società in nome collettivo tutti i soci, l'eventuale direttore tecnico, nonchè le società medesime;

· per le società di capitali e per le cooperative, le società medesime, il legale rappresentante, nonchè tutti gli altri componenti l'organo di amministrazione e l'eventuale direttore tecnico;

· per i consorzi e le società consortili, il legale rappresentante, gli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, l'eventuale direttore tecnico, nonchè ciascuno dei consorziati che detenga una partecipazione superiore al 10% ed i soci o i consorziati, per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione.

IL SESTO PROGRAMMA QUADRO PER LA RICERCA E LO SVILUPPO TECNOLOGICO 

Ø      Caratteristiche ed obiettivi

Il Sesto Programma Quadro è stato realizzato per promuovere l’obiettivo fissato dall’art. 163 del Trattato di Maastricht di “rafforzare le basi scientifiche e tecnologiche dell’industria della Comunità, di favorire lo sviluppo della sua competitività internazionale e di promuovere le azioni di ricerca.

Il programma è strutturato nelle seguenti tre sezioni:

·         concentrare e integrare la ricerca della Comunità;

·         strutturare lo Spazio Europeo della ricerca;

·         rafforzare le basi dello Spazio Europeo della ricerca.

Al fine di contribuire allo sviluppo delle PMI nella società della conoscenza e all’utilizzo del potenziale economico delle PMI in un’Unione Europea allargata e integrata in modo migliore, viene incoraggiata la partecipazione delle PMI, comprese le piccole imprese, le microimprese e le imprese artigianali, a tutte le aree del sesto programma quadro e a tutti gli strumenti, in particolare nel contesto delle attività svolte nelle aree tematiche prioritarie, nello spirito della “scala di eccellenza”.

Ø      La struttura e la dotazione finanziaria

Struttura VI Programma Quadro – Azione diretta CCR – Programmi tematici

 Concentrare ed integrare la ricerca della Comunità (Priorità tematiche)

 ·         Scienze della vita, genomica e biotecnologie per la salute

-          Genomica avanzata e sue applicazioni per la salute

-          Lotta contro le principali malattie

Obiettivo di questa tematica è di aiutare l’Europa a valorizzare, mediante attività integrante di ricerca, i risultati delle scoperte realizzate nella decodificazione dei genomi, degli organismi viventi, soprattutto a vantaggio della salute e dei cittadini al fine di rafforzare la competitività dell’industria biotecnologica europea. Verrà data particolare importanza alla ricerca volta a trasferire i dati della conoscenza di base alla fase di applicazione (approccio traslazionale) per consentire progressi reali, costanti e coordinati a livello europeo nel campo della medicina e migliorare la qualità della vita.

 ·         Tecnologie per la società dell’informazione (TSI)

 Obiettivo di questa tematica e di incentivare in Europa lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni hardware e software alla base della costruzione della Società dell’informazione, al fine di rafforzare la competitività dell’industria europea.

 ·         Nanotecnologie e nanoscienze, materiali multifunzionali basati sulla conoscenza e nuovi processi e dispositivi di produzione

Obiettivo di questa tematica è aiutare l’Europa a dotarsi di una massa critica di capacità necessaria per sviluppare e valorizzare, all’insegna dell’eco-efficienza e della riduzione delle emissioni di sostanze pericolose nell’ambiente, le tecnologie di punta alla base dei prodotti, servizi e processi di fabbricazione dei prossimi anni, basati sulla conoscenza.

 ·         Aeronautica e spazio

 Obiettivo di questa tematica è duplice: consolidare, integrando le sue attività di ricerca, le basi scientifiche e tecnologiche dell’industria europea nel settore aeronautico e spaziale, incoraggiando la maggiore competitività di detta industria a livello internazionale; contribuire a valorizzare il potenziale di ricerca europeo in questo settore ai fini di una maggior sicurezza e una migliore tutela dell’ambiente.

 ·         Qualità e sicurezza alimentare

 Obiettivo di questa tematica è contribuire a stabilire le basi scientifiche e tecnologiche integrate necessarie per lo sviluppo di una catena di produzione e distribuzione, non inquinante, di alimenti più sicuri, più sani e variati, compresi gli alimenti provenienti dal mare, e per la gestione dei rischi legati all’alimentazione, ricorrendo in particolare agli strumenti della biotecnologia e tenendo conto dei risultati della ricerca post-genomica, nonchè per la gestione dei rischi per la salute legati alle alterazioni dell’ambiente.

 ·         Sviluppo sostenibile, cambiamento globale ed ecosistemi

-          Sistemi energetici sostenibili

-          Trasporti di superficie sostenibili

-          Cambiamento globale ed ecosistemi

Obiettivo di questa tematica è rafforzare le capacità scientifiche e tecnologiche necessarie affinchè l’Europa possa realizzare uno sviluppo sostenibile integrando i suoi obiettivi ambientali, economici e sociali con particolare riguardo alle energie rinnovabili, ai trasporti e alla gestione sostenibile delle risorse terrestri e marine dell’Europa.

·         Cittadini e governance nella società della conoscenza

Obiettivo di questa tematica è di mobilitare in un sforzo coerente le capacità di ricerca europee, con la loro ricchezza e diversità, nel campo delle scienze economiche, politiche, sociali e nelle scienze umane che sono necessarie per comprendere e gestire le problematiche legate allo sviluppo della società della conoscenza e ai nuovi tipi di rapporti tra i cittadini, da una parte e tra i cittadini e le istituzioni, dall’altra.

·         Attività specifiche riguardanti un settore di ricerca più ampio

-          Politiche di sostegno e anticipazione delle esigenze scientifiche e tecnologiche

-          Attività orizzontali di ricerca per le PMI

-          Misure specifiche a sostegno della cooperazione internazionale

-          Attività non nucleari del Centro Comune di ricerca

Strutturare lo Spazio Europeo della ricerca

·         Ricerca e innovazione

Obiettivo di questa tematica è incentivare nell’ambito della Comunità ed in particolar modo nelle regioni meno sviluppate, l’innovazione tecnologica, la valorizzazione dei risultati della ricerca, il trasferimento delle conoscenze e delle tecnologie, nonchè l’istituzione di imprese tecnologiche. L’innovazione costituisce, inoltre, uno dei principali elementi di tutto il programma.

·         Risorse umane

Obiettivo di questa tematica è sostenere lo sviluppo di risorse umane abbondanti e di livello mondiale incentivando la mobilità transnazionale ai fini della formazione, dello sviluppo delle competenze o del trasferimento delle conoscenze, in particolare tra settori diversi, sostenendo l’eccellenza scientifica e contribuendo a rafforzare l’interesse che l’Europa suscita nei ricercatori di paesi terzi.

·         Infrastrutture di ricerca

Obiettivo di questa tematica è di contribuire alla creazione di un tessuto di infrastrutture di ricerca di altissimo livello in Europa e di incentivare il loro uso ottimale su scala europea.

·         Scienza e società

Obiettivo di questa tematica è di incoraggiare lo sviluppo in Europa di relazioni armoniose tra scienza e società, l’apertura nei confronti dell’innovazione e il contributo alla capacità di riflessione e risposta critica della scienza alle preoccupazioni della società grazie all’istituzione di nuove relazioni e di un dialogo consapevole tra ricercatori, industriali, responsabili politici e cittadini.

Rafforzare le basi dello Spazio Europeo della ricerca

·         Sostegno al coordinamento delle attività

·         Sostegno allo sviluppo coerente delle politiche

Oltre a queste priorità tematiche, va menzionato il programma specifico relativo all’azione diretta svolta dal Centro Comune di Ricerca (CCR) e il programma corrispondente alle attività concernenti il trattato EURATOM che coprono azioni di ricerca e di formazione nel settore nucleare.

Ø      Concentrare e integrare la ricerca della Comunità

(in mln di euro)

 

Concentrare e integrare la ricerca della Comunità

 

 

13.345

 

Priorità tematiche (1)

 

11.285

 

1

Scienze della vita, genomica e biotecnologie per la salute (2)

·         Genomica avanzata e sue applicazioni per la salute

·         lotta contro le principali malattie

 

2.255

1.100

1.155

 

 

2

Tecnologie per la società dell’informazione (3)

3.625

 

 

3

Nanotecnologie e nanoscienze, materiali multifunzionali basati sulla conoscenza e nuovi processi e dispositivi di produzione

 

 

1.300

 

 

4

Aeronautica e spazio

1.075

 

 

5

Qualità e sicurezza alimentare

685

 

 

6

Sviluppo sostenibile, cambiamento globale ed ecosistemi

·         sistemi energetici sostenibili

·         trasporti di superficie sostenibili

·         cambiamento globale ed ecosistemi

2.120

810

610

700

 

 

7

Cittadini e governance nella società della conoscenza

225

 

 

 

Attività specifiche riguardanti un settore di ricerca più ampio

 

 

1.300

 

 

Sostegno politico e anticipazione delle esigenze scientifiche e tecnologiche

 

555

 

 

 

Attività orizzontali di ricerca per le PMI

430

 

 

 

Misure specifiche a sostegno della cooperazione internazionale (4)

 

315

 

 

 

Attività non nucleari del Centro Comune di Ricerca

 

760

 

(1)     Di cui almeno il 15% destinato alle PMI

(2)     Compreso un importo massimo di 400 mln di euro per la ricerca sul cancro

(3)     Compreso un importo massimo di 100 mln di euro per lo sviluppo di Géant e GRID

(4)     Questo importo di 315 mln di euro finanzierà la cooperazione internazionale con i PVS, i paesi mediterranei, la Russia e i NSI. Altri 285 mln di euro sono destinati alla partecipazione dei paesi terzi alle “Priorità tematiche” e alle “Attività specifiche riguardanti un settore di ricerca più ampio”, per un importo totale di 600 mln di euro assegnato alla cooperazione internazionale.

 

Ø      Strutturare lo Spazio Europeo della ricerca

(in mln di euro)

 

Strutturare lo Spazio Europeo della ricerca

 

 

2.605

 

Ricerca e innovazione

290

 

 

 

Risorse umane

1.580

 

 

 

Infrastrutture di ricerca (1)

655

 

 

 

Scienza e società

80

 

 

(1)     Compresi un importo massimo di 200 mln di euro per l’ulteriore sviluppo di Géant e GRID

 

Ø      Rafforzare le basi dello Spazio Europeo della ricerca

 

 

Rafforzare le basi dello Spazio Europeo della ricerca

 

 

320

 

Sostegno al coordinamento delle attività

270

 

 

 

Sostegno allo sviluppo coerente delle politiche

50

 

 

Caratteristiche della ricerca comunitaria    Torna su

Le caratteristiche principali della ricerca comunitaria, in corrispondenza con i principi e gli obiettivi delle politiche comunitarie sono quattro.

Caratteristiche della ricerca comunitaria

Compartecipazione

 

Transnazionalità

 

Innovazione

 

Precompetitività

Compartecipazione. La Commissione Europea diventa partner del progetto. Inoltre, a testimonianza dello specifico coinvolgimento e dell’interesse al raggiungimento degli obiettivi prefissati, tutti i soggetti partecipanti all’esecuzione dei lavori devono contribuire con risorse proprie al progetto.

Transnazionalità. I progetti coinvolgono più partners, appartenenti ad almeno due Stati membri dell’Unione Europea, o uno Stato membro e uno Stato associato (con possibilità di partecipazione, a particolari condizioni, anche di altri Paesi con i quali esistono accordi specifici). Con questa condizione si mira a favorire la coesione a livello europeo tra i vari soggetti attivi nel campo scientifico e industriale.

Innovazione. L’obiettivo è quello di favorire l’innovazione attraverso ricerche che conducano a risultati in grado di realizzare un salto di qualità nell’applicazione tecnologica, con un elevato potenziale innovatore per migliorare la competitività internazionale dell’industria europea e per rispondere alle necessità e alle problematiche della società.

Precompetitività. Significa che i lavori previsti non devono servire direttamente all’introduzione sul mercato dei prodotti o dei procedimenti sviluppati. Per i programmi di tipo specificatamente industriale l’obiettivo dev’essere rivolto al mercato, anche se il progetto non deve comprendere le fasi di commercializzazione, ma limitarsi a verifiche sperimentali attraverso prototipi, impianti pilota, ecc.

Le modalità di partecipazione    Torna su

Le modalità di attuazione delle attività di ricerca e di sviluppo tecnologico di distinguono in:

- azioni dirette, cioè le attività eseguite direttamente dalla Commissione attraverso il Centro Comune di Ricerca (CCR);

- azioni indirette, cioè quelle attività “eseguite da terzi nel contesto di contratti conclusi con la Comunità, con l'eventuale partecipazione del CCR".

Tralasciando le azioni dirette (in quanto ricadono sotto la responsabilità diretta del CCR, come ricerca propria della Commissione), si riportano, qui di seguito, tutte le modalità della partecipazione finanziaria della Comunità corrispondenti ad azioni indirette.

Il Quinto Programma Quadro prevedeva le seguenti modalità di partecipazione:

 ·         Azioni a compartecipazione finanziaria

·         Incentivazione tecnologica per le PMI

·         Borse di studio per la formazione

·         Sostegno alle reti di formazione e alle reti telematiche

·         Azioni concertate

·         Misure di accompagnamento

·         Cluster

La Comunità Europea, con l’adozione del Sesto Programma Quadro, ha deciso di integrare la gamma degli strumenti con quelli di seguito indicati:

·         Reti di eccellenza

·         Progetti integrati

·         Progetti specifici mirati nel campo della ricerca o dell’innovazione

·         Progetti di ricerca specifica per le PMI

·         Azioni volte a favorire le risorse umane e la mobilità

·         Azioni di coordinamento

·         Azioni di sostegno specifico

·         Iniziative integrate di infrastruttura

Per quanto riguarda la ricerca nelle aree tematiche prioritarie:

-          è riconosciuta l’importanza dei nuovi strumenti (progetti integrati e reti di eccellenza) in quanto mezzo prioritario per il raggiungimento degli obiettivi della creazione della massa critica, della semplificazione della gestione e del conferimento, attraverso la ricerca comunitaria, di un valore aggiunto europeo rispetto all’azione a livello nazionale, nonchè dell’integrazione delle capacità di ricerca. La dimensione dei progetti non costituisce tuttavia un criterio di esclusione e l’accesso ai nuovi strumenti è garantito per le PMI e soggetti più piccoli;

-          i nuovi strumenti saranno utilizzati dall’inizio del Sesto Programma Quadro per ciascun tema e laddove lo si ritenga opportuno, in quanto mezzo prioritario, mantenendo nel contempo il ricorso ai progetti specifici mirati nel campo della ricerca e delle azioni di coordinamento.

Le attività di ricerca in settori che comportano “Attività specifiche riguardanti un settore di ricerca più ampio” assumeranno la forma di progetti specifici mirati nel campo della ricerca, di progetti di ricerca specifica per le PMI. Le reti di eccellenza e i progetti integrati, tuttavia, potranno essere usati in determinati casi debitamente giustificati allorchè l’obiettivo in questione può essere raggiunto più efficacemente attraverso questi strumenti.

Le attività previste dalle tematiche “Strutturare lo Spazio Europeo della ricerca” e “Rafforzare le basi dello Spazio europeo della ricerca” assumeranno la forma di progetti specifici mirati nel campo della ricerca o dell’innovazione, di iniziative integrate di infrastruttura, di azioni volte a favorire le risorse umane e la mobilità.

Reti di eccellenza

Lo scopo delle reti di eccellenza è rafforzare e sviluppare l’eccellenza scientifica e tecnologica della Comunità mediante l’integrazione, a livello europeo, di capacità di ricerca attualmente esistenti o emergenti a livello nazionale e regionale. Ciascuna rete mirerà inoltre a far progredire le conoscenze in un particolare settore riunendo una massa critica di capacità. Le reti di eccellenza favoriranno la cooperazione tra le capacità di eccellenza delle università, dei centri di ricerca, delle imprese, comprese le PMI, e delle organizzazioni scientifiche e tecnologiche. Le attività in questione saranno generalmente orientate verso obiettivi pluridisciplinari a lungo termine, piuttosto che verso risultati predefiniti in termini di prodotti, processi o servizi.

Una rete di eccellenza sarà attuata da un programma comune di attività che comporterà alcune o, ove opportuno, tutte le capacità e attività di ricerca dei partecipanti nel pertinente settore necessarie a raggiungere una massa critica di competenze e un valore aggiunto europeo. Un programma comune di attività potrebbe mirare alla creazione di un centro virtuale di eccellenza autonomo tramite il quale sviluppare i mezzi necessari per conseguire un’integrazione duratura delle capacità di ricerca.

 Un programma comune includerà necessariamente le attività mirate all’integrazione nonchè quelle relative alla propagazione dell’eccellenza e alla diffusione dei risultati all’esterno della rete.

 Progetti integrati

 I progetti integrati sono intesi a imprimere un maggior slancio alla competitività della Comunità o ad affrontare le principali esigenze della società mobilitando una massa critica di risorse e competenze di sviluppo delle attività di ricerca e tecnologiche. Ciascun progetto integrato dovrebbe essere contraddistinto da obiettivi scientifici e tecnologici chiaramente definiti e dovrebbe essere mirato a conseguire risultati specifici in termini, per esempio, di prodotti processi o servizi. In funzione di tali obiettivi, i progetti in questione possono includere attività di ricerca a più lungo termine o a “rischio più elevato”.

 I progetti integrati dovrebbero comprendere una serie di singole azioni, variabili per dimensione e struttura in funzione dei compiti da svolgere, ciascuna delle quali intesa a trattare differenti aspetti della ricerca necessaria per conseguire obiettivi globali comuni; tale serie deve formare un insieme coerente, attuato in stretto coordinamento.

 Le attività condotte nel quadro di un progetto integrato dovrebbero comportare attività di ricerca e, ove opportuno, di sviluppo tecnologico e/o di dimostrazione, attività di gestione e valorizzazione delle conoscenze per promuovere l’innovazione e qualsiasi altro tipo di attività direttamente legate agli obiettivi del progetto integrato.

I progetti integrati avranno un elevato livello di autonomia gestionale oltre che, ove opportuno, la possibilità di adattare i partner e i contenuti del progetto. La loro attuazione avverrà in base a piani di finanziamento globali che comportino preferibilmente una notevole mobilitazione di fondi pubblici e privati, nonchè il ricorso a sistemi di collaborazione o finanziamento quali Eureka, BEI e FEI.

 Progetti specifici mirati nel campo della ricerca o dell’innovazione

 I progetti specifici mirati nel campo della ricerca sono intesi a migliorare la competitività europea. Essi dovrebbero concentrarsi su settori chiaramente definiti e assumeranno una o l’altra delle due forme seguenti o entrambe combinate:

a.      progetto di ricerca e sviluppo tecnologico destinato ad acquisire nuove conoscenze per migliorare in modo considerevole o mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi per rispondere ad altre esigenze della società e delle politiche comunitarie;

b.      progetto di dimostrazione destinato a comprovare la validità delle nuove tecnologie che offrono un vantaggio economico potenziale ma che non possono essere commercializzate come tali.

 

Progetti di ricerca specifica per le PMI

I progetti di ricerca specifica per le PMI possono assumere una o l’altra delle forme seguenti:

a.      progetti di ricerca cooperativa condotti a beneficio di alcune PMI su argomenti di interesse comune;

b.      progetti di ricerca collettiva condotti a beneficio di associazioni o gruppi industriali in interi settori dell’industria in cui predominano le PMI.

Azioni volte a favorire le risorse umane e la mobilità

Le azioni volte a favorire e sviluppare le risorse umane e la mobilità saranno condotte a scopi di formazione, sviluppo delle competenze o trasferimento delle conoscenze. Consisteranno in un sostegno ad azioni condotte da persone fisiche, strutture di accoglienza, tra cui reti di formazione, come pure da squadre europee di ricerca.

Azioni di coordinamento

Le azioni di coordinamento comprenderanno attività quali l’organizzazione di conferenze e riunioni, la realizzazione di studi, scambi di personale, scambio e diffusione di buone pratiche, creazione di sistemi di informazione e di gruppi di esperti e potranno includere, se necessario, un sostegno alla definizione, all’organizzazione e alla gestione di iniziative congiunte o comuni.

Azioni di sostegno specifico

Le azioni di sostegno specifico integreranno l’attuazione del Sesto Programma Quadro e possono essere utilizzate per contribuire a preparare le attività future della politica comunitaria di ricerca e sviluppo tecnologica, comprese quelle di controllo e di valutazione.

Queste azioni, che possono combinarsi a seconda dei casi, consistono, in particolare, in conferenze, seminari, studi e analisi, premi e concorsi scientifici di alto livello, gruppi di lavoro e di esperti, sostegno operativo e attività di diffusione, informazione e comunicazione. Possono altresì includere azioni di sostegno alle infrastrutture di ricerca riguardanti, per esempio, l’accesso transnazionale o lavori tecnici preparatori (tra cui studi di fattibilità) e lo sviluppo di nuove infrastrutture.

 Iniziative integrate di infrastruttura

Le iniziative integrate di infrastruttura dovrebbero combinare in una sola azione una serie di attività essenziali al rafforzamento e allo sviluppo di infrastrutture di ricerca, per la prestazione di servizi su scala europea. A questo scopo, dovrebbero combinare attività di messa in rete con attività di sostegno (come quelle relative all’accesso transnazionale) o attività di ricerca necessarie al miglioramento delle prestazioni delle infrastrutture, escluso tuttavia il finanziamento di investimenti per nuove infrastrutture che possono essere finanziate solo come azioni di sostegno specifico. Comprenderanno anche un aspetto di diffusione delle conoscenze presso utilizzatori potenziali, compresa l’industria ed in particolare le PMI.

L'ITER PROCEDURALE PER LE PROPOSTE DI RICERCA    Torna su

Affinché una domanda di finanziamento inoltrata alla Commissione Europea possa avere serie possibilità di essere accolta è necessario, ovviamente, preparare una buona proposta, che soddisfi non solo tutte le condizioni formali e sostanziali richieste, ma abbia anche un contenuto interessante e una presentazione adeguata.

L’approccio più promettente non è sicuramente quello di andare prima di tutto alla ricerca di un finanziamento o di considerare la partecipazione a un progetto comunitario esclusivamente come una sovvenzione.

- Gli aspetti da conoscere prima di presentare una domanda di finanziamento   

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- Avere un’esatta informazione. Vi sono imprenditori che, sebbene a conoscenza delle forme di finanziamento offerte dai Programmi comunitari, non possono sfruttarle poiché si presentano in un momento in cui i bandi sono chiusi o dopo che sono cambiati gli obiettivi prioritari del programma di interesse. E’ quindi utile cercare il canale informativo più adatto e confacente, stabilire un contatto e basarsi su di esso per ricevere l’informazione tempestiva, mirata, precisa e completa.

- La forte competizione dovuta all’elevato numero di proposte che vengono inoltrate alla Commissione Europea; a causa delle richieste di intervento, che superano i fondi messi a disposizione dall’Unione, la probabilità che una domanda venga accolta e finanziata è di circa il 20-30%.

- L’elevato grado di innovazione richiesto dalla Commissione può comportare un ostacolo all’ottenimento del contributo comunitario. L’idea all’origine di una proposta non sempre ha questa caratteristica, ma in ogni caso l’argomento va ben esaminato, poiché il giudizio finale potrebbe basarsi non tanto sull’aspetto puramente tecnologico, ma soprattutto sull’impatto finale relativo alla competitività industriale.

- Le priorità tematiche indicate dai programmi specifici comunitari e dalle proprie aree di interesse. E’ richiesta una piena conformità delle ricerche proposte agli obiettivi specifici dettagliatamente indicati nei Programmi di Lavoro; nel caso delle azioni a favore delle PMI vi è comunque una maggiore flessibilità ed è sufficiente una corrispondenza con gli obiettivi generali di un programma.

- La confidenzialità, poiché la preparazione di una proposta richiede discussioni e comunicazioni con terzi e, per quanto la Commissione garantisca la massima riservatezza, possono sempre verificarsi situazioni che non assicurano la necessaria segretezza delle informazioni.

- La tempistica. Non si tratta tanto del tempo richiesto dalla Commissione per prendere le decisioni, ma del tempo eventuale di attesa per la pubblicazione del bando adeguato. Inoltre, non essendovi retroattività, è necessario attendere la firma del contratto con la Commissione. Anche il tempo necessario per la preparazione della domanda, soprattutto quando non si è abituati ad operare nell’ambito di progetti di portata comunitaria, va tenuto in considerazione.

- La mancanza di retroattività per quanto si riferisce alla determinazione dei costi ammissibili: le spese sostenute prima della firma del contratto non possono essere, salvo casi particolari, oggetto di rimborso.

- La disponibilità di risorse e l’esperienza necessarie per la gestione di un progetto transnazionale, che può presentare difficoltà intrinseche nell’affrontare problematiche di ricerca avanzata. Occorre quindi una struttura organizzativa adeguata, sia in termini di risorse proprie che di personale e di mezzi.

- L’impegno finanziario necessario, che può essere solo parzialmente ridotto dall’intervento della Commissione.

- La modulistica, infine, soprattutto quando affrontata per la prima volta, può creare difficoltà legate alla sua compilazione e predisposizione.

- La scelta del programma     Torna su

Il primo elemento da valutare quando si affronta una domanda di finanziamento di un progetto di ricerca è l’individuazione del programma più confacente alla propria idea iniziale.

Nella scelta del programma e del relativo bando è da prendere in considerazione anche la dotazione finanziaria dei singoli bandi, per avere un’indicazione sul numero di progetti che potranno essere finanziati.

Un altro aspetto importante sul quale occorre una riflessione è la compatibilità dei tempi. Per l’ottenimento dei risultati del lavoro di ricerca attraverso la strada di un progetto comunitario è richiesto un impegno temporale scandito dalle diverse fasi dell’iter: eventuale attesa dell’apertura di un bando, tempi di preparazione indiretta e diretta della proposta, selezione e decisione relativamente ai progetti approvati, negoziazione del contratto, avvio dei lavori, svolgimento della ricerca e ottenimento dei risultati.

I partners     Torna su

Definito il progetto che si intende intraprendere, diventa importante tenere conto dei requisiti di base di una proposta: uno dei principali è quello della ricerca dei partners, nazionali e comunitari.

Con riferimento alla tipologia di progetto che si intende realizzare, l’imprenditore è in grado di definire preliminarmente gli apporti necessari per un’efficace esecuzione dei lavori: le conoscenze di base, le attrezzature principali, le risorse umane e finanziarie, ecc. E’ possibile così definire i partners ideali - indicandone competenze, tipologia e profili - con cui sia possibile creare un gruppo che lavora nell’interesse di ogni proponente ai fini dell’esecuzione del progetto comune.

Devono essere ricercati in particolare partners non italiani, che ormai sono necessari per assicurare la richiesta transnazionalità del progetto. Il numero dei partecipanti è in funzione dell’argomento di ricerca e anche del tipo di programma; il minimo di due partners di due Paesi diversi, formalmente corretto, può essere troppo scarso per garantire il carattere comunitario (ovviamente anche un numero troppo elevato di partecipanti è sconsigliato, per i dubbi legati alla effettiva possibilità di coordinamento e gestione del progetto stesso). La presenza di una PMI nel gruppo dei proponenti, così come l’integrazione tra Università e industria, è considerata generalmente elemento di priorità da parte della Commissione.

Il progetto trova un fattore di valutazione positivo allorchè i partecipanti contribuiscano in misura equilibrata all'iniziativa, sia in termini tecnici che finanziari.

Nel Quinto Programma Quadro è inoltre consigliabile e messa in particolare evidenza, la presenza nel consorzio di un utilizzatore finale, cioè di un’impresa o di un organismo che sia direttamente interessato e coinvolto nell’applicazione del risultato della ricerca stessa.

Nella valutazione dei partners un primo passo potrebbe essere quello di trovare i collaboratori fra gli organismi di vario tipo con cui si è già in contatto; in questo modo si potrebbero ridurre notevolmente i tempi della ricerca e, inoltre, si avrebbero maggiori garanzie per una più efficace gestione del progetto (grazie ai pregressi rapporti di collaborazione che legano i partecipanti al progetto).

La caratteristica che maggiormente differenzia la ricerca comunitaria dalle iniziative nazionali è la transnazionalità; ciò si concretizza attraverso progetti internazionali di una certa dimensione e con la partecipazione di diversi partners. Questo comporta ovviamente dei problemi (legati alla gestione complessiva del progetto, resa più difficoltosa a causa dell’appartenenza dei partners a Paesi differenti), ma anche aspetti positivi (come l’accrescimento delle conoscenze, l’ottimizzazione nell’uso delle competenze e la ripartizione dei costi tra i vari partecipanti con la possibilità di partecipare a progetti di dimensioni più elevate di quelle possibili ad un singolo soggetto).

Come si è visto in precedenza, l’individuazione dei partners è uno dei momenti fondamentali nella preparazione di un progetto. Visto che l’ulteriore requisito della transnazionalità costituisce spesso una barriera, la Commissione è intervenuta prevedendo, per taluni programmi, lo strumento delle “manifestazioni d’interesse”: in pratica, attraverso formulari prestabiliti, l’interessato può indicare l’area di ricerca o gli obiettivi del proprio progetto e il profilo del partner ricercato. Queste informazioni vengono raccolte dai servizi della Commissione (dalla direzione generale competente) o da organismi di riferimento relativi al programma specifico e vengono inserite in apposite banche dati comunitarie che ne garantiscono la massima diffusione.

Altre opportunità per reperire partner sono offerte, nel caso di particolari programmi, da quelle che in termini generali sono indicate come “proposer days” o “technological days/workshops”. Queste giornate sono organizzate dalla Commissione Europea e radunano rappresentanti di impresa, centri di ricerca, Università di tutta Europa che intendono avere contatti diretti con organismi interessati a progetti comunitari comuni.

Vale la pena di fare una considerazione finale: essendo il tempo necessario per la ricerca dei partner e per la messa a punto della collaborazione piuttosto lungo, è utile avviare un lavoro preparatorio ed esplorativo anche prima che un bando sia pubblicato o che siano disponibili tutte le informazioni dettagliate.

La redazione della proposta     Torna su

Una volta definita la struttura del progetto con i relativi compiti e fasi, il costo indicativo, raccolti i partners interessati, definito il coordinatore, è possibile passare alla compilazione dei moduli da presentare alla Commissione. Una parte della modulistica fornita dai servizi della Commissione ha un formato standard per tutti i programmi, così come la struttura della proposta deve seguire in generale linee abbastanza simili; queste dovranno ovviamente adattarsi alla grande varietà e differenza del contenuto tecnico e degli obiettivi dei vari programmi.

Il primo passo nella fase di preparazione della proposta consiste naturalmente in una lettura attenta di tutte le istruzioni contenute nella documentazione e allegate ai formulari riguardanti il programma e il bando specifico.

La formulazione delle proposte tende ad essere strutturata in modo sempre più uniforme, secondo le intenzioni della Commissione. In generale, anche se le denominazioni possono essere diverse a seconda dei programmi, le proposte per progetti di ricerca scientifica e tecnologica devono essere presentate in due parti:

Parte A: modulo finanziario e amministrativo

Questa parte contiene tutte le informazioni riguardanti il titolo del progetto, una sua breve descrizione, i nominativi del coordinatore e dei proponenti e il consuntivo delle spese previste.

Parte B: descrizione del contenuto scientifico e tecnico

Si tratta della descrizione della proposta, con tutti i dettagli tecnici e scientifici. Tra l’altro deve contenere le motivazioni, gli obiettivi, le precisazioni sullo stato dell’arte e sul grado d’innovazione, il programma dettagliato dei lavori previsti, la suddivisione dei compiti tra i partners, i risultati attesi, ecc., secondo uno schema previsto che indica anche la lunghezza del testo per i vari argomenti. E’ su questa parte che si basa la valutazione degli esperti della Commissione. Dato che la valutazione avviene senza possibilità di dialogo con i proponenti, è necessario verificare che il testo, i riferimenti e ogni dato fornito nella proposta siano ben comprensibili e completi di chiarimenti e definizioni, senza lasciare adito a dubbi. Per i proponenti industriali è importante indicare le strategie dell’azienda per quanto riguarda la compatibilità con gli obiettivi del progetto ed indicando l’importanza del progetto stesso in relazione ai programmi a medio termine dell’azienda. Informazioni su accordi o impegni precedenti, o presi in occasione della proposta, sono ugualmente utili in vista di una corretta gestione del progetto e di un efficace sfruttamento dei risultati.

Parte C: informazioni sui partners e sulla gestione del progetto

In questa fase devono essere fornite le informazioni sui proponenti, con tutti i dati relativi ad ogni singolo componente del consorzio, dimostrandone la competenza e la previa esperienza rispetto al contenuto del progetto e ai lavori da eseguire. Inoltre va precisato il ruolo di ciascun componente e i rispettivi compiti di cui si prende la responsabilità.

Devono anche essere indicati il contributo del progetto alle politiche comunitarie e agli obiettivi sociali, le prospettive tecnico-scientifiche, lo sviluppo economico e lo sfruttamento e la diffusione dei risultati.

Particolare attenzione deve essere posta alla:

forma: oltre a dover naturalmente corrispondere esattamente alle istruzioni fornite, non è da sottovalutare l’importanza di una proposta ben leggibile. E’ perciò opportuno adottare chiarezza di esposizione e di scrittura, trasparenza nell’esporre la situazione, il contesto e i collegamenti, non usare terminologia ambigua, basarsi su fatti ben precisi e proposte concrete e realistiche.

lingua: dal punto di vista formale l’italiano può essere sempre usato, ed è opportuno utilizzarlo nella compilazione delle parti amministrative. E’ generalmente richiesto un sommario in inglese e, comunque, è meglio presentare in tale lingua anche la descrizione tecnico-scientifica della proposta.

La presentazione della proposta        Torna su

Terminata la redazione della proposta, è necessario che i partecipanti compilino il formulario di presentazione delle proposte relativo al tipo di azione scelto, utilizzando, se possibile, il software fornito dalla Commissione (la proposta può essere preparata anche su supporto cartaceo). La presentazione può avvenire:

in forma elettronica: la proposta è trasmessa per via elettronica. Il partecipante che si occupa della spedizione deve chiedere la certificazione del programma informatico.

su supporto cartaceo: la proposta è spedita alla Commissione in formato cartaceo (cinque copie rilegate e un originale non rilegato).

La verifica di ammissibilità      Torna su

Tutti i progetti di ricerca comunitari una volta giunti alla Commissione, prima di iniziare l'iter di valutazione e di selezione, devono superare una prima verifica di ammissibilità a cura dei funzionari della Commissione.

Criteri seguiti per la verifica di ammissibilità

· Rispetto della data di presentazione · Completezza della proposta in tutte le sue parti · Completezza nella compilazione dei formulari · Firme richieste per i diversi soggetti · Rispetto delle condizioni di transnazionalità · Tipologia e numero dei partecipanti · Rispetto di altre condizioni richieste

Sembra che un rilevante numero di proposte venga respinto per vizi che vanno ad inficiare la validità della domanda, di seguito ne riportiamo alcuni tra i più frequenti.

- Completezza della proposta in tutte le sue parti

Qualora la documentazione richiesta non fosse completamente disponibile in prossimità della data di scadenza, non è possibile inviare successivamente alla presentazione della stessa nessun documento aggiuntivo. Una volta giunta all'ufficio della Commissione preposto alla registrazione, riceve un numero e inizia l'iter senza possibilità di inserimenti successivi, naturalmente salvo che sia la stessa Commissione a fare una richiesta specifica.

- Numero di copie così come richieste

Alcuni programmi richiedono, all'atto della presentazione, un numero di copie (da 5 a 7) al fine di permettere, una volta giunte in Commissione, di iniziare l'iter di selezione. Inutile specificare che successivamente alla scadenza non è possibile inviare ulteriori copie.

- Completezza di compilazione di tutti i formulari

Nel verificare la correttezza e completezza dei formulari, soprattutto quelli relativi ai dati amministrativi, accertarsi che siano apposte tutte le firme, in originale, dei responsabili e dei rappresentanti autorizzati, dove richieste.

- Rispetto della data di presentazione

La data e l'ora di scadenza sono perentorie e devono essere assolutamente rispettate, pena il rischio di non accettazione della proposta. Con il Quinto Programma Quadro è stata accettata anche la presentazione per mezzo postale, facendo fede la data del timbro postale di spedizione e con un’attesa, da parte della Commissione, di dieci giorni lavorativi dopo la scadenza del bando. In qualche rarissimo caso le date di scadenza sono spostate, ma solo con la pubblicazione di una rettifica sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.

- Correttezza indirizzo

Preparare le buste secondo le istruzioni, non dimenticando l'inserimento della ricevuta di ritorno precompilata. Verificare l'esattezza dell'indirizzo per la spedizione, secondo quanto precisato nel bando di gara, facendo attenzione all'eventuale differenza tra indirizzo postale e indirizzo per la consegna a mano.

- Limiti di budget (2ML EURO) per progetti di ricerca cooperativa (Craft)

Può sembrare banale ma sovente accade che consorzi presentino domande senza rispettare i limiti di costo totale del progetto che alcuni programmi definiscono per i loro strumenti di finanziamento. Nel caso di progetti di ricerca cooperativa il costo totale del progetto può andare da un minimo di 300.000 Euro a un massimo di 2 milioni di Euro. Il progetto che dovesse essere al di fuori di questi limiti andrebbe incontro ad un problema di forma e per questo verrebbe immediatamente respinto già in fase di verifica di ammissibilità.

- Limiti di partecipazione per progetti di ricerca cooperativa (Craft)

La durata di un progetto Craft può variare da 1 a 2 anni. I lavori di ricerca affidati agli esecutori devono rappresentare almeno il 40% del costo totale e il 50% delle giornate lavorative, o mesi/uomo. Le PMI contraenti possono svolgere direttamente una parte del lavoro fino al 60% del costo totale del progetto (contributi "in natura"). Nessuna singola PMI ha la facoltà di coprire più del 40% del totale del contributo PMI. Inoltre le PMI di un singolo paese non possono cumulare più del 60% del contributo totale delle PMI.

- Transnazionalità

I progetti devono coinvolgere, a pena di inammissibilità, più partner indipendenti, e questi devono appartenere ad almeno due Stati membri dell'Unione Europea, o uno Stato membro e uno Stato associato (con possibilità di partecipazione, a particolari condizioni, anche di altri Paesi con i quali esistono accordi specifici); l'obiettivo di questa condizione è di favorire la coesione a livello europeo tra i vari soggetti attivi nel campo scientifico e industriale, obiettivo che la Commissione vuole sottolineare, oltre all'interesse scientifico e tecnologico.

- La selezione delle proposte     Torna su

Successivamente alla ammissibilità del progetto, la Commissione procede alla loro selezione in base a cinque principi generali.

Principi generali per la selezione dei progetti

Qualità

I progetti devono essere di elevato livello tecnico-scientifico

Trasparenza

Tutto il processo di selezione deve essere chiaro in tutte le sue fasi

Uguaglianza

I progetti devono essere trattati tutti nello stesso modo

Imparzialità

Il giudizio è dato da esperti indipendenti

Efficienza e rapidità

La procedura deve essere il più veloce possibile, rispettando i criteri di qualità e legalità

- La valutazione delle proposte        Torna su

Le proposte che rispettano i criteri generali di ammissibilità vengono in seguito valutate da esperti esterni indipendenti. Ogni esperto dovrà esprimere un voto motivato su ognuno dei cinque criteri comuni a tutti i programmi.

Criteri per la valutazione delle proposte

1. Qualità scientifica/tecnologica ed innovazione

· Qualità e pertinenza della ricerca · Grado di innovazione · Congruenza ed adeguatezza rispetto agli obiettivi

2. Valore aggiunto comunitario e contributo alle politiche UE

· Dimensione europea del problema · Valore aggiunto europeo del consorzio e competenze transnazionali · Contributi a una o più politiche comunitarie

3. Contributo agli obiettivi sociali della UE

· Qualità della vita, sanità, sicurezza · Occupazione · Conservazione dell’ambiente

4. Sviluppo economico e prospettive scientifico tecnologiche

· Contributo alla competitività ed alla crescita e piani di sfruttamento · Impatto e spettro delle applicazioni · Strategie di diffusione

5. Gestione, partnership e risorse

· Struttura e qualità della gestione e della programmazione · Qualità della partnership · Congruenza delle risorse

Se le proposte non sono ammissibili o non rispettano gli obiettivi del Quinto Programma, ne conseguirà un giudizio negativo da parte degli esperti che sarà comunicato nel minor tempo possibile al coordinatore.

Se invece la proposta viene accettata, la Commissione comunica al coordinatore l’esito positivo.

- La negoziazione e la firma dei contratti       Torna su

Prima della firma del contratto, il coordinatore e i servizi della Commissione possono negoziare alcuni punti se non sono chiari o sufficientemente approfonditi. La negoziazione può avvenire su:

- adattamenti tecnici del progetto;
- costi del progetto;
- aspetti finanziari e legali.

Completata la formalizzazione, le parti ultimano la procedura con la firma del contratto. La durata dei lavori di ricerca è generalmente di tre anni e solo eccezionalmente può protrarsi oltre.

Le dieci regole d’oro per la redazione di una proposta di ricerca

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Obiettivo

Contesto

Impatto

Stato dell’arte

Descrizione tecnico-scientifica

Pianificazione

Gestione

Partnership

Risultati

Prospettive

L’obiettivo

Si tratta di definire chiaramente, in dettaglio e nello stesso tempo in modo conciso, l’obiettivo del progetto di ricerca e spiegare come questo sia conforme ad uno o più temi ed argomenti indicati nel programma di lavoro al quale fa riferimento il bando specifico. Anche il titolo del progetto ha la sua importanza: occorre rispettare i limiti di parole che sono sovente indicati e far capire con evidenza lo scopo della ricerca.

Bisogna individuare, per la necessaria indicazione, il settore specifico del programma di lavoro al quale è riferito il progetto. La corrispondenza con una delle priorità specificate dal programma è necessaria, così come è opportuno indicare, per quanto possibile, le possibilità di sviluppo di prodotti o processi nuovi o migliorati e la tempistica prevedibile per il loro eventuale sfruttamento.

Il contesto

Occorre indicare il contesto generale di ricerca e sviluppo nel quale si colloca il progetto proposto, oltre ad individuare gli eventuali aspetti positivi che possono nascere grazie ai legami con i programmi di ricerca nazionali o con gli obiettivi di politica regionale.

L’impatto

Si tratta di fornire elementi sulla ricaduta economica della ricerca proposta, indicando i vantaggi potenziali, soprattutto a livello europeo, dal punto di vista industriale, economico, sociale ed ambientale.

Significa anche individuare le applicazioni industriali dirette e quali altri settori scientifici e tecnologici potrebbero trarre indirettamente vantaggi dai risultati della ricerca. Visto che le dimensioni indicative dei mercati risultano sempre utili è bene citare, ove possibile, i risultati di eventuali ricerche di mercato effettuate ed identificare eventuali altri vantaggi, quali il miglioramento delle condizioni di lavoro, il miglioramento dell’ambiente, le possibili opportunità per la formazione, ecc.

Lo stato dell’arte

Un’accurata descrizione dello stato dell’arte serve a dimostrare che si conoscono tutti gli sviluppi recenti dell’innovazione tecnologica nel settore considerato e che si tiene inoltre in considerazione l’avanzamento delle conoscenze scientifiche. E’ importante dare un’indicazione chiara del livello di conoscenze tecnico-scientifiche presente nel particolare settore considerato, delle barriere che hanno fino a quel momento impedito i miglioramenti dell’avanzamento, del salto di qualità che si cerca di ottenere ed, infine, degli aspetti più innovativi della ricerca proposta.

La descrizione tecnico-scientifica

In via generale, le indicazioni di base sono le seguenti:

- indicare chiaramente il problema che si vuole risolvere e il risultato preciso che si vuole ottenere (ad esempio il miglioramento delle conoscenze scientifiche, il miglioramento di tecnologia o di processo, l’ottenimento di un prodotto o di un macchinario);

- dare giustificazioni di eventuali ipotesi fatte o sottintese e mostrare la validità delle opzioni tecniche sulle quali si basa il progetto;

- mettere in evidenza gli elementi veramente innovativi del progetto, evitando di valutare come innovativi quelli che sono miglioramenti o normali evoluzione di tecnologie;

illustrare (meglio se graficamente) la sequenza delle attività più importanti;

- dare una descrizione quantitativa del lavoro tecnico da svolgere;

- rendere evidente la credibilità del progetto, così come il fatto che se ne è convinti; illustrare quindi quanto può essere utile per dimostrare la fattibilità del progetto stesso e la precedente esperienza e competenza dei proponenti;

- fornire una giusta valutazione delle difficoltà e del grado di rischio tecnico;

- dimostrare di essere realistici in queste valutazioni e di essere in grado di prevedere i rischi possibili, di cui si è ben consci.

La pianificazione

Un elemento essenziale per la buona descrizione del progetto è il cosiddetto planning, cioè la pianificazione accurata dei lavori programmati: definizione precisa e presentazione chiara saranno le sue caratteristiche di base. Anche se non è esplicitamente richiesto, la presentazione di un planning è sempre consigliabile in quanto, oltre a consentire un’analisi puntuale del proprio progetto, semplifica molto il lavoro dei valutatori e può evitare interpretazioni non corrette.

Il progetto deve essere analizzato accuratamente, scomposto in singole fasi e compiti ben precisi; per ogni parametro che entra in gioco nei lavori previsti e nelle sperimentazioni bisogna indicare dati quantitativi e non generici. Per ogni fase è opportuno indicare in che cosa si concretizza il risultato, come sarà valutato, in base a quali criteri sarà giudicato positivo, come si distribuirà nel tempo la sua realizzazione ed, infine, come saranno attribuiti i compiti specifici spettanti ad ogni partecipante.

La pianificazione deve coprire tutto il periodo di svolgimento del progetto previsto; trattandosi però di ricerca (quindi con un ovvio grado di incertezza) il programma non è da ritenersi assolutamente vincolante, ma bisogna tenere conto che potrà essere rivisto e adattato, secondo l’evoluzione dei risultati che saranno progressivamente ottenuti, previa ragionevole giustificazione e successivo accordo della Commissione.

La gestione

La gestione del progetto deve essere programmata con attenzione e presentata con cura; l’organizzazione della gestione è strettamente collegata alla pianificazione, che ne può rendere più semplice la programmazione. Deve essere anzitutto descritta la struttura che si intende costituire per la gestione del progetto, con il tipo di partecipazione dei vari partners coinvolti. Occorre poi controllare che gli obiettivi fissati nelle varie fasi siano concreti e ben verificabili. Deve essere anche precisata la documentazione da produrre, le procedure di controllo dell’avanzamento lavori e i criteri di valutazione.

La partnership

Di questo aspetto si è già parlato in precedenza. Vale però la pena di ricordare che particolare attenzione va rivolta alla composizione del gruppo di partecipanti al progetto di ricerca, considerando che la presenza di una o più PMI è ritenuta generalmente un elemento positivo da parte della Commissione, così come la collaborazione tra industrie e Università. Ovviamente se la collaborazione tra qualcuno dei partners è già sperimentata, vi sono maggiori possibilità che il progetto comune sia considerato credibile.

I risultati

Il risultato che si vuole ottenere con la ricerca deve essere ben precisato, sia che si tratti di un componente hardware, di un prototipo, di un impianto pilota, di un software, sia di risultati sperimentali, di dimostrazioni di laboratorio, di conoscenze specifiche o altro.

L’identificazione del risultato serve infatti a dare un senso preciso al progetto e a facilitare il giudizio finale sull’esito positivo raggiunto dal programma stesso. L’indicazione chiara di quello che si vuole ottenere con la ricerca deve essere accompagnata da un accordo preventivo tra i partners per quanto concerne la proprietà dei risultati e la ripartizione dei diritti per la loro utilizzazione e il loro sfruttamento.

Le prospettive

E’ molto importante indicare quale ulteriore seguito e quale approfondimento potranno avere le conoscenze scientifiche che saranno acquisite, oppure, secondo il tipo di ricerca, come il risultato del progetto potrà essere utilizzato, sfruttato (anche commercialmente), in quali altri settori industriali l’innovazione ottenuta potrà essere eventualmente trasferita ed, infine, quali potranno essere i possibili impatti indiretti.

La gestione dei programmi     Torna su

Come nei precedenti Programmi Quadro, per ogni azione viene costituito un “comitato di programma”, cioè un organo consultivo con la funzione di assistere la Commissione Europea nella gestione dei programmi stessi. I comitati sono formati da delegati nazionali, nominati dai Governi dei Paesi membri. Tra gli altri compiti, essi devono esprimere il loro parere sul programma di lavoro, sulla ripartizione dei fondi tra le diverse aree di ricerca, sulla pubblicazione dei bandi, sulle liste di progetti da finanziare.

Per assicurare un’approfondita conoscenza delle tematiche, necessarie ad un efficace orientamento e ad una corretta definizione di priorità per le “azioni chiave” precedentemente definite, la Commissione Europea ha istituito degli “advisory groups”, da affiancare ai comitati di programma per assisterli negli aspetti più tecnici.

GLI ISTITUTI DI CREDITO        Torna su

Nell'ambito della finanza aziendale agevolata, gli istituti di credito hanno un ruolo fondamentale, soprattutto in relazione alla forma di agevolazione in c/interessi.

Infatti, nel caso di mutui a tasso agevolato, spetta a questi organismi il ruolo di intermediazione fra i beneficiari e l'ente agevolante, sia riguardo alla valutazione dei presupposti oggettivi e soggettivi per l'agevolabilità, sia riguardo alla materiale erogazione dei finanziamenti.

Essi comunque, spesso, mettono a disposizione delle aziende anche un servizio di assistenza o consulenza (in concorrenza con altri enti come le società di consulenza finanziaria o le associazioni imprenditoriali) per la predisposizione e il controllo della documentazione necessaria per l'ottenimento di agevolazioni che li vedano poi coinvolti più o meno direttamente.

Risulta altresì evidente che gli istituti di credito svolgono una funzione decisiva nel caso di interventi a tasso agevolato dove anzitutto la delibera favorevole alla concessione del finanziamento rappresenta il primo passo vincolante per il successivo accesso all'agevolazione.

L'istruttoria dell'istituto di credito viene realizzata con riferimento all'esame dei bilanci dell'impresa degli esercizi più recenti.

Viene fatta quindi un'analisi di tipo economico-finanziario-patrimoniale su dati consuntivi risultanti dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla relazione degli amministratori.

Rientra ormai nella prassi che l'istituto richieda dati di tipo previsionale e, quindi, l'impresa beneficiaria deve predisporre anche un budget sintetico dei due esercizi successivi alla richiesta di intervento con particolare riguardo ai valori del fatturato, dell'utile e del cash-flow.

Occorre dire che la logica valutativa di questi istituti è ancora strettamente improntata a criteri di valutazione di tipo patrimoniale-garantistico, tenuto conto della durata dell'intervento finanziario (in genere oltre il quinquennio), della conseguente difficoltà di utilizzare criteri valutativi legati a valori di tipo economico-previsionali, nonchè della ancor scarsa cultura e abitudine da parte delle piccole e medie imprese all'utilizzo di strumenti e tecniche di budgeting.

La legge 317/91 ha introdotto un terza possibile funzione degli istituti di credito nel comparto agevolativo, delegando loro il controllo della correttezza delle domande inviate in prima istanza al Ministero dell'Industria.

Non sembra però che questa sia una funzione che possa diventare strategica nell'ambito delle attività di questi organismi.

Va infatti sottolineato che, loro competenza esclusiva e funzione istituzionale, rimane ancora quella del credito a medio-lungo termine in cui il comparto agevolativo dovrebbe avere importanza strategica ma comunque non totalizzante.

Queste considerazioni, unite alla scarsa remuneratività di questo tipo di operazioni, hanno infatti indotto la maggior parte degli istituti originariamente individuati come potenziali auditors delle domande a rifiutare l'incarico conferito loro dal decreto ministeriale di attuazione della legge in oggetto.

Sorte diversa ha invece avuto la disposizione della legge 488/1992 di incentivazione alle aree depresse del Paese di obbligare le imprese alla presentazione delle domande degli istituti di credito, banche e società di leasing convenzionatesi con il Ministero Industria.

L'istituto, ricevuta la domanda, avvia una fase formale di verifica della completezza della domanda.

Segue poi l'istruttoria tecnico-economica della stessa con la verifica dei seguenti elementi:

a. la consistenza patrimoniale e finanziaria dell'impresa richiedente o, se ritenuto necessario, dei soci, con particolare riferimento alla comprovata possibilità che essi siano in grado di fare fronte agli impegni finanziari derivanti dalla realizzazione dell'iniziativa;

b. la validità tecnico-economica-finanziaria dell'iniziativa, con specifico riferimento alla redditività, alle prospettive di mercato ed al piano finanziario per la copertura dei fabbisogni derivanti dalla realizzazione degli investimenti e dalla normale gestione ed alla tempestiva immissione di mezzi propri dell'impresa in tempi coerenti con la realizzazione dell'iniziativa;

c. la sussistenza delle condizioni per l'accesso alle agevolazioni anche con riferimento alla dimensione dell'impresa richiedente ed alla localizzazione, al settore di attività ed alla tipologia di iniziativa da agevolare;

d. la pertinenza e la congruità delle spese esposte nella domanda, al fine di indicare gli investimenti suddivisi per capitoli e per anno solare e attualizzati.

Infine, la banca ha il compito di calcolare gli appositi indicatori fissati dal decreto ministeriale di attuazione per la formazione delle graduatorie regionali.

L'istruttoria si conclude con un giudizio positivo o negativo sull'ammissibilità della domanda alle agevolazioni.

Risulta evidente, allora, come il ruolo degli istituti di credito si sia molto valorizzato con l'avvio della legge 488/1992 in un'ottica sempre più di partenariato e di assistenza completa all'azienda che investe.

Questa tendenza si è poi consolidata con l'avvio delle procedure di presentazione delle domande a valere sulle leggi 140/97, 266/97 e 341/95 ove la delega dello Stato prima e della Regione poi, ha conferito agli istituti bancari un ruolo sempre più totalizzante nella gestione delle pratiche.

FINANZIAMENTI AGEVOLATI: DECENTRAMENTO REGIONALE E PROSPETTIVE FUTURE

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Cercare di abbozzare un possibile quadro di riferimento per il sistema delle agevolazioni finanziarie è impresa abbastanza ardua, anche perchè le linee di tendenza sembrano essere diverse e non tutte coerenti.

Sicuramente il ruolo della Comunità Europea dovrebbe progressivamente diventare dominante nella prospettiva di un'unione economica e monetaria.

Questo significa che, da un lato gli strumenti agevolati tradizionali, nazionali o regionali dovrebbero rimanere confinati entro limiti e condizioni equivalenti a quelli previsti negli altri Paesi della Comunità, pena l'apertura di una procedura di infrazione contro il paese agevolante; dall'altro lato è ipotizzabile un potenziamento degli strumenti agevolativi messi a punto dall'UE auspicabilmente più accessibili anche da parte delle piccole medie imprese.

E' infatti innegabile che il sistema agevolativo comunitario attuale, almeno per la parte relativa ai programmi di ricerca, sia assai lontano dal mondo delle piccole e medie imprese italiane in quanto a tipologie di progetti agevolabili e alle stesse logiche di intervento.

Da un'analisi dell'evoluzione storica dei provvedimenti agevolativi nazionali, emerge una progressiva tendenza al completamento dell'incentivazione finanziaria con strumenti di agevolazione previdenziale e fiscale.

Quindi, è assai probabile che l'evoluzione degli strumenti interni sia quella di una sempre maggiore integrazione fra misure finanziarie, fiscali e previdenziali.

Ciò da un punto di vista puramente teorico, mentre sul piano operativo, sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30.4.1998 è stato pubblicato il D. Lgs. n. 123 del 31.3.1998 concernente “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese”.

Tale provvedimento si pone a corollario del D. Lgs. 112 del 31.3.1998, con il quale - sempre in attuazione della legge Bassanini - viene trasferita alle Regioni ed agli altri Enti locali gran parte delle funzioni amministrative in tema di agevolazioni al sistema produttivo nazionale.

Trasferimento competenze alle regioni     Torna su

Ambito applicativo e risorse finanziarie

Alle regioni e alle provincie autonome di Trento e Bolzano vengono trasferiti, con decorrenza 1° luglio 2000, i beni, le risorse finanziarie, umane e strumentali ed organizzative (programmi informatici per la gestione degli incentivi) per l'esercizio delle funzioni e compiti amministrativi in materia di "incentivi alle imprese", prima esercitate dal Minindustria, Mincomes, Mintesoro (Dipartimento del Tesoro).

Le risorse finanziarie complessive da trasferire per gli "incentivi alle imprese" sono così quantificate:

-          1.004 miliardi per l'anno 2000 (da cui verranno decurtate le somme impegnate, al 30.6.2000, dalle amministrazioni centrali o dagli enti gestori degli interventi agevolativi);

-          1.337 miliardi per l'anno 2001;

-          1.471 miliardi annui per gli anni 2002 e successivi.

In tali importi non sono ricompresi i fondi relativi al personale da trasferire.

I principali strumenti d'incentivazione che vengono trasferiti alle regioni sono:

 

Strumenti orizzontali

·         Legge 317/1991 "Sviluppo innovativo delle PMI"

·         Legge 1329/1965 (Sabatini - agevolazioni acquisto macchinari produzione)

·         Legge 598/1994 - art. 11 "Agevolazioni per investimenti innovativi e per l'ambiente"

·         Legge 341/1995 "Incentivi automatici fiscali per le aree depresse"

·         Legge 266/1997 - art. 8, c.2 "Incentivi automatici fiscali per le PMI dell'intero territorio"

·         Legge 140/1997 - art. 13 "Incentivi automatici per la ricerca/innovazione"

·         Legge 447/1997 - art. 11 "Incentivi fiscali al commercio-turismo" (decorrenza trasferimento dal 2001)

·         Legge 50/1952 "Interventi per le calamità naturali"

·         Agevolazioni per i consorzi export

·         Agevolazioni dell'Artigiancassa

 

Strumenti settoriali

·         Leggi 41/1989 e 221/1990 "Interventi di riconversione dei bacini minerari"

·         Legge 10/1991 "Agevolazioni per il settore energetico"

·         Agevolazioni in favore dei titolari dei permessi di ricerca e di concessione mineraria

 

·         Successivi adempimenti

Con successivo DPCM verrà stabilita, nell'ambito delle risorse complessive sopra indicate, la ripartizione delle quote da mettere a disposizione delle singole regioni per la concessione degli incentivi, che confluiranno nei rispettivi Fondi unici regionali. Tali quote saranno determinate in base alle percentuali fissate per ciascuna regione o provincia autonoma, su proposta della Conferenza Stato-Regioni.

Le condizioni e le modalità degli interventi agevolativi saranno stabilite dalle singole regioni con propri atti normativi.

Un ulteriore DPCM riguarderà il personale da trasferire alle regioni e provincie autonome (4 unità dal Mincomes e 22 unità dal Minindustria). Con tale provvedimento verranno determinate le risorse finanziarie relative al personale da trasferire, nonché le relative modalità di individuazione e di trasferimento del contingente di personale in questione.

 Ø      Procedimenti e moduli organizzativi

 Nel D. Lgs. 123/1998 "Disposizioni per razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese", sono previste tre tipologie di procedimenti e moduli organizzativi cui i procedimenti amministrativi di ogni Amministrazione dovranno conformarsi:

-          procedimento “automatico”: si applica nel caso in cui non risulti necessaria un’attività istruttoria di carattere tecnico-economico-finanziario. L’agevolazione è concessa in percentuale delle spese ammissibili, successivamente alla presentazione della dichiarazione-domanda, redatta su dati autocertificati;

-          procedimento “valutativo”: si applica a progetti o programmi organici e complessi da realizzare successivamente alla presentazione della domanda.

In questa fattispecie rientrano i procedimenti:

·         “a graduatoria”, sulla base di un bando di gara che stabilisce i contenuti, le risorse disponibili ed i termini iniziali e finali di presentazione delle domande. La selezione dei progetti avviene mediante valutazione comparata in base a parametri oggettivamente predeterminati;

·         “a sportello”, attività istruttoria secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande. In questo caso, ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, l’agevolazione è concessa sulla base del predetto ordine cronologico;

-          procedimento “negoziabile”: si applica agli interventi di sviluppo territoriale o settoriale, anche se realizzati da una sola impresa o da un gruppo di imprese nell’ambito di forme di “programmazione concertata”. In questo caso, l’Amministrazione competente individua previamente i criteri di selezione dei contraenti, adottando idonei strumenti di pubblicità e pubblicando gli appositi bandi.

- Modalità di intervento/erogazione         Torna su  

Vengono poi indicate le varie forme in cui si esplicano gli interventi agevolativi, quali:

- credito d’imposta;
- bonus fiscale;
- concessione di garanzia;
- contributo in c/capitale;
- contributo in c/interessi;
- finanziamento agevolato.

Non essendo state previste altre forme di intervento, si presume che quelle sopra individuate esauriscano la gamma delle possibilità di ottenimento dei benefici.

Per le procedure di erogazione viene disposto che gli importi spettanti a ciascuna impresa, relativamente al contributo in c/capitale ovvero ai contributi in c/interesse, vengano messi a disposizione in più quote annuali, stabilite per ogni regime di aiuto e secondo la durata del programma d’investimento, presso una banca appositamente convenzionata con il competente Ministero.

Le agevolazioni possono essere erogate anche a titolo di anticipazione, su presentazione di apposita fidejussione bancaria o polizza assicurativa di importo pari almeno alla somma da erogare.

- Ispezioni e controlli        Torna su

Un aspetto significativo del provvedimento riguarda le “ispezioni e controlli”.

In presenza di una generalizzata semplificazione dei procedimenti e di una attribuzione di maggiore responsabilità ai soggetti proponenti, è importante che le Amministrazioni competenti e gli organismi delegati dispongano indagini a campione per verificare la correttezza e la regolarità dei comportamenti.

A tal fine, viene previsto che con DPCM, da emanarsi entro 3 mesi dall’entrata in vigore del D. Lgs. in esame, su proposta del Ministro dell’Industria e d’intesa con i Ministri competenti, saranno individuati gli strumenti idonei ad assicurare la piena trasparenza della gestione dei fondi e stabiliti i requisiti dei soggetti preposti alle attività ispettive, le modalità di scelta dei campioni (aziende) e di effettuazione delle ispezioni, nonché gli indirizzi alle Regioni sulla materia.

- Programmazione degli interventi    Torna su

Punto qualificante del provvedimento, proprio nell’ottica di pervenire ad un più efficace “governo degli interventi di politica industriale”, è quello relativo alla programmazione degli interventi.

Viene affidato al Ministro dell’Industria (vi è quindi un esplicito riconoscimento del ruolo attribuito a detta Amministrazione, non tanto come soggetto coordinatore, quanto soprattutto come punto di riferimento per tutto il sistema agevolativo) il compito di predisporre annualmente - ai sensi di quanto previsto dall’art. 1 della L. 266/1997 - una relazione illustrativa, allegata al Documento di Programmazione Economica e Finanziaria (DPEF), nella quale sono indicati:

- il quadro programmatico dell’intervento pubblico in favore delle imprese per il triennio successivo, avuto riguardo allo sviluppo tendenziale dell’apparato produttivo e del sistema tecnologico, nonché alle esigenze di riequilibrio territoriale;

- lo stato di attuazione delle singole normative;

- l’efficacia degli interventi rispetto agli obiettivi perseguiti;

- il fabbisogno finanziario per il finanziamento degli interventi.

 

 

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